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Una guida per l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Una guida per l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

03/10/2013

In relazione alle linee guida sulle regole di comportamento dei coordinatori della sicurezza, presentiamo una procedura di processo relativa all’attività del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Azioni preliminari e gestione normale.

Monza, 3 Ott – Per rendere più efficace l’attività del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE) sono disponibili in rete utili suggerimenti e strumenti operativi per favorire il corretto compimento dei vari adempimenti normativi.
Facciamo riferimento in questo caso alle “Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili”, risultato della proficua collaborazione tra l’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, vari Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e Direzione Provinciale Lavoro (DPL).
 
Dopo aver presentato la  procedura di processo per l’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ci soffermiamo sulla “Procedura di Processo - attività del CSE”, contenuta nella “Guida all’applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili” (aggiornata al D.Lgs. 106/2009 e alla Legge 88/2009).

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Il documento, che non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della legge in vigore, ricorda che il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE) viene incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (qualora nominato) e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
In particolare “l’ incarico di coordinatore deve essere affidato prima dell’affidamento dei lavori” e deve essere disciplinato “da apposito contratto redatto in forma scritta e datato (art. 90 comma 3 D.Lgs 81)”. Evidenza del contratto può essere data attraverso la compilazione del documento, allegato alla procedura di processo: “Nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
 
Il CSE assume un compito importante nella fase di esecuzione dei lavori, in quanto “deve coordinare l’applicazione dei principi generali di sicurezza alle attività di cantiere, curando in modo particolare il coordinamento fra le diverse imprese e tra i lavoratori autonomi”. In caso di assenza prolungata il CSE, “sentito il committente o Responsabile dei lavori, delega un tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81 che lo sostituisce. In base all’art. 90 comma 8 D.Lgs. 81, il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire il CSE in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”.
 
Veniamo dunque alla procedura di processo in relazione alle “azioni preliminari” del CSE
 
Il documento ricorda che nei casi di lavori affidati in origine ad una sola impresa e poi affidati a più imprese (art.90, comma 5, D.Lgs 81) e nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire (art. 90 comma 11), il CSE redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell’opera (FA). 
 
In ogni caso il CSE “ricevuti i documenti PSC e FA effettua il controllo di rispondenza degli elaborati tecnici prodotti alla norma con la lista di riscontro. Analizza in funzione del progetto, il PSC, le tavole per l’organizzazione del cantiere e il cronoprogramma”.  L’attività non è attuata se CSP e CSE sono la stessa persona.
Si ricorda che il Committente, il responsabile dei lavori o il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) trasmette al CSE il programma minimo dell’attività del CSE (modello allegato alla procedura).
Inoltre il CSE:
- “verifica con l’utilizzo dello stesso modello, se nel PSC o nella documentazione d’incarico (lettera o disciplinare), sono state previste attività specifiche a carico del CSE (es. visite, controlli, o eventuali richieste del COM). Successivamente redige il programma delle attività;
- effettua un sopralluogo nel futuro ‘cantiere’ al fine di un riscontro della documentazione ricevuta, inoltre controlla che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (es. apertura di cantieri limitrofi, o modifiche alla viabilità, ecc.);
- verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ricevuto e redatto da parte delle imprese affidatarie (IMPA)”;
- verifica l’idoneità del POS delle imprese esecutrici (IMP) trasmesso dall’impresa affidataria;
- “verifica se sono presenti le procedure complementari e di dettaglio previste da PSC;
- nel caso di POS non conforme (allegato XV D.Lgs. 81) comunica alle IMP e COMM /RL/RUP le integrazioni da acquisire prima dell’inizio dei lavori”;
- “nel caso di impiego di lavoratori autonomi fornisce ad essi le informazioni, le istruzioni di lavoro e procedure di dettaglio necessarie alla esecuzione dei lavori”. 
In particolare va fatta attenzione alla “necessaria presenza di persone formate e addestrate all’emergenza e primo soccorso da inserire nelle relative squadre di soccorso”.
 
Rimandando il lettore a quanto indicato dalla Procedura di processo in merito alla “prima riunione di Coordinamento”, veniamo invece alla parte della procedura relativa alla “gestione normale”.
 
