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La tutela della sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali

La tutela della sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coordinatori

11/07/2022

Un documento di ANCE e CNI si sofferma sulla sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. Focus sulla definizione di lavori edili, sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale e sulle gravi violazioni riscontrate.

 

Roma, 11 Lug – Come possiamo constatare dai tanti cantieri edili aperti nei paesi e nelle città, le varie misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno portato ad una reale intensificazione dell’attività in edilizia. E chiaramente le disposizioni le disposizioni del capo I del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applicano anche nei cantieri temporanei o mobili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

 

In relazione a questa situazione e in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati”.

 

A ricordarlo e a fornire utili informazioni per supportare imprese, professionisti e committenti è un recente documento realizzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) e dal Consiglio Nazionale Ingegneri ( CNI), nell’ambito di un protocollo d’intesa, rinnovato nel gennaio 2021, che sancisce una collaborazione permanente sul tema della sicurezza.

 

Il documento, dal titolo “Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali” fornisce utili indicazioni ai soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per favorire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e cercare di ridurre il fenomeno infortunistico nel settore.

 

 

Per presentare il documento l’articolo si sofferma in particolare sui seguenti argomenti:


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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

TU sicurezza: i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile

Il documento, che raccoglie risposte alle domande frequenti sul tema (Frequently Asked Questions – FAQ), ricorda che il cantiere temporaneo o mobile è definito, nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TU sicurezza), come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08”.

 

Il citato Allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile) fa riferimento ai “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”.

Sono poi – sempre secondo l’allegato X - lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli “scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

 

FAQ: come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Veniamo al contenuto delle FAQ presenti nel documento.

 

Partiamo dalla verifica dell’ idoneità tecnico-professionale nei confronti di tutte le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII del TU sicurezza).

 

Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori)?

 

A questa FAQ 5 si risponde che in caso di verifica nei confronti delle imprese, “verranno esibiti al committente:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  3. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione  o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU sicurezza”.

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007”.

 

Si segnala che il committente “chiede, inoltre, alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti”.

 

Si ricorda poi che nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito, relativo alla verifica di cui si occupa la FAQ, “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII”.

 

Inoltre la FAQ 6 risponde alla domanda: come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 97 (obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)?

 

Si indica che “la verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte dell’ impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Pertanto le imprese esecutrici dovranno esibire all’impresa affidataria:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  3. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU sicurezza”.

Mentre in caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, “verranno esibiti al committente:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

 

FAQ: le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza

Riportiamo anche la risposta alla FAQ 7: quali sono le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del TU sicurezza?

 

Si indica che “le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle di cui all’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Inoltre si rileva che l’INL con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’INPS e all’INAIL, l’INL, individua – come accennato all’inizio dell’articolo – “quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%). Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati. L’Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., evidenzia, nella medesima nota, che le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di cui al citato Allegato I) maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto. Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi che devono avere l’autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere. Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno particolare attenzione a tali aspetti”.

 

Inoltre si rileva, in merito all’obbligo della formalizzazione dell’addestramento a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, “la necessità di prevedere uno specifico Registro, anche informatizzato, nel quale annotare l’avvenuto adempimento secondo le indicazioni fornite dalla modifica normativa”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento ANCE-CNI che riporta molte altre risposte e anche un utile specchietto sulle principali disposizioni di sicurezza specifiche per i cantieri temporanei o mobili (Capo I del Titolo IV del TU sicurezza).

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Associazione Nazionale Costruttori Edili e Consiglio Nazionale Ingegneri, “Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali”, documento elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, edizione 2022.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 


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