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COVID-19: le conseguenze dell’inosservanza del protocollo di sicurezza

COVID-19: le conseguenze dell’inosservanza del protocollo di sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

15/05/2020

La Procura della Repubblica di Bergamo ha riportato in una nota le indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi. La normativa, le conseguenze dell’inosservanza e la corrispondenza con il D.Lgs. 81/2008.

 

Bergamo, 15 Mag – Abbiamo più volte ricordato nei nostri articoli come la mancata attuazione, nelle aziende, del Protocollo di sicurezza anti-contagioSARS-CoV-2 possa determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.

 

Per fornire informazioni agli operatori e alle aziende stesse su quelle che sono le attività di controllo degli Organi di Vigilanza riguardo all’applicazione del “ Protocollo condiviso”, ci soffermiamo sulle indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2020. Una nota che ha in oggetto: “Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”.

 

Ricordiamo che in materia di vigilanza e di rispetto dei protocolli anticontagio abbiamo anche presentato, in un precedente articolo, un documento realizzato dall’ATS Bergamo e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo.

 

L’articolo odierno si sofferma sui seguenti argomenti:


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Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia - 30 minuti
Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

La normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

La nota della Procura segnala che preso atto della riapertura di numerose attività produttive, si intendono “offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020”.

 

A questo proposito il documento ricorda i vari provvedimenti che si sono susseguiti per il contenimento dell’emergenza e sottolinea che l'art. 2 del DPCM 26 aprile 2020 riguarda anche la “gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020, di cui all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all'allegato 8”.

 

Si sottolinea che i sottoscrittori del “Protocollo condiviso” del 24 Aprile “hanno precisato espressamente che esso contiene linee guida condivise tra le Parti sociali, cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008”. E altrettanto chiara è la finalità del Protocollo condiviso, che è “quella di 'fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19’.

 

Si indica poi che il COVID-19 ‘rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione’. E il protocollo contiene, quindi, ‘misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria’.

 

Il protocollo condiviso e le sanzioni previste in caso di inosservanza

Premesso il quadro normativo, il documento affronta poi la questione della “natura dei contenuti del Protocollo condiviso e delle sanzioni previste in caso di loro inosservanza”.

 

Si indica che il Governo, mediante il D.L. 19/2020, “ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse, poichè previste dal D.L. 19/2020 ed emanate in attuazione di esso, presentano natura normativa. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell'edilizia e quelle dei settori del trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli. L'art. 2 c.10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute la natura delle misure di contenimento, ossia la natura normativa”.

 

Poiché i contenuti dei tre protocolli – continua il documento della Procura – “sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari dell'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020, precisamente dall'art. 4 rubricato ‘Sanzioni e controlli’”. E la procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020 “è quella prevista dalla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene allo scopo di ridurre il fattore di rischio Covid-19”.

 

Tuttavia visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 ("salvo che il fatto non costituisca reato") il Governo ha previsto “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.

 

Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro la Procura “ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008”.

 

In questo senso “in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica”.

 

La corrispondenza con le norme del D.Lgs. 81/2008

Riguardo al reperimento dei precetti che corrispondono alle norme del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e prendendo in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo il documento della Procura riporta i seguenti punti:

  • punto 1 "INFORMAZIONE" - “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
  • punto 4 "PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 63 c. 1, in combinato disposto con l'art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
  • punto 5 "PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
  • punto 6 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.

 

Il documento ricorda, infine, che con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, il Governo ha previsto un'apposita norma avente forza di legge, secondo cui: “per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio del ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuate (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9" (articolo 16, c. 1, D.L. n. 18 del 25.03.2020)”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, “ Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”, Nota del 13 maggio 2020, prot. n. 1104 (formato PDF, 204 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

