L’attività del CSE: controllore aggiunto o regista della sicurezza?
Nell’ultimo anno sono stati pubblicati diversi documenti da parte di enti di vigilanza, associazioni di settore, ordini e collegi professionali, ecc., su quelle che sono le funzioni, gli obblighi e la condotta penalmente esigibile da parte del Coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dell’opera (CSE).
In questi documenti viene adesso ribaltato quanto per anni è stato detto su questa figura in convegni, seminari, corsi e commenti su pubblicazioni del settore, spesso ad opera di funzionari o ex funzionari di enti di vigilanza e da rappresentanti della Pubblica Accusa. Chi ha avuto modo di partecipare a queste iniziative o leggere le pubblicazioni, sicuramente ricorderà affermazioni come queste:
- << il CSE è il deus ex machina del cantiere….>>
- <<il CSE deve vigilare sull’operato delle imprese in cantiere…>>
- << il CSE è il perno della sicurezza in cantiere ….>>.
Adesso, sembra, insomma, che si sia passati da un approccio "talebano" ad un approccio moderatamente pragmatico. Sicuramente, questo cambio di atteggiamenti è dovuto al continuo susseguirsi, a partire dal gennaio 2010, di una serie di pronunce della Cassazione Penale riguardo quale debba essere la condotta penalmente esigibile da parte del CSE.
Come noto, la figura del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE), introdotta dalla direttiva 92/57/CEE, già prevista dal D. Lgs. n° 494/1996 e riconfermata dal D. Lgs. n° 81/2008, è attualmente gravata, nella nostra legislazione, da una serie di obblighi e responsabilità.
Probabilmente il legislatore, nell’istituire la figura CSE, non voleva introdurre un nuovo soggetto garante in toto della sicurezza in cantiere ma solo innalzare il livello di tutela. Va però detto che la formulazione dell’articolato che lo riguarda (ieri art. 5 del D. Lgs. n° 494/1996 e oggi art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008), denotava e denota palesemente una scarsa conoscenza delle dinamiche organizzative e relazionali che permeano il settore delle Costruzioni.
Il D. Lgs. n° 494/1996 doveva avere, come obiettivo primario, quello di migliorare il sistema di gestione dei rischi aggiuntivi ed interferenziali (così come richiesto dalla direttiva 92/57/CEE di cui è provvedimento di recepimento e ben rappresentata dai “considerando” della direttiva stessa), derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese e più lavoratori autonomi, affidandone la regia in fase progettuale al Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e poi, in fase esecutiva, al CSE, e non quello di creare un ulteriore livello di controllo, da affidare in esclusiva a quest’ultima figura, per prevenire i reati propri [1] dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Infatti, non è un caso che la direttiva 92/57/CEE preveda la Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 7) e gli Obblighi dei datori di lavoro e di altri gruppi di persone (artt. 9 e10) mentre si limita, per CSP e CSE, a prevedere i Compiti dei Coordinatori (art. 5 e 6).
Il nostro legislatore non ha certo brillato per chiarezza nel recepimento della citata direttiva e con la motivazione di voler innalzare il livello di tutela ha previsto una serie di obblighi penalmente sanzionati per il CSP e, soprattutto, per il CSE. Tutto ciò ovviamente, ha innescato negli enti di vigilanza, soliti rilevare i reati di puro pericolo, la convinzione che una situazione di reato concretizzatasi in seguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale prevista da un obbligo proprio (cioè posto a carico di ben determinati soggetti che, nel caso in esame, sono il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese), fosse sistematicamente addebitabile anche al CSE.
Ma c’è di più. Questo approccio ha dimostrato in questi anni, la palese incapacità a comprendere quale sia la condotta penalmente esigibile da parte dei CSE. Infatti, ammesso che lo stesso CSE possa essere sempre presente in cantiere per vigilare sull’operato delle imprese e dei lavoratori autonomi, questi non potrebbe mai conseguire il risultato di assicurare la completa adozione di tutte le misure prevenzionali in quanto, fisicamente, non potrebbe mai vigilare su tutto il cantiere nello stesso tempo.
Infatti, non è un caso che lo stesso legislatore, fin dagli anni ’50, abbia definito, tra le altre, la figura del preposto e cioè quel soggetto, appartenente alla sfera imprenditoriale, addetto a vigilare sulla concreta applicazione delle misure prevenzionali adottate dal datore di lavoro.
