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COVID-19: considerazioni tecniche sulla sanificazione con l’ozono

COVID-19: considerazioni tecniche sulla sanificazione con l’ozono
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

29/06/2020

Un documento riporta utili considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2. L’utilizzo dei generatori, le implicazioni tecniche e i rischi per i responsabili tecnici.

 

Roma, 29 Giu – Come abbiamo potuto constatare anche attraverso i tanti articoli pubblicati in questi mesi sul tema della “sanificazione”, la situazione epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2 ha creato una grande richiesta di servizi, di prodotti e di tecnologie per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti.

E in relazione a questa domanda “si sono riversate sul mercato proposte e tecnologie di ogni tipo, fra le quali l’uso dell’ozono, composto noto da tempo per le proprietà ossidanti nei confronti dei microrganismi (muffe, batteri) e generato da apparecchiature mobili”.

Al di là degli interrogativi sull’efficacia dell’ozono nei confronti del COVID-19, è necessario anche approfondire gli “aspetti normativi e tecnici sull’impiego dell’ozono”, con l’obiettivo “di offrire un quadro interpretativo chiaro sia per le aziende di servizi che operano nel settore della sanificazione in virtù delle autorizzazioni di cui alla Legge 82/94 e al D.M. 274/97, ma altrettanto utile per gli adempimenti normativi ed autorizzativi che spettano ai costruttori dei generatori di ozono e, infine alle autorità sanitarie operanti nei controlli in materia di salute pubblica ed igiene veterinaria”.

 

Con queste parole Marco Benedetti, presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (ANID), ha presentato un documento, promosso dall’Associazione, dal titolo “Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)” e a cura di Paolo Guerra, Daniele Fiore  e Guglielmo Pampiglione.  

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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La mia protezione dal virus - 30 minuti
Informazione ai lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione dal rischio biologico causato da virus ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

La sanificazione e l’utilizzo dei generatori di ozono

Il documento ricorda che i generatori di ozono in uso “sono delle apparecchiature elettroniche che permettono la creazione di gas tramite scariche elettriche. Le dimensioni variano a seconda dell’utilizzo con cui vengono impiegati. Da qualche kg fino ad alcune decine. Il tecnico operatore in base ai siti su cui interviene (abitazioni private, uffici, palestre, ambulatori medici e/o veterinari, alberghi, cucine e sale di ristorazione, interno autovetture, ecc.) dispone il generatore per il tempo indicato a raggiungere la concentrazione di efficacia per il trattamento definito anche impropriamente in modi diversi: “ sanificazione – sterilizzazione – igienizzazione naturale” degli ambienti”.

 

Si indica poi che ‘l’utilizzo corretto’ è dettato “dal manuale d’uso e di manutenzione che accompagna l’acquisto del generatore dove è indicato chiaramente di non respirare l’ozono prodotto dal generatore, di assicurarsi che occhi e naso siano lontani dal getto diretto e di non soggiornare negli ambienti mentre il dispositivo è in funzione”.

Inoltre in alcuni manuali è specificato che per le ‘sanificazioni con operatore’ è “necessario utilizzare i D.P.I. della categoria indicata dal decreto legislativo sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Altre indicazioni che si possono trovare sono quelle relative ai limiti massimi di concentrazione di ozono che si possono tollerare e che un forte odore caratteristico dell’ozono indica che si è vicini a tali limiti critici. È anche possibile trovare raccomandazioni secondo le quali persone con problemi olfattivi non possono utilizzare questi apparecchi. Un’altra indicazione è rappresentata dalla compatibilità dei materiali con l’ozono”.

In ogni caso il Responsabile Tecnico di un’azienda di gestione degli infestanti “deve necessariamente fare riferimento al buon senso e alla sua professionalità per un impiego oculato di tali strumentazioni”.

 

Si segnala che “l’uso in sicurezza, la verifica dell’efficacia, l’impatto per l’ambiente e le precauzioni per i propri clienti sono solo alcuni requisiti richiesti dalle normative e richiamati dalla UNI EN 16636:2015 (Requisiti e Competenze delle imprese di Pest Management)”. In ogni caso le indicazioni segnalate, “alquanto generiche, accompagnano spesso la vendita e l’erogazione di un servizio mediante l’impiego di un generatore di ozono”.

