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L’attività di coordinatore nei cantieri tra aspetto formale e sostanziale

L’attività di coordinatore nei cantieri tra aspetto formale e sostanziale
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Coordinatori

23/10/2020

L'aspetto formale e sostanziale dell'attività del CSP e CSE in caso di imprese che non eseguono lavori edili o d’ingegneria civile nei cantieri e di fornitura del calcestruzzo in cantiere.

Questo contributo segue quello su analoghe tematiche pubblicato su Puntosicuro lo scorso 13 dicembre 2018 ( Sicurezza cantieri: rischio di deriva dell’attività di CSP/CSE), dove veniva analizzato il proliferare di richieste formali alle imprese da parte dei coordinatori della sicurezza, riguardanti aspetti che nulla aggiungono alla sicurezza reale in cantiere ma sembrano mirare solo a raccogliere evidenze documentali da esibire in caso di visita degli enti di vigilanza.

Da una parte ciò è giustificato dagli aspetti formali della sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa italiana, ma d'altra parte, questa continua ricerca della formalizzazione a tutti i costi, porta spesso delle derive che non hanno alcuna giustificazione con la conseguenza di far perdere di vista gli obiettivi concreti a cui deve mirare il coordinatore.

 

In questo articolo saranno presentati e analizzati due argomenti spesso oggetto di accese discussioni anche sui social tematici.

Il primo di questi argomenti riguarda la presenza in cantiere, occasionale o programmata, di imprese che NON eseguono lavori edili o d’ingegneria civile e non concorrono, quindi, all’esecuzione dell’opera come, ad esempio, le imprese di pulizie, le imprese di manutenzione delle attrezzature di lavoro, ecc.. Un secondo argomento oggetto di continua discussione è quello riguardante le attività di fornitura del cls in cantiere.

 

Parleremo quindi di:

 

 

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Le imprese che NON eseguono lavori edili o d’ingegneria civile nei cantieri

La discussione, in questo caso, verte sulla sussistenza o meno dell’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per questa tipologia d’imprese.

 

Ad esempio, per un’impresa di pulizie che entra in cantiere per pulire i baraccamenti, gli assertori di tale obbligo, affermano che:

 <<La redazione del POS è obbligatoria perché:

  • l’impresa di pulizia opera in un cantiere temporaneo ricadente nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008,
  • le attività di pulizia costituiscono un’attività programmata e reiterata nel tempo,
  • l’obbligo di redazione del POS è stato più volte avvallato da parte degli organismi di vigilanza e controllo di competenza territoriale e pertanto, le imprese che eseguono pulizie sono soggette alla stesura del POS (redatto nella sua versione standard o con il modello semplificato di cui al D.I. 9 settembre 2014)>>.
 

Per verificare se tale obbligo sussista o meno, è necessario rileggere con attenzione quanto ha previsto il legislatore.

Innanzi tutto, è opportuno ricordare una serie di definizioni ed obblighi presenti nel Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.

 

L’obbligo di redazione del POS è previsto dall’art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 81/2008 che recita <<I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:….redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).>>.

 

L’impresa affidataria è definita (art. 89 comma 1, lett. i)) come l’ <<impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi>>.

 

L’impresa esecutrice è definita (art. 89 comma 1, lett. i-bis)), come l’ << impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali>>.

 

Il POS è definito (art. 89 comma 1, lett. h)), come il << il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV>>.

 

Infine, il cantiere temporaneo o mobile è definito (art. 89 comma 1, lett. a)) come <<qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X>>.

 

Appare chiaro, semplicemente leggendo quanto sopra, che un’impresa, per essere soggetta all’obbligo di redazione del POS, deve essere un’impresa che esegue in cantiere lavori edili o d’ingegneria civile la cui tipologia è indicata all’allegato X.