Pertanto, con l’introduzione della figura del CSE, è stato un grave errore pensare che i compiti (e le responsabilità) delle varie figure d’impresa (preposto, in primis) siano passati anche sulle spalle del coordinatore facendo sì che quest’ultimo sia sempre chiamato a rispondere per la mancata vigilanza sull’attuazione degli obblighi di sorveglianza posti a carico delle prime.
Del resto basterebbe leggere i contenuti dell’allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza), palesemente redatto, visti l’approccio pragmatico e i contenuti, da una penna diversa rispetto a quella del Capo I del Titolo IV, per rendersi conto che l’oggetto dell’azione dei coordinatori sono i rischi interferenziali e quelli derivanti dalle particolarità dell’area di cantiere e della relativa organizzazione dei lavori ma non quelli propri o specifici dell’attività d’impresa.
In conclusione, pensare che il coordinatore debba occuparsi anche dei rischi propri o specifici delle imprese esecutrici altro non è che l’applicazione distorta di un di per sé confuso precetto normativo.
Comunque, si ricorda che obblighi del CSE sono quelli indicati dall’art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
Andando ad esaminare quanto richiesto dall’art. 92, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n°81/2008, ciò deve essere inteso come un'attività da espletare all'interno dell'azione di coordinamento e controllo delle attività in cantiere, prima e durante l'esecuzione dei lavori.
Il CSE non può e non deve essere il vigilante interno al cantiere; egli è un tecnico che organizza e dirige la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro e ai suoi dirigenti e preposti e non ha alcun titolo per controllare le maestranze ma soprattutto non può essere ritenuto responsabile per inadempienze a obblighi di legge commesse da altri.
Concetto semplice, ma spesso sconosciuto in pratica, anche a chi ha istituzionalmente l’obbligo di controllare sul campo il rispetto della legge.
In generale, va quindi chiarito, che l'azione di controllo richiesta al CSE, invece, deve essere di tipo propositivo, poiché questi deve limitarsi a indicare al Committente quale possa essere, di fronte a:
- la mancata attuazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di quanto previsto nel PSC, ciascuno per la parte di propria pertinenza (art. 100, comma 3 del D. Lgs. n°81/2008);
- la mancata attuazione, da parte delle sole imprese, di quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza – POS (art. 100, comma 3 del D. Lgs. n°81/2008),
- il mancato adeguamento, da parte dei lavoratori autonomi, alle indicazioni fornite dal CSE (art. 94, del D. Lgs. n°81/2008),
l'azione correttiva più consona da attuare per ri-allineare i comportamenti delle imprese e dei lavoratori autonomi e migliorare il livello di sicurezza in cantiere.
Al CSE, infatti, è richiesto di verificare, e non di assicurare (non ha un obbligo di risultato ma di mezzi), l'osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, della corretta applicazione del PSC.
Il CSE deve pianificare e programmare la propria attività, in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei periodi di particolare criticità, garantendo con tutte le azioni tecniche, organizzative e procedurali che metterà in atto, l'efficacia prevenzionale della propria funzione.
Non si può pretendere la continua presenza del CSE in cantiere, ma una presenza funzionale allo stato d’avanzamento dei lavori sia per far da filtro organizzativo all’accesso in cantiere di tutte le imprese e i lavoratori autonomi a cui il Committente ha direttamente affidato i lavori, sia per un controllo delle modalità lavorative adottate dalle stesse.
I datori di lavoro delle imprese con i propri dirigenti e preposti, avevano, hanno e avranno sempre le loro responsabilità derivanti dalla normativa prevenzionale vigente, che non potranno essere alleggerite dalla presenza del CSE, perché ad esso demandate.
L’art. 92 comma 1, lett. b) richiede al CSE di verificare l’idoneità del POS.
Anche in questo caso vanno fatte delle precise distinzioni.
Il CSE deve attuare due differenti obblighi:
- verificare l’idoneità del POS;
- assicurare la coerenza del POS con il PSC.
Nel primo caso, l’uso del verbo verificare, deriva dal fatto che il legislatore richiede al CSE, solo la verifica dell’idoneità del POS, proprio perché l’obbligo di risultato in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Se il POS non è idoneo, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti allo standard costituito dai contenuti indicati dall’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 [2].
Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi propri specifici dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di puro pericolo, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa esecutrice.