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Rispondi Autore: Franz - likes: 0
15/05/2020 (08:51:15)
Per fare confusione, mi pare che si stiano specializzando: se è assodato che per la maggior parte dei lavoratori si parla di rischio generico ( concetto richiamato anche nell'articolo), come proporre di applicare l'art 36 che parla di rischi specifici?
E ancora: il più delle volte si impone l'uso di mascherine chirurgiche, ma è riconosciuto che non proteggono per niente chi le indossa. Non è piuttosto un DPC, visto l'effetto Collettivo?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/05/2020 (09:16:53)
La Procura della Repubblica di Bergamo fa chiarezza: chi viola il protocollo viola il decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico di sicurezza sul lavoro. I bizantinismi di chi si illude, e illude gli altri, di poter disapplicare gli obblighi penalmente sanzionati del Testo Unico per quel che riguarda il rischio di contagio Covid-19 sul luogo di lavoro spazzati via con un colpo di spugna dell'autorità inquirente.
Fidatevi della Procura della Repubblica di Bergamo. Il diritto penale lo conosce e lo applica. Le sue direttive non sono opinioni, ma impegnano direttamente gli upg delle ATS (ASL).
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
15/05/2020 (11:12:38)
io però non ho ancora capito una cosa, (l'età comincia a farmi difetto) se L'Avv.Dubini avrà la cortesia di rispondermi; il covid è un rischio Aziendale o è un rischio generico ? perchè se è un rischio Aziendale (volendo essere puntigliosi) allora le mascherine art.16 comma 2 non possono essere utilizzate da nessun lavoratore in quanto il DDL deve consegnare dei DPI che attualmente si trovano con il conta goccie. Se invece non è un rischio aziendale allora credo che il discorso dell'aggiornamento al DVR vada affrontato in modo diverso(mia opinione). Quindi la domanta è sempre la stessa... covid-19 rischio Aziendale SI o NO ?
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 1
15/05/2020 (11:18:41)
Non è vero che "chi viola il protocollo viola il D.Lgs. 81/08", per lo meno non è questo che afferma la Procura di Bergamo.

La Procura afferma che:
"... in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, CONTEMPORANEAMENTE, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/08... omissis..."
Lo prevede lo stesso Decreto-Legge 19 del del 25-03-2020 all'art. 4 (sanzioni e controlli) quando al c. 1 inizia con "Salvo che il fatto costituisca reato... omissis..."
C'è un "contemporaneamente" che fa la differenza.

E, su questo indirizzo, credo che nessuno l'abbia mai messo in discussione:
si applicano i protocolli insieme ai precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/08.


Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/05/2020 (12:54:12)
In ogni caso la procura non parla di violazioni per mancanza di DVR.
Quindi almeno questo è chiaro per tutti.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
15/05/2020 (14:08:20)
Non è automatica la responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortunio sul lavoro per COVID-19
Autore: lino emilio ceruti
15/05/2020 (14:49:12)
Chiedo scusa alla Redazione. Non sapevo fossero vietati link istituzionali.
Rispondi Autore: Franz - likes: 0
15/05/2020 (14:08:27)
Tutto vero e condivisibile ma dei distinguo ci vogliono. Se non ho aggiornato il dvr dell'ospedale sono in difetto, se non ho aggiornato quello del ristorante no. E, per Bandierini: è un rischio generico! Come fai a dire se ti sei ammalato in azienda o fuori?
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
15/05/2020 (15:15:42)
Franz: daccordissimo con te, però allora è surreale che se un lavoratore si contagia va denunciato come infortunio sul lavoro e in caso di conseguenze diventa malattia professionale con tutto quello che ne consegue.... come la si spiega ? perche INAIL è l'unico ente in attivo ?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/05/2020 (16:31:15)
Questa storia dell'inesistenza dell'automatismo "copertura assicurativa COVID-19 = Responsabilità del datore di lavoro" è una sciocchezza alimentata dai soliti noti "parafangari".

Oggi è stata diffusa una Comunicazione dell'INAIL al riguardo ed una intervista al presidente dell'INAIL Franco Bettoni.

“La denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail”. Con riferimento alla disposizione del decreto legge Cura Italia che qualifica come infortunio sul lavoro “i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”, il Presidente ha tenuto a precisare che “la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail. L’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione”.