 

Implicazioni tecniche ed operative sull’impiego dell’ozono

Rimandiamo alla lettura integrale del documento riguardo alle implicazioni normative sull’impiego dell’ozono nei servizi di sanificazione per il contrasto al COVID-19 e ci soffermiamo su alcune implicazioni tecniche ed operative sull’impiego dell’ozono.

 

Il documento indica che a fronte della pandemia di Sars-Cov-2 “si è osservato un incremento dell’offerta di questi strumenti di generazione dell’ozono ed un massiccio ricorso a questo prodotto gassoso da parte di società che, dichiarandolo impropriamente efficace al Covid19, ed equiparandolo ad un trattamento di sanificazione alla stregua dei biocidi disinfettanti, ha portato la stessa Associazione internazionale che raggruppa i principali produttori di questo gas a dover dichiarare che non vi sono validazioni di efficacia in tal senso”.

 

E al di là delle buone prassi operative che sono richiamate nella, già citata, norma UNI EN 16636:2015 e che “richiedono un controllo dell’efficacia, o quanto meno delle attività svolte per la lotta e il contrasto agli infestanti e ai contaminanti, è qui necessario precisare che la scelta dei metodi e delle sostanze impiegate nell’erogazione di un servizio sono in capo al Responsabile Tecnico della società. Ovvero, laddove un apparecchio o un generatore venduto per il contrasto ad un organismo come questo virus, rivelatosi altamente contagioso e mortale, fosse utilizzato da un soggetto privato che lo acquista, la responsabilità è certamente riconducibile al venditore; mentre se lo stesso dispositivo viene acquistato ed utilizzato da una azienda di servizi abilitata ai sensi del DM 274/97 si può prefigurare una corresponsabilità anche dell’azienda specializzata, ovvero del suo Responsabile Tecnico”.

 

Insomma il corretto impiego di un gas “richiede la possibilità di controllarne la corretta applicazione e di disporre delle informazioni minime per un utilizzo efficace e sicuro. Fra questi la necessità di controllare le concentrazioni, tenendo presente che le pubblicazioni scientifiche a disposizione sono molto chiare”. Ad esempio il trattamento di derrate alimentari effettuato per prolungare la shelf life e ridurre fortemente la microflora superficiale sulle patate è compreso fra 20 e 25 mg/m3” (il documento riporta poi molti altri esempi).

 

La necessità di misurazione dell’ozono appare “un elemento di fondamentale importanza per la sicurezza del fruitore del servizio oltre che per gli utilizzatori. L’ozono a basse concentrazioni può difatti irritare le mucose delle prime vie aeree, ma a concentrazioni maggiori e con esposizioni maggiori, può provocare perdite temporanee della vista, mal di testa e irritazioni del sistema polmonare più profonde (trachea, polmoni). Questo aspetto va tenuto in considerazione non tanto per scoraggiare l’utilizzo di questo gas che ha indubbie proprietà nei confronti dei microrganismi e di alcuni Artropodi, ma richiede un approccio ben più professionale di quanto fatto sino ad oggi”.

 

I rischi per i responsabili tecnici delle aziende

Il documento ricorda che “il tema dell’impiego dell’ozono quale sostanza avente proprietà riconducibili al gruppo dei disinfettanti o dei sanificanti è assai controverso”.

Tuttavia quanto indicato dagli autori “non ha lo scopo di sostenere l’efficacia o meno di questa sostanza nei confronti dei virus riconducibili al Covid-19, per la quale vi sono organi e istituzioni preposte alla ricerca e allo studio, ma si vuole semplicemente precisare che qualsiasi sostanza attiva proposta sul mercato in virtù delle proprietà per cui viene impiegata deve possedere autorizzazioni e registrazioni come tutte quelle prodotte dalle industrie chimiche del settore”.