 

Nell’allegato, appare evidente che tra i lavori indicati non sono presenti, ad esempio, i lavori di pulizia, gli interventi di manutenzione sulle attrezzature di lavoro da parte del personale delle imprese specializzate, gli interventi dei dipendenti della società d’ingegneria incaricate di svolgere attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza, i dipendenti delle aziende di recapito postale, ecc.

 

Pertanto, tutte le aziende che non eseguono lavori edili o d’ingegneria, pur accedendo al cantiere, non hanno l’obbligo di redigere il POS.

 

In sintesi, non è l’accesso al cantiere che fa scattare l’obbligo di redazione del POS ma la natura dei lavori da eseguire al suo interno.

 

Non a caso le attività di pulizia uffici, manutenzione attrezzature di cantiere, ecc., non essendo neanche citate nell’allegato XV, non vengono mai trattate come le altre lavorazioni riguardanti l’esecuzione dell’opera.

 

Di conseguenza, che senso ha chiedere il POS ad imprese che nulla hanno a che vedere con l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile?

 

Prendiamo, ad esempio, un cantiere per la realizzazione di una serie di villette a schiera dove  sono stati realizzati gli apprestamenti di cantiere (uffici, spogliatoio, servizi igienici, ecc.) all’interno del perimetro dello stesso ed è stato stipulato un contratto tra l’impresa affidataria e un’impresa di pulizie.

 

In questo caso, il CSP si dovrebbe preoccupare, già nel PSC, di definire le regole a cui questa particolare tipologia d’impresa si dovrà attenere nello svolgimento della propria attività in cantiere occupandosi della pulizia dei citati apprestamenti.

 

Poi, il CSE, invece di chiedere l’inutile adempimento formale ( redazione POS) dimenticandosi che l’impresa di pulizie, per quanto riguarda i rischi propri deve aver già elaborato il proprio DVR in funzione della propria attività, dovrebbe, insieme all’impresa affidataria e prima dell’inizio dei lavori, effettuare una riunione per informare l’impresa di pulizie su quali sono le regole da rispettare all’interno del cantiere.

 

Ad esempio, per queste attività nel PSC e poi nella riunione dovranno essere definite e condivise:

  • le modalità di accesso al cantiere (accessi, riconoscimento, ecc.);
  • il nominativo e la reperibilità del referente dell’impresa affidataria per cui svolgono l’attività;
  • gli orari riservati agli interventi di pulizia;
  • le aree di cantiere accessibili (apprestamenti logistici) e quelle non accessibili;
  • i prodotti detergenti o disinfettanti non utilizzabili;
  • le aree di deposito dei materiali ed attrezzature usati per la pulizia;
  • le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia;
  • le informazioni riguardanti la gestione dell’emergenza in cantiere;
  • le modalità di verifica sull’operato dell’impresa;
  • ecc., ecc.

 

Qualcuno potrebbe obiettare che per le attività di queste imprese all’interno del cantiere, debba essere redatto, dall’impresa che li ha contrattualizzate, un DUVRI.

 

In realtà, non vi è alcun bisogno di redigere un DUVRI, duplicando i documenti programmatici per la gestione della sicurezza in cantiere, in quanto la gestione di queste imprese può avvenire tranquillamente con:

  • il PSC dedicando un capitolo o un paragrafo alle regole per le imprese non esecutrici di lavori edili o d’ingegneria civile che accedono al cantiere e
  • una riunione all’inizio delle attività per condividere le citate regole fissate nel PSC.

 

Quindi, avendo previsto le regole all’interno del PSC, venendo queste condivise dall’impresa di pulizie ed avendo questa redatto il proprio DVR, si soddisfa, non solo formalmente ma, soprattutto, concretamente, vista la condivisione delle regole, quanto previsto dall’art. 96 comma 2 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Poi, se invece delle citate villette a schiera, ci trovassimo di fronte ad un cantiere per la realizzazione di una grande opera infrastrutturale la cui complessità richiede l’allestimento di uno o più campi base con la conseguente dotazione logistica, posizionati a chilometri dai veri e propri cantieri (gallerie, viadotti, ecc.).. allora potremmo tranquillamente redigere un DUVRI per le attività dell’impresa di pulizie, dell’impresa che gestisce il servizio mensa, dell’impresa che gestisce il servizio di security, ecc., e che nulla hanno a che vedere con il vero e proprio cantiere dove si eseguono lavori edili o d’ingegneria civile.