Nel secondo caso, l’uso del verbo assicurare, a differenza del primo, impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura. Il CSE, quindi, deve essere garante che il POS sia coerente con il PSC e cioè che l’impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC. Tale garanzia, però, deve riguardare solo le attività descritte nel POS e non i comportamenti dell’impresa adottati in concreto durante l’esecuzione delle lavorazioni in cantiere. Se il POS non è idoneo e non è coerente con il PSC, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti necessari.
Come già detto prima, il CSE non è un ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), visto che la sua funzione è prevalentemente indirizzata verso un'attività di monitoraggio e verifica e, quando necessario, di richiesta di regolarizzazione (art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008), alle imprese ed ai lavoratori autonomi, solo delle inosservanze alle disposizioni agli articoli 94, 95 , 96 e 97 comma 1 ed alle prescrizioni del PSC di cui all’art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008.
Innanzi tutto va chiarito che le inosservanze riscontrate, ovviamente, sono quelle derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS.
Il problema è che spesso, gran parte dei funzionari degli enti di vigilanza e della magistratura inquirente e giudicante, non riesce a comprendere che non è possibile verificare con continuità quanto sopra. Questo perché le situazioni e i comportamenti che si discostano da quanto definito nei documenti programmatici citati, si possono concretizzare in tempi rapidissimi quando il CSE non è presente in cantiere. Visto che ci sono datori di lavoro, dirigenti e preposti, con specifici obblighi a loro carico, previsti dalla normativa fin dagli anni ’50, la Corte di Cassazione, anche se con grande ritardo, non ha fatto altro che richiamare tutto ciò con due pronunce della Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010 e n ° 18149 del 13 maggio 2010, a cui ne sono seguite molte altre (come si vedrà più avanti), ribadendo che devono essere le figure d’impresa, già citate, ad essere le prime a verificare con continuità il rispetto dei contenuti del PSC e del POS, visto che esse sono o dovrebbero essere, loro sì, sempre in cantiere.
Il nuovo indirizzo fornito dalla Cassazione Penale ha messo uno stop ad affermazioni da parte di rappresentanti della Pubblica Accusa e funzionari degli enti di vigilanza che in convegni, seminari, ecc., ribadivano che <<il CSE deve essere pronto ad intervenire “sempre”, dall’inizio lavori alla chiusura del cantiere, senza limitare l’intervento ai soli casi in cui si verifichino situazioni che mettono a rischio l’incolumità degli addetti ai lavori>>. Affermazioni come questa, purtroppo ancora oggi molto diffuse nonostante i nuovi orientamenti della Cassazione Penale, denotano che non si è compreso che, in cantiere, il CSE ci va sulla base di una sua valutazione che è sua e soltanto sua ed è basata su criteri oggettivi che tengono conto delle diverse variabili tipiche del cantiere; in definitiva, il CSE in cantiere può andarci tutti i giorni, due volte al giorno, una volta alla settimana, ecc., così come ritiene meglio fare per garantire l’espletamento dei suoi compiti.
Esistono, però, delle fasi particolarmente critiche in cui è indispensabile la presenza del CSE durante lo svolgimento delle stesse.
Quando si parla di fase critica s’intende una fase dell’attività in cui si possono concretizzare, in tempi ristrettissimi, situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso (già frutto dell’analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel PSC), rendendolo non più accettabile.
In altre parole, parlando di criticità non si sta lasciando alle imprese l’onere di inventarsi delle soluzioni a rischi non valutati in fase di progetto e di coordinamento progettuale ma si sta chiedendo al CSE, al verificarsi di queste criticità, una presenza in cantiere al fine di intervenire per individuare, in tempo reale, insieme all’impresa affidataria ed alle imprese esecutrici, una serie di soluzioni condivise che permettano l’esecuzione dei lavori in sicurezza.
Ad esempio, nel caso di un cantiere per l’esecuzione di un cavalcavia ferroviario dove sono presenti delle linee elettriche aeree non sezionabili (l’alimentazione elettrica della linea ferroviaria), pur prevedendo nel PSC una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali, rimane la necessità, di dover operare, sia per l’esecuzione delle spalle che, in particolare, per la posa delle travi, al di sopra delle linee elettriche in tensione non eliminabili/spostabili.
Queste fasi critiche richiedono la presenza del CSE:
- prima dell’inizio dei lavori, per una specifica riunione di coordinamento con, ovviamente, tutte le imprese incaricate dell’esecuzione di questi lavori, al fine di richiamare tutte le scelte progettuali ed organizzative e le regole definite preventivamente nel PSC;
- successivamente, durante la vera e propria posa delle travi al di sopra della linea in esercizio.