Inoltre, come già detto in altri commenti dal sottoscritto dove dicevo che non erano diretti alle imprese e non avevano alcuna cogenza, Bettoni, riguardo i Documenti tecnici dell'INAIL ha detto:
"I documenti tecnici dell’Inail e dell’Iss contengono raccomandazioni non vincolanti”. Nella sua riflessione, il presidente dell’Inail, con riferimento al dibattito in corso, ha sottolineato come i documenti tecnici elaborati dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile ai fini delle valutazioni delle autorità politiche o delle parti sociali, non debbano essere viste dalle imprese come norme precettive, ma come “mere raccomandazioni sulle misure da adottare per il contenimento del virus”. Quindi non regole vincolanti, non linee guida impartite alle imprese, che né Inail né l’Iss sono titolati ad emanare. “Saranno le autorità politiche - spiega Bettoni - e le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco per fare in modo che le attività produttive ripartano nel rispetto della salute dei lavoratori e della popolazione tutta”.

Per chi volesse andare alla fonte, basta andare sul sito dell'INAIL (home), poi cliccare su "Comunicazione" e infine su "News ed eventi".
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
15/05/2020 (17:32:30)
..e scarichiamo anche la pandemia sulle spalle dei datori di lavoro dando in mano spesso a personale incompetente.
in queste settimana ho visto interventi di ispettori del lavoro da mettersi le mani nei capelli diamo pure questo potere in riferimento al Protocollo sicurezza
"Lo sceriffo è in città".

Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
15/05/2020 (22:08:49)
Ad aumentare le perplessità circa il riconoscimento o il disconoscimento da parte dell'INAIL dell'infortunio sul lavoro per contagio COVID-19, non si abbia a dimenticare che infortunio sul lavoro è anche quello in itinere (da dimostrare)
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
16/05/2020 (09:17:41)
però sull'uso delle mascherine il dubbio è sempre quello e la domanda sempre la stessa; se pur vero che in caso di lavoratore contagiato la responsabilità in capo al DDL non è automatica, se Inail facesse una verifica presso una Azienda dove avvenuto un contagio e riscontrasse che venivano utilizzate mascherine art.16 comma 2 considerato che il DDL deve utilizzare dei DPI, l'Azienda sarebbe in regola o questo potrebbe essere oggetto di inadempienza anche grave ? la domanda può sembrare banale, ma consultando diverse associazioni di categoria e consulenti ho avuto pareri discordanti. AIFOS in un documento "Linee guida scelta DPI" riporta che l'art.16 comma 2 disciplina mascherine per la collettività (non lavoratori) .
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
16/05/2020 (10:57:13)
L'art. 16 c. 1 del D.L. 18/2020 (cura Italia) non necessita di interpretazioni:
"Per contenere il diffondersi del virus COVID-19... omissis ... sull’intero territorio nazionale, PER I LAVORATORI che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, SONO CONSIDERATI DPI... omissis... LE MASCHERINE CHIRURGICHE reperibili in commercio... omissis.

Certo che, in qualsiasi lavorazione e in qualsiasi ambito di applicazione dell'81/08 vige sempre la priorità della Valutazione del Rischio.

Pertanto, se durante una di queste lavorazioni risultasse necessario l'uso di un DPI specifico (quale ultima spiaggia perchè l'obbiettivo rimane sempre l'eliminazione del rischio alla fonte) non può essere considerato valido l'uso di una mascherina chirurgica a causa della mancanza della distanza interpersonale.

Ad esempio:
se fosse in atto una lavorazione in presenza di materiale contenente amianto (MCA) non potrebbe risultare regolare indossare la mascherina chirurgica e nemmeno la FFP2 realizzate in deroga all'art. 15 c. 1 e 2 e neppure quelle con marchio CE in quanto correrebbe l'obbligo dell'uso di almeno una FFP3 realizzata secondo la UNI EN aggiornata 149:2009 (UNI EN 149:2001 + A1:2009).