 

Un’altra situazione ricorrente è quella relativa all’ingresso in cantiere di un’impresa di manutenzione chiamata ad intervenire per interventi programmati o per un guasto, ad esempio, ad una macchina movimento terra (escavatori, pale, ecc.).

 

Con la stessa logica di prima, anche qui nel PSC si potranno definire le regole da ribadire, a carico dell’impresa che si avvale dell’intervento dell’impresa di manutenzione, prima dell’ingresso in cantiere della stessa.

 

Ad esempio, dovranno essere stabilite nel PSC e ribadite all’ingresso in cantiere:

  • le modalità di accesso al cantiere (accessi, riconoscimento, ecc.);
  • le aree riservate per gli interventi di manutenzione programmata;
  • le misure di sicurezza da adottare in caso d’interventi per guasto (da contestualizzare in funzione dell’area dove staziona l’escavatore, la pala, ecc.);
  • le misure per evitare e contenere eventuali sversamenti di carburante, olio lubrificante olio idraulico, ecc. durante gli interventi di manutenzione;
  • le modalità di verifica sull’operato dell’impresa;
  • le informazioni riguardanti la gestione dell’emergenza in cantiere;
  • ecc., ecc.

 

Le regole previste nel PSC per le imprese non esecutrici di lavori edili o d’ingegneria civile che possono, per vari motivi, accedere al cantiere, dovranno essere contestualizzate nei POS delle imprese che contrattualizzeranno tali attività ed a cui sarà attribuito anche la verifica della concreta applicazione di quanto previsto sia nel PSC che, appunto, nei rispettivi POS.

 

Le attività di fornitura del calcestruzzo in cantiere

In alcuni cantieri i CSE richiedono il POS alle aziende fornitrici di calcestruzzo ritenendo che le stesse non si limitino alla mera fornitura ma partecipino anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo dell’impresa fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice.

 

Alle rimostranze delle impresa, la risposta di questi CSE, tale da far sembrare che abbiano frequentato tutti lo stesso corso o abbiano avuto tutti i medesimi pessimi docenti, è sempre la stessa:

<<Questa richiesta è stata più volte avvallata da parte degli organismi di vigilanza e controllo di competenza territoriale in altri analoghi cantiere, dove il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di CSE>>.

 

Insomma, nonostante il Ministero del Lavoro (Direzione centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del lavoro) si sia più volte espresso su tale argomento [1], sembra che l’unica preoccupazione sia quella di approntare l’ennesimo pezzo di carta da usare come scudo difensivo in caso di visita ispettiva o, peggio, in caso di reato d’evento.

 

Sembra quindi che non si riesca a capire che quando si parla di posa in opera del cls si voglia dire che l’operatore non si limita a manovrare con il radio-comando il braccio ma manovra il terminale della pompa.

Proviamo a spiegarlo per l’ennesima volta.

Se il personale della ditta fornitrice del cls si limita a posizionare l’autobetoniera con la canala (come viene chiamata in gergo) oppure a posizionare il braccio della autopompa beton con il radio comando o con i comandi manuali mentre a manovrare e posizionare la benna oppure il tubo di getto in gomma sono i dipendenti dell’impresa esecutrice, si è di fronte ad una mera fornitura del calcestruzzo.

 

A tal riguardo, va ricordato che la Commissione Consultiva Permanente aveva approvato una specifica procedura dove erano fornite le indicazioni riguardanti le informazioni che devono scambiarsi l’impresa fornitrice del cls e l’impresa esecutrice. Tale procedura dovrà essere applicata dall’impresa fornitrice del cls.