 

In particolare i costruttori (e conseguentemente distributori) che volessero “affrontare in modo professionale la questione, si dovrebbero documentare adeguatamente:

  • l’iter normativo, tenendo presente il percorso autorizzativo della sostanza attiva e, successivamente, la registrazione per il campo di impiego;
  • l’iter tecnico, con un adeguato protocollo che ne stabilisca l’efficacia nei confronti dell’organismo target, comprensivo delle modalità di utilizzo e delle procedure di sicurezza per l’impiego, per il controllo e per il collaudo”.

 

Si indica che questi aspetti “devono essere presi in seria considerazione dalla autorità di controllo laddove qualsiasi sostanza attiva (anche prodotta ‘in-situ’), fosse proposta ed impiegata nei confronti di un organismo, compreso il Covid-19 rivelatosi mortale nei confronti dell’uomo. Proporre l’utilizzo dell’ozono senza alcuna specifica registrazione dovrebbe ulteriormente responsabilizzare coloro che vendono tali apparecchiature in quanto il più volte richiamato Parere del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del 27/10/2010 pubblicato dal Ministero della Salute, al di là delle premesse, incoraggia l'impiego dell’ozono limitatamente agli ambienti di stagionatura dei formaggi e per il contrasto nei confronti di muffe e batteri e non tanto nei confronti di virus altamente contagiosi”.

E se esistono pubblicazioni e ricerche sull'ozono come sostanza ossidante avente proprietà contro vari tipi di microrganismi, “non sono noti documenti che ne abbiano indicato durante questa drammatica pandemia, ed in modo esplicito, l’efficacia nei confronti del Covid-19”.

 

In definitiva per dare fondamento tecnico e operativo ad una sostanza gassosa come l’ozono, “oltre alle indispensabili autorizzazioni e registrazioni per il campo di impiego, occorre precisare quali siano le concentrazioni minime e quali i tempi di esposizione per esplicare la propria efficacia nei confronti dell’organismo bersaglio. Allo stesso modo occorre valutare se, al termine del trattamento, le concentrazioni raggiunte siano pericolose per coloro che dovranno rientrare nei locali trattati e, conseguentemente quale sia l’intervallo di sicurezza. Ed infine, se sia necessario o meno (e con quali dispositivi), il controllo delle concentrazioni residue”.

E nel settore delle imprese “dei servizi di gestione degli infestanti e, seppur straordinariamente, dei contaminanti come muffe, batteri e virus, le aziende in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 82/94 e del D.M. 274/97 aventi il Responsabile Tecnico possono essere corresponsabili nell’utilizzo di una sostanza o una metodologia priva di registrazioni o quanto meno pareri autorizzativi. Questo documento risulta pertanto utile e indirizzato a coloro che sono coinvolti nella salute pubblica”.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)”, a cura di Paolo Guerra, Daniele Fiore e Guglielmo Pampiglione, Focus tecnico normativo promosso dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, doc del 25 maggio 2020 (formato PDF, 743 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 


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Rispondi Autore: Antonio Gaspari - likes: 0
29/06/2020 (15:53:44)
Il documento sopra citato è scarsamente informato e non tiene conto di quanto già scritto e legiferato sull'uso dell'ozono, da OMS, EPA, FDA, Unione Europea, Ministero della Sanità Istituto Superiore della Sanità e quant'altro...COVID-19: considerazioni tecniche sulla sanificazione con l’ozono


Un documento riporta utili considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2. L’utilizzo dei generatori, le implicazioni tecniche e i rischi per i responsabili tecnici.

Roma, 29 Giu – Come abbiamo potuto constatare anche attraverso i tanti articoli pubblicati in questi mesi sul tema della “sanificazione”, la situazione epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2 ha creato una grande richiesta di servizi, di prodotti e di tecnologie per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti.

E in relazione a questa domanda “si sono riversate sul mercato proposte e tecnologie di ogni tipo, fra le quali l’uso dell’ozono, composto noto da tempo per le proprietà ossidanti nei confronti dei microrganismi (muffe, batteri) e generato da apparecchiature mobili”.

Al di là degli interrogativi sull’efficacia dell’ozono nei confronti del COVID-19, è necessario anche approfondire gli “aspetti normativi e tecnici sull’impiego dell’ozono”, con l’obiettivo “di offrire un quadro interpretativo chiaro sia per le aziende di servizi che operano nel settore della sanificazione in virtù delle autorizzazioni di cui alla Legge 82/94 e al D.M. 274/97, ma altrettanto utile per gli adempimenti normativi ed autorizzativi che spettano ai costruttori dei generatori di ozono e, infine alle autorità sanitarie operanti nei controlli in materia di salute pubblica ed igiene veterinaria”.