Il CSE in base al programma dell’attività esecutiva (o se specificatamente richieste da committente, imprese esecutive, direttore di lavori) indice delle riunioni di coordinamento per discutere di:
- “ingresso di nuove imprese in cantiere ed eventuali proposte di adeguamento da apportare ai Piani;
- controllo e riscontro dell’attività esecutiva rispetto al cronoprogramma progettuale;
- verifica del rispetto delle modalità organizzative per il coordinamento tra le IMP e i LA (lavoratori autonomi, ndr) nonché per il coinvolgimento degli RLS;
- gestione delle inosservanze riscontrate”.
Le riunioni di coordinamento “devono essere stabilite secondo scadenze periodiche, con un calendario di incontri deciso in fase di progettazione e prefissato nel cronoprogramma e/o secondo necessità con preavviso adeguato”.
 
Riportiamo alcuni dei compiti segnalati in fase di gestione normale.
Il CSE:
- in base al programma dell’attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua dei  “sopralluoghi sul cantiere, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la corretta applicazione operativa del PSC (e delle procedure complementari e di dettaglio qualora previste) da parte delle IMP e LA. In caso di inosservanze alle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento, delle procedure complementari e di dettaglio o alle normative antinfortunistiche, contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul Verbale di sopralluogo;
- in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, sospende la fase di lavoro, impartisce le prescrizioni d’adeguamento necessarie, e verifica l’attuazione di quanto impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese;
- verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi”. In caso di rilievo di inadempienze, situazioni contrattuali e/o organizzative anomale “segnala al committente e alle imprese la difformità”;
- alla fine del sopralluogo il CSE “redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti principali, completandolo con eventuali dichiarazioni dei presenti. Se non presenti, copia del Verbale di sopralluogo deve essere inviato al COM, al RL e al RUP (lavori pubblici) nonché al datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrici. In caso di sospensione delle lavorazioni l’invio deve essere tempestivo”. 
 
Riguardo ai vari compiti in fase di “gestione speciale”  - che vi invitiamo a visionare nel documento originale – la procedura consiglia al CSE anche di verificare con il committente e/o Responsabile dei Lavori, “la presenza di lavoro irregolare e rapporti di lavoro irregolari in particolare per quanto riguarda: a) il subappalto a imprese artigiane senza dipendenti che non svolgono lavoro in autonomia ma semplici prestatori di mano d’opera senza apporto di attrezzature e materiali; b) il subappalto a squadre di artigiani che sono equiparate a società di fatto e prestano mano d’opera senza apporto di attrezzature e materiali”.
Nel caso di appalti non genuini “i lavoratori possono essere considerati dipendenti dell’impresa che ha loro subappaltato i lavori”.
 
Infine, riguardo alla “gestione finale”, il CSE alla fine dell’attività di cantiere, eventualmente completato il FA, ed effettuati i controlli interni “convoca la riunione finale con il COM, dove relaziona sull’attività svolta ed eventualmente illustra il FA”. Redige e fa firmare il verbale di riunione, eventualmente consegnando la copia nella versione finale del fascicolo dell’opera.
 
Riportiamo l’elenco degli allegati al documento:
- Documento di Nomina coordinatore;
- Nomina del Responsabile lavori;
- Lista di Controllo attività CSE;
- Programma attività;
- Lista di controllo POS;
- Documento di convocazione riunione;
- Verbale di riunione;
- Verbale di sopralluogo in cantiere;
- Comunicazione al COM;
- Comunicazione al responsabile dei lavori;
- Comunicazione agli OO.VV.;
- Lista di controllo FA;
- Coinvolgimento RLS;
- Lista di controllo PSC e FA;
- Verbale di sopralluogo al sito.
 
 
Come per il precedente articolo relativo agli adempimenti del coordinatore per la  progettazione, concludiamo ricordando le recenti conseguenze delle semplificazioni degli adempimenti, relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013. Ad esempio con riferimento alla possibilità, per i cantieri temporanei o mobili, di elaborare modelli semplificati di documenti come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
 
 
Procedura di Processo - attività del CSE”, documento nella nuova versione rielaborata e aggiornata dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine  (Rev. Giugno 2013), con riferimento al documento dell’ASL Monza e Brianza, elaborato e condiviso con Ordini, Collegi, Associazioni, CPT e DPL (formato PDF, 196 kB).
 
Allegati (formato PDF, 187 kB).
 
 
NB: al momento della pubblicazione dell’articolo “Una guida per l’attività del coordinatore per la progettazione” era presente il documento del 2010 che ora è stato sostituito con l’aggiornamento maggio 2013, invitiamo gli interessati a scaricare il documento riveduto.
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:30:40)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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