 

Quando, invece, il personale dell’impresa fornitrice del cls provvede sia allo scarico che alla sua posa in opera eseguendo il getto, ad esempio, di un solaio, di un muro in ca., ecc., essa non può essere considerata solo come fornitrice ma diviene anche impresa esecutrice così come definita all’art. 89 comma 1, lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 e cioè <<impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali>>. In tal caso è palese che subentrino tutti gli obblighi previsti al riguardo tra cui la redazione del POS.

 

Tutto ciò rappresenta una serie di incombenze formali ma che, in concreto, poco produce in termini di sicurezza reale.

Allora, chi opera come coordinatore, si dovrebbe porre una serie di domande fin dalla concezione dell’opera da eseguire

Una prima domanda da farsi per una fornitura di cls è: <<cosa serve veramente per ridurre al minimo i rischi durante questa attività?>>

 

Rispondendo a questa domanda, avremo risolto il problema senza perderci in elucubrazioni mentali che, in concreto, non spostano di un millimetro il problema.

 

Come coordinatore si dovrebbe aver ben chiaro che per fare quella determinata opera ci sarà bisogno, facendo un calcolo anche con lo spannometro, di una fornitura di cls per un totale di X mc che diviso gli 8 mc di portata per autobetoniera, vorrà dire Y accessi e forniture in cantiere suddivise in vari momenti temporali in funzione dell’evoluzione dei lavori.

 

Poi dovremmo chiederci come sarà effettuato il getto e cioè con o senza ausilio dell’autopompa.

 

Nella certezza che avremo anche l’autopompa, sempre tenendo conto degli X mc di cls e delle N autobetoniere che arriveranno in cantiere, ci dovremo porre il problema di come far coesistere le due attrezzature di lavoro di cui una (autopompa) mi arriverà lì la mattina, si posizionerà ed eseguirà il getto man mano che le autobetoniere arriveranno ma anche spostandosi in una serie di posizioni che serviranno per coprire tutti i punti di getto.

 

Potremmo anche avere l’autobetoniera con pompa… ma il discorso cambia poco e, quindi, mettiamoci nel caso più complesso (autobetoniere + autopompa).

Allora il coordinatore dovrebbe avere ben chiaro il contesto in cui ci si troverà ad operare individuando i vincoli ambientali esistenti.

 

Il coordinatore si dovrà domandare preventivamente se:

  • gli accessi sono adeguati alle dimensioni, peso ed ingombri di autobetoniere e autopompe;
  • i punti di stazionamento delle attrezzature di lavoro offrono adeguata portanza;
  • gli spazi di manovra sono adeguati e compatibili con la co-presenza di queste due attrezzature di lavoro;
  • esistono i vincoli particolari come linee elettriche aeree [2], ecc.

 

Inoltre, dovranno essere stabilite:

  • le modalità di accesso al cantiere e di posizionamento delle citate attrezzature;
  • quali sono le postazioni accessibili al personale incaricato ai comandi del getto e quali tassativamente non lo sono;
  • quali sono le posizioni del personale dell’impresa esecutrice che sostiene, nel caso di getto con l’autopompa, il tubo con le eventuali orecchie e quali non lo sono;

 

Per i cantieri ove ciò sia possibile, è opportuno prevedere un’area pulizia e di lavaggio delle autobetoniere post getto con sistema di raccolta delle acque di lavaggio, ecc. In caso contrario, come avviene nella maggior parte dei cantieri, dovrà essere fatto divieto assoluto di effettuare il lavaggio all’interno del cantiere.

 

Definito ciò, il coordinatore dovrà individuare quali sono le fasi o sottofasi di lavoro che non sono compatibili con la fase di getto al fine di evitare le interferenze non solo temporali ma soprattutto spaziali.