Con queste parole Marco Benedetti, presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (ANID), ha presentato un documento, promosso dall’Associazione, dal titolo “Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)” e a cura di Paolo Guerra, Daniele Fiore e Guglielmo Pampiglione.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

La sanificazione e l’utilizzo dei generatori di ozono
Implicazioni tecniche ed operative sull’impiego dell’ozono
I rischi per i responsabili tecnici delle aziende

La sanificazione e l’utilizzo dei generatori di ozono
Il documento ricorda che i generatori di ozono in uso “sono delle apparecchiature elettroniche che permettono la creazione di gas tramite scariche elettriche. Le dimensioni variano a seconda dell’utilizzo con cui vengono impiegati. Da qualche kg fino ad alcune decine. Il tecnico operatore in base ai siti su cui interviene (abitazioni private, uffici, palestre, ambulatori medici e/o veterinari, alberghi, cucine e sale di ristorazione, interno autovetture, ecc.) dispone il generatore per il tempo indicato a raggiungere la concentrazione di efficacia per il trattamento definito anche impropriamente in modi diversi: “ sanificazione – sterilizzazione – igienizzazione naturale” degli ambienti”.

Si indica poi che ‘l’utilizzo corretto’ è dettato “dal manuale d’uso e di manutenzione che accompagna l’acquisto del generatore dove è indicato chiaramente di non respirare l’ozono prodotto dal generatore, di assicurarsi che occhi e naso siano lontani dal getto diretto e di non soggiornare negli ambienti mentre il dispositivo è in funzione”.

Inoltre in alcuni manuali è specificato che per le ‘sanificazioni con operatore’ è “necessario utilizzare i D.P.I. della categoria indicata dal decreto legislativo sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Altre indicazioni che si possono trovare sono quelle relative ai limiti massimi di concentrazione di ozono che si possono tollerare e che un forte odore caratteristico dell’ozono indica che si è vicini a tali limiti critici. È anche possibile trovare raccomandazioni secondo le quali persone con problemi olfattivi non possono utilizzare questi apparecchi. Un’altra indicazione è rappresentata dalla compatibilità dei materiali con l’ozono”.

In ogni caso il Responsabile Tecnico di un’azienda di gestione degli infestanti “deve necessariamente fare riferimento al buon senso e alla sua professionalità per un impiego oculato di tali strumentazioni”.

Si segnala che “l’uso in sicurezza, la verifica dell’efficacia, l’impatto per l’ambiente e le precauzioni per i propri clienti sono solo alcuni requisiti richiesti dalle normative e richiamati dalla UNI EN 16636:2015 (Requisiti e Competenze delle imprese di Pest Management)”. In ogni caso le indicazioni segnalate, “alquanto generiche, accompagnano spesso la vendita e l’erogazione di un servizio mediante l’impiego di un generatore di ozono”.

Implicazioni tecniche ed operative sull’impiego dell’ozono
Rimandiamo alla lettura integrale del documento riguardo alle implicazioni normative sull’impiego dell’ozono nei servizi di sanificazione per il contrasto al COVID-19 e ci soffermiamo su alcune implicazioni tecniche ed operative sull’impiego dell’ozono.

Il documento indica che a fronte della pandemia di Sars-Cov-2 “si è osservato un incremento dell’offerta di questi strumenti di generazione dell’ozono ed un massiccio ricorso a questo prodotto gassoso da parte di società che, dichiarandolo impropriamente efficace al Covid19, ed equiparandolo ad un trattamento di sanificazione alla stregua dei biocidi disinfettanti, ha portato la stessa Associazione internazionale che raggruppa i principali produttori di questo gas a dover dichiarare che non vi sono validazioni di efficacia in tal senso”.