Altro esempio:
in caso di lavori in spazio confinato o sospetto d'inquinamento non potrebbe essere consentito, di sicuro, indossare la mascherina chirurgica in presenza di distanza interpersonale inferiore a 1 m. in quanto la Valutazione del Rischio della specifica lavorazione obbligherebbe all'uso di altrettanto specifici DPI quali (sempre ad esempio) respiratori o, addirittura, autorespiratori.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
16/05/2020 (11:03:12)
Tenendo sempre conto che l'obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche o FFP2 realizzate in deroga e, ovviamente, validate dall'ISS (mascherine chirurgiche) e dall'INAIL (FFP2) vige solo quando la distanza interpersonale non è uguale o superiore a 1 m.
Fatti salvi le eventuali Ordinaze regionali e i Protocolli specifici redatti dall'impresa/azienda.
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
16/05/2020 (11:09:04)
quindi intendo che nei reparti o in quelle lavorazioni dove non è indicato un DPI specifico, il DDL può utilizzare per i propri dipendenti mascherine chirurgiche o filtranti prive di marchio CE o validazione.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 1
16/05/2020 (12:36:11)
Se la distanza interpersonale è inferiore al metro, sì: le può usare purché tali mascherine siano in possesso della "validazione" da parte dell'ISS (per le mascherine chirurgiche) e dell'INAIL (per i DPI = mascherine FFP2)

Possesso della "validazione" che risulterebbe opportuno "verificare" prima dell'acquisto (messo tra virgolette perchè il DdL non riveste il ruolo di investigatore) a scanso di possibili contestazioni da parte di qualche zelante Ispettore degli OO.VV. da effettuare sui siti dedicati di ISS (per i Dispositivi Medici) o di INAIL (per i DPI) realizzati in deroga alle rispettive UNI EN-

E, sempre tenendo conto che tale obbligo non è richiesto laddove la distanza rimane costantemente maggiore di 1 m.
Salvo, come dicevo prima, di eventuali disposizioni previste nelle Ordinanze regionali e/o nello stesso Protocollo redatto dal DdL delle Imprese/aziende.
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
16/05/2020 (14:35:27)
cmq a mio parere non ha senso dare la possibilità di utilizzare mascherine non validate o marcate CE dove viene sempre garantita la distanza..... mi pare un paradosso.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 1
16/05/2020 (15:53:31)
Paolo Bandierini, da nessuna parte nei documenti aventi efficacia normativa c'è scritto che è opportuno o è possibile l'utilizzo di mascherine a distanza interpersonale superiore a 1 m.

Al momento, l'eccezione (con tutti i distinguo indicati precedentemente) è limitato alla sola Regione Lombardia.