Fatte queste e altre analisi e valutazioni, che per brevità non si possono elencare, consoliderà il tutto nel PSC.

 

L’impresa fornitrice del cls potrà tranquillamente preparare il pezzo di carta che altro non sarà che la fotocopia della Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente dove è riportato come eseguirà la propria attività, con i rischi propri, le proprie misure di sicurezza, la formazione del proprio personale, ecc.

 

Quello che conta, però, non è certo solo quello che ha scritto nel citato pezzo di carta ma, per prima cosa, la ricezione delle informazioni sulle regole che vigono nel cantiere e che governano la fase di getto del cls a cui questa impresa si dovrà attenere; regole che devono essere arrivate a chi effettua la fornitura prima dell’inizio della stessa.

 

Il fatto che queste regole siano arrivate, non è certo sufficiente.

Questo perché, come impresa esecutrice e cioè come ricevente la fornitura, questa si dovrà preoccupare di avere organizzato l’attività come previsto nel progetto e nel PSC e con il proprio preposto dovrà verificare che chi si presenta alla guida dell’autobetoniera e chi governa l’attività dell’autopompa abbiano ben chiare le regole che vigono in cantiere attenendosi, in concreto, puntualmente ad esse.

 

Quello che conta, quindi, non è solo scrivere un pezzo di carta chiamato POS (impresa esecutrice) riguardante la posa in opera o Procedura (impresa fornitrice cls) ma individuare le specifiche regole per lo specifico cantiere e far eseguire questa fase di lavoro verificando puntualmente che queste siano concretamente attuate.

 

Si capisce, poi, che in Italia come CSP/CSE siamo stati rovinati da un indegno recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE e dalle interpretazioni di una pletora di soggetti che non hanno mai visto un cantiere “dal di dentro” o al massimo come visitatori occasionali nel loro ruolo istituzionale. Questi soggetti ci hanno abituati ad intervenire solo sugli effetti e mai a ricercare le cause prime di un evento al fine di rimuoverle per evitare il ripetersi degli eventi stessi.

 

La conseguenza è che si è più attenti alla sicurezza difensiva, producendo una montagna di carta, contribuendo alla deforestazione del pianeta e con la convinzione che serva a proteggerci come CSP/CSE in caso di visite ispettive o, peggio, in caso di gravi infortuni, piuttosto che ad integrare la sicurezza fin dalla fase progettuale di un’opera.

 

Però sarebbe ora di finirla con il trattare la sicurezza sul lavoro come un insieme di formalismi e concentrarsi, invece, sugli aspetti sostanziali che devono vedere la sicurezza integrata nel progetto e nell’organizzazione del cantiere.

 

Perché questo vuol dire svolgere in modo professionalmente corretto l’attività di CSP e CSE.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 

  



[1] Nota prot. 1753 del 11/08/2020, Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 e Nota prot. 2597 del 10/02/2016

[2] Il contatto del braccio dell’autopompa con linee elettriche aeree in tensione costituisce la prima causa di infortuni mortali durante questa lavorazione