E al di là delle buone prassi operative che sono richiamate nella, già citata, norma UNI EN 16636:2015 e che “richiedono un controllo dell’efficacia, o quanto meno delle attività svolte per la lotta e il contrasto agli infestanti e ai contaminanti, è qui necessario precisare che la scelta dei metodi e delle sostanze impiegate nell’erogazione di un servizio sono in capo al Responsabile Tecnico della società. Ovvero, laddove un apparecchio o un generatore venduto per il contrasto ad un organismo come questo virus, rivelatosi altamente contagioso e mortale, fosse utilizzato da un soggetto privato che lo acquista, la responsabilità è certamente riconducibile al venditore; mentre se lo stesso dispositivo viene acquistato ed utilizzato da una azienda di servizi abilitata ai sensi del DM 274/97 si può prefigurare una corresponsabilità anche dell’azienda specializzata, ovvero del suo Responsabile Tecnico”.

Insomma il corretto impiego di un gas “richiede la possibilità di controllarne la corretta applicazione e di disporre delle informazioni minime per un utilizzo efficace e sicuro. Fra questi la necessità di controllare le concentrazioni, tenendo presente che le pubblicazioni scientifiche a disposizione sono molto chiare”. Ad esempio il trattamento di derrate alimentari effettuato per prolungare la shelf life e ridurre fortemente la microflora superficiale sulle patate è compreso fra 20 e 25 mg/m3” (il documento riporta poi molti altri esempi).

La necessità di misurazione dell’ozono appare “un elemento di fondamentale importanza per la sicurezza del fruitore del servizio oltre che per gli utilizzatori. L’ozono a basse concentrazioni può difatti irritare le mucose delle prime vie aeree, ma a concentrazioni maggiori e con esposizioni maggiori, può provocare perdite temporanee della vista, mal di testa e irritazioni del sistema polmonare più profonde (trachea, polmoni). Questo aspetto va tenuto in considerazione non tanto per scoraggiare l’utilizzo di questo gas che ha indubbie proprietà nei confronti dei microrganismi e di alcuni Artropodi, ma richiede un approccio ben più professionale di quanto fatto sino ad oggi”.

I rischi per i responsabili tecnici delle aziende
Il documento ricorda che “il tema dell’impiego dell’ozono quale sostanza avente proprietà riconducibili al gruppo dei disinfettanti o dei sanificanti è assai controverso”.

Tuttavia quanto indicato dagli autori “non ha lo scopo di sostenere l’efficacia o meno di questa sostanza nei confronti dei virus riconducibili al Covid-19, per la quale vi sono organi e istituzioni preposte alla ricerca e allo studio, ma si vuole semplicemente precisare che qualsiasi sostanza attiva proposta sul mercato in virtù delle proprietà per cui viene impiegata deve possedere autorizzazioni e registrazioni come tutte quelle prodotte dalle industrie chimiche del settore”.

In particolare i costruttori (e conseguentemente distributori) che volessero “affrontare in modo professionale la questione, si dovrebbero documentare adeguatamente:

l’iter normativo, tenendo presente il percorso autorizzativo della sostanza attiva e, successivamente, la registrazione per il campo di impiego;
l’iter tecnico, con un adeguato protocollo che ne stabilisca l’efficacia nei confronti dell’organismo target, comprensivo delle modalità di utilizzo e delle procedure di sicurezza per l’impiego, per il controllo e per il collaudo”.

Si indica che questi aspetti “devono essere presi in seria considerazione dalla autorità di controllo laddove qualsiasi sostanza attiva (anche prodotta ‘in-situ’), fosse proposta ed impiegata nei confronti di un organismo, compreso il Covid-19 rivelatosi mortale nei confronti dell’uomo. Proporre l’utilizzo dell’ozono senza alcuna specifica registrazione dovrebbe ulteriormente responsabilizzare coloro che vendono tali apparecchiature in quanto il più volte richiamato Parere del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del 27/10/2010 pubblicato dal Ministero della Salute, al di là delle premesse, incoraggia l'impiego dell’ozono limitatamente agli ambienti di stagionatura dei formaggi e per il contrasto nei confronti di muffe e batteri e non tanto nei confronti di virus altamente contagiosi”.