Tornando all’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 92 comma 1, lett. e), il legislatore, però, ha imposto al CSE, prima di procedere alla segnalazione al committente o al responsabile dei Lavori (RL), di contestare per iscritto alle imprese le inosservanze ai citati articoli, in modo da permettere un contraddittorio con le stesse e la successiva risoluzione del problema evidenziato.
La richiesta di segnalazione al committente o al RL non può che essere di tipo propositivo, visto che l’art. 92, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008, chiede al CSE di indicare il provvedimento più adeguato alla tipologia ed entità della violazione commessa dall’impresa: sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere o risoluzione del contratto.
Va precisato che la sospensione dei lavori citata dal legislatore, misura adottabile solo dal Committente o dal RL, non si riferisce alla singola lavorazione ma all’insieme delle lavorazioni che si svolgono in cantiere e cioè al cantiere nella sua interezza, con la conseguenza di bloccare l’esecuzione dell’intera opera, penalizzando, così, anche tutte le altre imprese che inadempienti non sono.
Il legislatore, pertanto, ha inteso prefigurare la sospensione dei lavori come l’ultima soluzione da adottare solo nel caso in cui l’attività in cantiere non possa proseguire vista la continua ed immodificabile condotta inadempiente dell’impresa.
Particolarmente criticabile è la previsione che obbliga il CSE, nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, di comunicare ad ASL e DTL territorialmente competenti tale inadempienza. Qui il legislatore ha dimenticato che tra committente/responsabile dei lavori e CSE c’è un rapporto fiduciario nonché un obbligo di verifica dei primi sull’operato del secondo (art. 93). Forse il legislatore voleva fornire un supporto agli enti di vigilanza per esercitare un maggiore controllo sui cantieri? Chissà? Certo è che il legislatore s’è dimenticato che il CSE non è un ufficiale di polizia giudiziaria che, invece, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 del c.p.p., ha l’obbligo d’intervento per evitare che la situazione di reato in atto venga portata ad ulteriori conseguenze. Né tantomeno il CSE ha l’obbligo, come privato cittadino, di denunciare i reati di cui viene a conoscenza (a meno che non si stia parlando di delitti puniti con l’ergastolo o di delitti contro la personalità dello Stato). Il buon senso, negli ultimi due decenni merce rara in ambito legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, avrebbe consigliato due alternative:
1) il CSE segnala agli enti di vigilanza il soggetto che sta commettendo il reato e cioè l’impresa oppure;
2) non si prevede alcun obbligo di comunicazione agli enti di vigilanza lasciando che siano questi, in base alla programmazione delle loro attività, ad effettuare i controlli ed i conseguenti interventi.
Proseguendo nella disamina dell’art. 92, è solo nei casi previsti dalla lett. f) dell'art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008 e cioè in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, che il CSE acquista il potere, ma anche il dovere, di ordinare la sospensione delle singole lavorazioni alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi coinvolti, fino all'avvenuta verifica della messa in atto degli adeguamenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere.
Va chiarito infatti che il CSE è obbligato ad intervenire solo quando, durante le sue verifiche, programmate ed attuate in funzione delle specificità e criticità dei lavori, ravvisasse situazioni tali da poter potenzialmente compromettere gravemente l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi in quanto direttamente esposti al rischio.
E’ del tutto evidente che la discriminante che fa scattare l’azione del CSE è quella relativa all’esecuzione di lavorazioni particolarmente critiche e che influenzano le altre attività lavorative che si svolgono nello stesso tempo e nella stessa area di cantiere, creando dei rischi interferenziali.
Se queste situazioni non si concretizzano, l’attività del CSE non è richiesta in quanto, trattandosi di rischi propri dell’impresa, essi sono governati dalle norme prevenzionali vigenti.
In definitiva e in sintesi, al fine di individuare correttamente l’ambito d’azione e, quindi, delle responsabilità del CSE, è fondamentale riferirsi alle tipologie dei fattori di rischio, distinguendone due categorie:
- fattori di rischio specifici propri, direttamente connessi con le specifiche lavorazioni a cura e nella responsabilità del singolo datore di lavoro (con misure di prevenzione e di protezione da indicare nel rispettivo POS e riconducibili alla realtà organizzativa, alla dotazione di macchine e di attrezzature e alle scelte operative di ciascuna impresa);
- fattori di rischio interferenziali e contestuali, ovvero inerenti alla realtà di cantiere con le sue peculiarità, in quanto tengono conto delle caratteristiche del sito, delle sue caratteristiche al contorno, delle tipologie delle lavorazioni svolte da tutti i soggetti presenti in cantiere e delle loro possibili interferenze spaziali e/o temporali.