Inoltre, mascherine realizzate in deroga ma non validate dall'ISS o dall'INAIL non possono essere utilizzate in ambito lavorativo.
Autore: Grazia Scognamiglio
27/06/2020 (15:06:50)
A proposito di mascherine sono una ex malata Covid guarita l8 giugno scorso. Vorrei rientrare al lavoro ma lavoro in un call center e mi dicono che è obbligatorio uso mascherina. Io ho seri problemi di respirazione se parlo x ore con una mascherina davanti alla bocca. Mi dicono di stare a casa in malattia; non possono venirmi incontro con metodi tipo lastra di pleciglas o visiera. Io vorrei riprendere a lavorare e mi mortifica questa situazione. Chiedo consigli grazie
Rispondi Autore: paolo bandierini - likes: 0
16/05/2020 (16:59:50)
INFATTI !! il problema è che sia le validate inail che iss si trovano col contagoccie....
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
16/05/2020 (17:12:43)
Che questo problema ci sia è innegabile ma la normativa non da possibilità diverse da:
-utilizzare mascherine con marchio CE
- utilizzare mascherine senza marchio CE ma validate dall'ISS o dall'INAIL
In mancanza di una delle due possibilità sopra indicate: non si lavora.
Possiamo legittimamente criticare le norme ma, poi, le dobbiamo osservare se non vogliamo incorrere nelle eventuali conseguenze.
Rispondi Autore: Lui he sa - likes: 0
16/05/2020 (18:24:41)
Peró a distanza > 1m va bene qualsiasi cosa, anche non marchiate e lavabili....io le sto consigliando comunque ai vari dl che supporto.
Rispondi Autore: Bormio - likes: 0
20/05/2020 (13:26:33)
Nella mia azienda dove lavoro,sembra che il problema covid non sia mai esistito....riesce a nascondere qualsiasi cosa e non esiste nessun controllo....due giorni fa, ho saputo che un operaio è stato ricoverato per un problema di stomaco al pronto soccorso e hanno scoperto affetto da covid e lui il giorno prima era in azienda a lavorare.....e....niente come non fosse successo nulla....ma dai.....ma è possibile? E poi vogliono che metto la mascherina....mi viene il vomito....un saluto a tutti voi che lavorate in aziende più serie
Rispondi Autore: AIUTO - likes: 0
20/05/2020 (13:46:26)
IO SONO DELLA PROVINCIA DI LECCE. HO SEMPRE LAVORATO FIN DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA IN QUANTO SETTORE DI PRIMARIA IMPORTANZA (OFFICINA SPECIALIZZATA PER I MEZZI DELLA RACCOLTA RIFIUTI). QUI A TUTT'OGGI NESSUNO USA MASCHERINE E/O GUANTI SIA IN UFFICIO CHE IN OFFICINA. SONO L'UNICO "IMBECILLE" CHE GIRA PER OTTO ORE AL GIORNO CON MASCHERINA E VISIERA E PER QUESTO VENGO ANCHE DERISO. PER GLI ALTRI ORMAI E' TUTTO PASSATO, NON C'E' PIU' IL VIRUS! IO NON MI SENTO SICURO A LAVORARE IN QUESTO MODO E NON MI SENTO SICURO QUANDO TORNO A CASA DA MIA FIGLIA DI 1 ANNO E DA MIA MOGLIE. SONO COSTRETTO A DENUNCIARE IL MIO DATORE DI LAVORO E PERDERE ANCHE L'UNICA ENTRATA ECONOMICA PER LA MIA FAMIGLIA. COME POSSO FARE? AIUTO!!!
Rispondi Autore: Di Mitri Eleonora - likes: 0
26/05/2020 (22:48:11)
Buonasera io lavoro all iit di Genova sestri ponente, a febbraio c'è stato un tedesco a far visita all istituto x un giorno, ora questo tornato in Germania e stato trovato positivo al covid 19,a noi addetti alle pulizie nulla e stato detto e ci hanno fatto lavorare regolarmente, solo dopo 15 gg ci è stato chiesto di sanificare i locali dove questa persona è stata ben 6 piani(edificio ne ha 12),e solo allora ne siamo venuti noi operatori a conoscenza, è denuncia ile il fatto pur sapendo di perderci posto di lavoro? Grazie
Rispondi Autore: FRANCESCO MONTUORO - likes: 0
16/07/2020 (20:12:42)
Ma è obbligatorio avere un registro degli accessi ai luoghi di lavoro dove si riportino i dati anagrafici, recapito telefonico e la temperatura? Nel caso fosse obbligatorio e non lo si abbia quali sono le sansioni? Grazie
Rispondi Autore: Bolzano - likes: 0
30/09/2020 (16:20:31)
Io lavoro in un azienda dove i dipendenti sono obbligati a mettere la mascherina ma il titolare no.
Valutandola come una mancanza di rispetto come posso fare si che anche lui la indossi?
Chi è la figura addetta al controllo
Rispondi Autore: Wampum - likes: 0
11/01/2021 (22:01:09)
Lavoro in un'azienda dove un mio collega dopo lavoro ha fatto un tampone privato, risultando positivo. In questo caso l'azienda aveva l'obbligo, tramite Asl, di mettere in quarantena i colleghi che lavoravano con il positivo. Questo perché l'azienda non ha provveduto a ciò e nel giro di pochi giorni abbiamo preso il covid altri 6 che avevano lavorato con lo stesso. Premetto che noi lavoriamo insieme dentro uno stesso mezzo di trasporto, furgone.
Rispondi Autore: io - likes: 0
07/05/2021 (14:42:00)
mi stupisce la vostra ignoranza visto che parlate di in argomento che dovrebbe interessarvi.
1: nessuno ha parlato dell'importanza della costitizione quindi andatevi a leggere gli articoli
2: gli stessi deceti covid affermano che soggetti affetti da patologie non hanno l'obbligo della mascherina

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