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Rispondi Autore: Sabred - likes: 0
23/10/2020 (07:15:03)
Bellissimo articolo veramente.
Rispondi Autore: Marco Bianchini - likes: 0
23/10/2020 (08:38:23)
Sempre molto chiaro Ing. Catanoso! Grazie alla redazione di Punto Sicuro!
Mi permetto di segnalare il caso, ancora più drammatico, di richiesta del POS da parte del Committente a imprese che NON eseguono lavori edili o d’ingegneria civile in un luogo NON definibile come cantiere temporaneo o mobile.
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
23/10/2020 (08:58:24)
Ottimo articolo, d'altra parte come tutti gli articoli di Carmelo Catanoso che è un grande professionista.
Quanto indicato, cioè rapporto tra aspetti formali e sostanziali non vale solo per il cantiere, ma vale in generale sia per la sicurezza sul lavoro che per altri aspetti della società civile, dove l'aspetto di avere le carte a posto prevale sul resto. E' un retaggio che deriva da chi e da come sono scritte le norme di legge.
Rispondi Autore: Gian Lorenzo Corradetti - likes: 0
23/10/2020 (11:01:59)
La redazione richiesta di POS non dovuti (come sopra chiarito) segue la mancanza di indicazioni specifiche, anche se poche, da darsi nel POS: si demanda quindi alla affidataria e alla esecutrice la redazione di documenti inutili e non dovuti.
Rispondi Autore: Gian Lorenzo Corradetti - likes: 0
23/10/2020 (11:02:42)
Errore: da darsi nel PSC (!)
Rispondi Autore: Ignazio Cavalluzzi - likes: 0
23/10/2020 (11:11:38)
Grazie ing. Catanoso, non solo grande competenza, ma puntuale chiarezza espositiva. Condivido che i retaggi vecchia maniera nel considerare la sicurezza sui luoghi di lavoro siano ancora presenti. Troppa carta e poca sostanza, qualcuno si è chiesto come mai nonostante tanta documentazione, gli infortuni, specie quelli mortali o con conseguenze gravi non diminuiscono, anzi in alcuni casi aumentano? Ci vuole un deciso cambio di mentalità che necessariamente deve produrre un cambiamento, Basta burocrati incompetenti che poi finiscono per influire sulla redazione delle leggi o peggio ancora condizionare la loro pessima applicazione. E intanto si continua a morire nei luoghi di lavoro!
Rispondi Autore: Enzo Tersigni - likes: 0
23/10/2020 (14:15:13)
Ottimo contributo! Grazie.
Rispondi Autore: Pasquale - likes: 0
23/10/2020 (15:57:19)
Da molto seguo l'ing. Catanoso, un grande esperto di sicurezza tecnica in cantiere. Purtroppo la sicurezza tecnica, anche se di alto livello, non può fare a meno della sicurezza organizzativa. In estrema sintesi l'articolo sembra affermare che il POS è solo un pezzo di carta inutile da fare esclusivamente se e solo se è obbligatorio per legge ma che può e deve essere sostituito, quando possibile, dall'attività del coordinatore che, se bravo, sa tutto e prevede tutto nel PSC. Che il POS sia spesso un pezzo di carta inutile è vero, ma questo dipende non solo dagli ispettori brutti e cattivi ma dai coordinatori bravi e intelligenti che accettano tali POS a volte senza neanche leggerli . Il POS (come il DUVRI che viene anch'esso qui rinnegato) deve essere uno strumento operativo ( a differenza del PSC che è uno strumento programmatico) per definire, rendere chiare e organizzare in sicurezza le attività da svolgere in cantiere limitando per quanto possibile i rischi interferenziali e specifici. Insomma: basta che il coordinatore sia bravo come l'ing. Catanoso che ipotizza addirittura un PSC operativo come il POS e possiamo fare a meno delle carte! Non resta che resuscitare il DPR 164/56 e sotterrare le direttive sociali.
Rispondi Autore: Carlo P - likes: 0
23/10/2020 (17:07:36)
Da un punto di vista giuridico e tecnico la sua disamina è ineccepibile, anche per altri motivi da Lei non citati, come l'art 95 nel quale si evince che NON rientrano nelle "opere" (che obbligano per definizione l'esecutrice alla redazione del POS) "il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità". Tuttavia è vero anche che, sia l'art 2087, lo stesso Dlgs 81/08 in più punti e la recente giurisprudenza, ci insegnano che il DVR deve essere specifico e riferito alle reali situazioni presenti nel luogo di lavoro. Per questo motivo né il CSP/CSE, né l'affidataria potranno accettare un DVR dell'impresa di pulizie generico, dovendo questo essere contestualizzato nelle dinamiche del singolo cantiere. Questo significa fare un DVR specifico che DI FATTO assomiglia più a un POS (anche senza l'obbligatorietà dei suoi contenuti) che a un DVR.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/10/2020 (19:02:00)
Per Pasquale.

