COVID-19: l’uso dei test di screening e la gestione dei casi positivi
Venezia, 26 Mag – Due aspetti critici per ogni azienda che abbia ripreso le attività lavorative o che le abbia potute continuare durante tutta l’emergenza COVID-19 è relativo alla eventuale effettuazione di test di screening e alla gestione di casi positivi in azienda.
Quando e come effettuare i test? Come gestire i casi positivi? Quali sono gli scenari plausibili e come comportarsi?
Per avere qualche suggerimento possiamo fare riferimento ad un documento regionale, arrivato alla sua undicesima versione (29 aprile 2020), che offre utili indicazioni per la riapertura delle attività produttive.
Stiamo parlando del documento della Regione Veneto “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive” destinato, in particolare, ai soggetti con ruoli e responsabilità in materia di salute nei luoghi di lavoro.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Come gestire i casi positivi in azienda?
- L’uso razionale e giustificato dei test di screening
- Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Come gestire i casi positivi in azienda?
Il documento - elaborato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto – si sofferma sulla gestione dei casi positivi nel territorio regionale.
Si indica che eventuali casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) “andranno tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico di Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo le procedure previste. Diversamente, casi di possibile/probabile infezione (test sierologici suggestivi di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio Sanitario Regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma”.
Si segnala poi che in caso di riscontro di “casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e committente dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti”.
Si precisa poi che, in relazione alle conoscenze attuali relative al SARS-CoV-2, nel caso di un “contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale”.
Sempre riguardo a questo tema il documento riporta poi alcuni scenari plausibili “con le indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, anche nell’ambito di iniziative di informazione/formazione.
Questi gli scenari analizzati:
- Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro;
- Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro;
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficolta respiratoria);
- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19;
- Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa (qualora consentito ai sensi dei provvedimenti nazionali);
- Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa.
L’uso razionale e giustificato dei test di screening
Veniamo all’uso razionale e giustificato dei test di screening e cerchiamo di capire come la Regione Veneto affronta questo tema spinoso.
Si indica che allo stato attuale “non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Tuttavia, in previsione di una graduale ripresa delle attività produttive, è in corso un progetto pilota sperimentale di livello regionale finalizzato a caratterizzare la circolazione virale nella popolazione lavorativa e ad acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili”.
In questo senso “l’effettuazione di test di screening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la supervisione, del Medico Competente (tampone naso-faringeo, test sierologici e, se validati dalle competenti strutture tecnico-scientifiche pubbliche, test sierologici rapidi) potrà avvenire nell’ambito della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del Datore di Lavoro. Resta inteso che l’inquadramento diagnostico e la gestione dei soggetti sintomatici è a carico delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale”.
In ogni caso – continua il documento - per l’effettuazione dei test “dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
- idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
- rispetto degli standard per l’effettuazione dei test, in ogni loro fase (dalla predisposizione dei locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
- rispetto dei flussi informativi e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
- corretta comunicazione degli esiti ai lavoratori coinvolti”.
Il documento regionale precisa infine che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute ( Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020), “sebbene l’impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone naso-faringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni. I test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pertanto, ad oggi l’uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali, nonché, nei contesti occupazionali, per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico-scientifiche nazionali o nell’ambito delle indagini preliminari di carattere sperimentale sopra citate”.
Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni relative al ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria.
Si indica che “nell’ambito della sorveglianza sanitaria, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, dovranno essere garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive, per cambio mansione, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi”. E per quanto riguarda le visite mediche periodiche, “esse rappresentano certamente un’occasione utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita. Pur ritenendo, in linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non sospendere la sorveglianza sanitaria periodica”.
In ogni caso – continua il documento regionale – “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere garantite al Medico Competente le condizioni per poter operare in sicurezza”.
Inoltre “le precedenti indicazioni regionali, che prevedevano la facoltà, stante l’esigenza superiore di tutela della salute pubblica, di esprimere il previsto giudizio di idoneità anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione a distanza, se ritenuta sufficiente dal Medico Competente per l’espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione di questionari anamnestici), non sono in linea con le recenti raccomandazioni ministeriali. Pertanto, pur ritenendo che tale misura eccezionale ma coerente con analoghe disposizioni adottate anche a livello nazionale (es. possibilità per i Medici di Medicina Generale di certificare lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica; possibilità per le commissioni istituite presso le Aziende Sanitarie Locali di esprimere giudizi a seguito di sola valutazione documentale), sia funzionale a ridurre le occasioni di contatto e di spostamento, a tutelare i lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del virus, a tutelare il Medico Competente da esposizioni a rischio, nonché a consentirgli di prestare la propria assistenza ad un numero maggiore di soggetti (lavoratori, aziende), si prende atto dell’indicazione del Ministero della Salute circa l’imprescindibilità del contatto diretto tra Medico Competente e lavoratore”.
Inoltre, ai sensi delle indicazioni ministeriali, “per i lavoratori positivi all’infezione da SARS-CoV-2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, è prevista la visita medica precedente la ripresa dell’attività lavorativa indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento regionale che riporta ulteriori raccomandazioni per il medico competente e che si sofferma anche su altri aspetti correlati alla prevenzione del contagio da COVID-19:
- Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro
- Informazione ai lavoratori e a tutti i frequentatori dell’azienda
- Limitazione delle occasioni di contatto
- Rilevazione della temperatura corporea
- Distanziamento tra le persone
- Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
- Dispositivi di protezione individuale.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive”, versione 11 del 29 aprile 2020 (formato PDF, 407 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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