E se esistono pubblicazioni e ricerche sull'ozono come sostanza ossidante avente proprietà contro vari tipi di microrganismi, “non sono noti documenti che ne abbiano indicato durante questa drammatica pandemia, ed in modo esplicito, l’efficacia nei confronti del Covid-19”.

In definitiva per dare fondamento tecnico e operativo ad una sostanza gassosa come l’ozono, “oltre alle indispensabili autorizzazioni e registrazioni per il campo di impiego, occorre precisare quali siano le concentrazioni minime e quali i tempi di esposizione per esplicare la propria efficacia nei confronti dell’organismo bersaglio. Allo stesso modo occorre valutare se, al termine del trattamento, le concentrazioni raggiunte siano pericolose per coloro che dovranno rientrare nei locali trattati e, conseguentemente quale sia l’intervallo di sicurezza. Ed infine, se sia necessario o meno (e con quali dispositivi), il controllo delle concentrazioni residue”.

E nel settore delle imprese “dei servizi di gestione degli infestanti e, seppur straordinariamente, dei contaminanti come muffe, batteri e virus, le aziende in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 82/94 e del D.M. 274/97 aventi il Responsabile Tecnico possono essere corresponsabili nell’utilizzo di una sostanza o una metodologia priva di registrazioni o quanto meno pareri autorizzativi. Questo documento risulta pertanto utile e indirizzato a coloro che sono coinvolti nella salute pubblica”.
RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ Considerazioni normative e tecniche sui servizi di sanificazione mediante l’impiego dell’ozono durante la pandemia Sars-Cov-2 (Covid19)”, a cura di Paolo Guerra, Daniele Fiore e Guglielmo Pampiglione, Focus tecnico normativo promosso dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, doc del 25 maggio 2020 (formato PDF, 743 kB).





Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
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Tratto da: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-considerazioni-tecniche-sulla-sanificazione-con-l-ozono-AR-20224/#commenti - Copyright © All Rights reserved 1999-2019 - All Rights Reserved.
Autore: Marcato luca
15/11/2020 (11:48:28)
Buongiorno,forse non e chiaro il testo ma non ci sono autorizzazioni,e ne tanto meno esperimenti scientifici validati per il covid-19.
Rispondi Autore: Giorgio Ferraro - likes: 0
30/06/2020 (15:43:14)
Sorge spontanea una domanda. Come è possibile che un gas, sappiamo, efficace contro batteri (persino salmonella e legionella) e muffe non si sappia ancora se sia efficace contro il covid19? Sembra impossibile che non lo si sia testato. A mio modesto parere è efficace anche contro il covid19 perché, in caso contrario, si sarebbe dichiarato apertamente che non lo è. Interessi di aziende farmaceutiche in ballo?
Rispondi Autore: Antonio Gaspari - likes: 0
30/06/2020 (16:27:40)
In merito al riconoscimento dell'ozono come agente che debella il covid, ribadisco che esistono prove concrete, documentate e illustrate (vedi università di Nara in Giappone) e lo stesso Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020) dal titolo “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” sostiene che l'ozono è un sicuro sanificante e c'è una documentazione in revisione per riconoscerlo come disinfettante anche nei confronti del covid. Ha scritto l'ISS: «L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” come disinfettante per le superfici e dell’acqua potabile e per impiego nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali. Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus.
In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia come “disinfettante” non è consentita data l’impossibilità (generazione in situ – produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale.Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.
L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superficie e acque potabili».
Rispondi Autore: Rosso Franca - likes: 0
30/06/2020 (21:35:25)
L'ozono è stato validato scientificamente dall'Università di Nara in Giappone come virucida e virustatico anche nei confronti di Covid-19. Quello che già la comunità medico scientifica internazionale di Ozonoterapia sapeva con certezza, è stato comprovato con specifiche prove di laboratorio. Covid19 è un virus con envelope, questa viene ossidata da O3 e quindi ne disattiva la replicazione. L'ozono è la molecola triatomica e instabile dell'ossigeno, e la sua durata allo stato gassoso è da mezz'ora a due ore al massimo, poi si dimezza e ridiviene ossigeno, senza lasciare residualita' nocive nell'ambiente (a differenza di quasi tutti i biocidi).
Rispondi Autore: Antonio Gaspari - likes: 0
30/06/2020 (22:09:52)
Grazie Franca Rosso. Hai scritto tutto giusto. Brava!
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
06/07/2020 (16:10:18)
È stato un business per diverse aziende , alcune sono diventate " ditte specializzate " in un giorno , ognuno la sanificazione la faceva e la fa oggigiorno alla sua maniera , l'importante è l'adesivo fuori dal locale.
Rispondi Autore: Antonio Gaspari - likes: 0
06/07/2020 (21:03:04)
Caro Claudio Aradosi, che ci siano persone che colgano l'occasione per speculare non ci sono dubbi, e questo vale per tutto non solo per l'ozono. La domanda a cui rispondere in realtà è quale sostanza è veramente efficace per debellare il Covid? e la risposta è certa l'ozono debella il covid al 99,8 per cento. E allora cosa aspettiamo? Usiamo l'ozono e verifichiamo che chi lo usa risponda a tutte le caratteristiche, e cioè che utilizzo ozono vero e non ossigeno simile, che utilizzi macchine certificate, che stia dentro ai limiti, e che lo utilizzi il tempo necessario per debellare il virus. Bisogna fermare la speculazione non l'utilizzo dell'ozono.
Rispondi Autore: Flora - likes: 0
17/09/2020 (12:38:25)
articolo interessante. Mi chiedo se è rischioso utilizzatore un ozonizzatore con tappetino per vasche da bagno, perché si sente l'odore caratteristico....
Rispondi Autore: Paolo Fonda - likes: 0
28/12/2020 (21:02:19)
Bene per me poco chiaro. Credo che può essere utile pure per la peste del 2020. Vorrei e non ho trovato pareri medici su eventuali danni che può causare su l'uomo questo gas. Grazie a chi saprà illuminarmi.
Rispondi Autore: Achille - likes: 0
29/01/2021 (13:09:34)
L'Ozono non " uccide" il virus ma lo Inattiva. Spesso molti distributori adottano i termini "uccide es abbatte" . Ma non è così. Più idoneo è il termine Inattiva.
Rispondi Autore: Lucy L - likes: 0
04/11/2021 (19:02:41)
Sono d'accordo con Antonio Gaspari. Rappresento un'azienda di Roma che commercializza ozonizzatori europei, garantiti e muniti di CERTIFICAZIONI CE e ROHS e posso assicurare che i trattamenti con l'ozono di cui mi occupo personalmente, sono veramente efficaci. Non vi è alcun pericolo per l'uomo , in quanto l'emissione di ozono viene programmata e dosata in ogni tipo di ambiente chiuso tenendo presente la metratura, carica microbica, ecc,ed oltre i 70 mg/h, si effettuano senza la presenza di persone. Finita l'erogazione si attende "l'espansione" del gas su tutto l'ambiente e successivamente si procede all'areazione del locale, in coincidenza con la sua riconversione in ossigeno senza rilasciare alcun residuo. Vantaggi :
- si può sanificare in autonomia, giornalmente dove e quando ritenuto necessario senza
dover pagare interventi di aziende di pulizia o simili.
- non ci sono costi oltre al prezzo dell'ozonizzatore (oggi molto accessibile e deducibile dalle imposte).
- Non hanno bisogno di assistenza, trattati con cura hanno una vita lunghissima !
- Ci sono addirittura dispositivi muniti di ionizzatori, che consentono la presenza di persone
durante la sanificazione. (ideali per ristoranti, negozi, scuole, palestre, sale convention)
- Sono corredati di manuale in italiano e le ditte serie offrono inoltre un corso d'istruzione
all'uso dell'apparecchio.
Ritengo opportuno ricordare che molti ospedali italiani e stranieri hanno sperimentato
con grande successo l'ozonoterapia sui pazienti covid 19 sia nella fase iniziale della
malattia evitando la terapia intensiva che nel trattamento della sindrome post-Covid,
abbattendo le conseguenze psico-fisiche dei pazienti.
Mi ha fatto piacere riscontrare un particolare interesse sia nell'uso dell'ozono che negli
apprezzamenti riguardo alla sua efficacia. Disponibile per offrire ulteriori informazioni, saluto cordialmente.



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