Dove ha letto che il POS non serve per le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile?

Dove ha letto che il coordinatore deve sostituire con il suo operato i contenuti del POS di imprese affidatarie di lavori edili o d'ingegneria civile?

Poi, cortesemente, mi dica a cosa serve il POS per una impresa fornitrice di cls, preferibilmente con qualche esempio concreto.

Altrimenti devo pensare che lei non abbia mai progettato, diretto o controllato l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile e non abbia compreso né il contenuto e né lo scopo dell'articolo.


Per Carlo P.
Quando va a pulire un ufficio, un dipendente di una impresa di pulizie, a quali rischi propri è esposto?
Il DVR non si occupa dei rischi propri?

Ad esempio, il rischio di dermatiti da contatto con prodotti igienizzanti, non è lo stesso sia nell'ufficio amministrativo della Pincopallo che nell'ufficio nel container di cantiere?

Per questo addetto alla pulizia, quando va a lavorare in un cantiere, quali sono i rischi che esulano dalla sfera di controllo del suo datore di lavoro?

Questi rischi che dipendono dal contesto in cui viene effettuata la prestazione lavorativa da cosa sono originati e da quale documento programmatico sono governati con le regole a cui anche l'impresa di pulizia si deve adeguare?

Resto in attesa delle risposte. Grazie.
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
25/10/2020 (08:09:49)
Ottimo lavoro Carmelo. Sempre chiaro, ma nonostante ciò c'è sempre chi non comprende, o non vuole comprendere, certi argomenti semplici, probabilmente perché in contrasto col proprio abituale operato. Bene fai a sottolineare l'importanza degli aspetti concreti di questo settore, popolari da troppa più intenta a pararsi le terga per a capire quale dovrebbe essere l'aspetto sostanziale del loro operato. A mio parere il chiedersi "dove sia il DUVRI" in presenza di PSC dimostra come non si è capita la funzione di entrambi i documenti, con le dovute eccezioni fatte per ampi e complessi comparti industriali.
Rispondi Autore: Paolo T. - likes: 0
26/10/2020 (11:44:25)
Carmelo si dimostra sempre all'altezza delle aspettative. Uno dei pochi consulenti a conoscere bene anche l'aspetto pratico dell'attività. Grazie!
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
26/10/2020 (12:21:33)
Ottimo articolo (come sempre).

Ci si deve sempre impegnare nel capire cos'è il cantiere, a cosa servono i diversi documenti della sicurezza, quali sono i ruoli delle diverse figure.

Sta tutto scritto (magari non benissimo) nella legge.

Tutto il resto è carta!
Rispondi Autore: Luca N - likes: 0
17/09/2021 (14:35:06)
Gentile ingegnere, nell'allegato X del D.Lgs. 81/08 sono menzionate anche le attività di manutenzione. Le pulizie, non rientrano nella definizione di manutenzione intesa come "La manutenzione di attrezzature, impianti, edifici o mezzi di trasporto comprende azioni tecniche, amministrative e gestionali destinate a preservarli o a riportarli a uno stato in cui possono eseguire la funzione richiesta, proteggendoli da danni o deterioramento." (definizione OSHA)? Non è anche per questo motivo che si rende obbligatoria la redazione del POS? Grazie.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
29/10/2021 (15:00:02)
Per Luca N.
La risposta è no.
I motivi sono ampiamente spiegati nell'articolo dove è citato più volte il fatto che la legge prevede l'obbligo del POS per le imprese che eseguono lavori edili o d'ingegneria civile e non a chiunque, a vario titolo accede ad un cantiere.
Tutto ciò non vuol dire che la signora che pulisce gli uffici di cantiere sia priva di tutele.
È tutto scritto, basta leggere.

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