E sono proprio i soli fattori di rischio proposti al secondo punto quelli facenti capo al coordinamento, sia in fase di progettazione, con la redazione del PSC, sia , ancora di più, in fase di esecuzione, quando il CSE si troverà in concreto di fronte alla summenzionata specifica realtà di cantiere.
A rafforzare quanto sopra, vi è una serie di sentenze della Corte di Cassazione:
Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015 - Cassazione Penale, Sez. IV, 02 luglio 2015, n. 28132 - Cassazione Penale, Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31015 - Cassazione Penale, Sez. IV, 16 settembre 2015, n. 37595 - Cassazione Penale, Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 41820 - Cassazione Penale, Sez. IV, udienza 17 dicembre 2015, n. 11634 – Cassazione Penale, sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165.
In tutte queste sentenze della Suprema Corte, si ribadisce il concetto che il CSE, deve esercitare <<un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).>>
Inoltre, nelle citate sentenze, tra cui l’ultima elencata (Cassazione Penale sez. IV, n° 27165/2016), da apprezzare per l’estrema chiarezza, viene ribadito che le funzioni del CSE sono di <<alta vigilanza>> e non vanno confuse con la vigilanza operativa che è demandata al datore di lavoro ed alle figure che da lui dipendono come, ad esempio, il preposto.
Inoltre, sempre in quest’ultima sentenza, si ribadiscono altri aspetti estremamente importanti:
- <<Il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.>>;
- << il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su cui grava l'onere di verificare - e la responsabilità - che tale formazione sia effettiva, è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 d.lgs 81/08.
- <<Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) d.lgs. n.81/2008)>>.
Accanto a queste, ignorate anche da gran parte dei commentatori, ci sono numerose sentenze di assoluzione nella giurisprudenza di merito, molte di queste divenute definitive per i CSE coinvolti, che definiscono con accuratezza il perimetro delle funzioni e delle responsabilità del CSE: Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151 - Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129 - Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 - Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014, n. 7017 - Corte d’Appello di Milano, Sez. 5, 26 novembre 2015, n.8128, Corte d’Appello di Brescia, Sez. 2, 4 maggio 2016, n. 1426.
In conclusione, per tenere conto sia delle reali dinamiche organizzative e produttive del settore delle costruzioni che delle ripetute pronunce della Corte di Cassazione, si reputa opportuno che il legislatore riveda approfonditamente i contenuti del Titolo IV e, in particolare, gli obblighi del CSE anche per riavvicinarci al resto dei Paesi della UE che hanno definito tale figura non come un controllore aggiunto ma come un regista della sicurezza sul lavoro durante il processo costruttivo.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
[1] Per “reato proprio” s’intende il reato che può essere commesso soltanto da colui che riveste una determinata qualifica o ha uno status precisato dalla norma, o possiede un requisito necessario per la commissione dell'illecito come, ad esempio, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, ecc. citati nel D. Lgs. n° 81/2008.
[2] Su questo aspetto, tra le Regioni, si espressa anche la Regione Lombardia con il Decreto n° 3221 del 12/04/2016, “Linee d’indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche”, pag. 11, par. 3.4, ultimo capoverso.
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Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 07/09/2016 (08:26:59) |
Articolo splendido. |
Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 0 | 07/09/2016 (08:30:23) |
Sempre bello leggere Catanoso |
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0 | 07/09/2016 (08:53:02) |
Bell'articolo, condivisibile in pieno. Filosofia di approccio che andrebbe applicata anche agli RSPP esterni, ormai responsabilizzati per qualunque cosa nelle aziende |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 07/09/2016 (09:30:21) |
La perfetta descrizione del ruolo di coordinatore. Non c'è altro da aggiungere. Grazie Carmelo. |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 07/09/2016 (10:20:53) |
Nella organizzazione di un cantiere "mobile" intervengono diverse figure professionali con ruoli e responsabilità diverse. Spesso ci si sofferma su ogni singola figura perdendo però di vista l'insieme e le interferenze delle responsabilità di ciascuno. Questo il caso che si verifica analizzando le funzioni e le responsabilità del RUP(responsabile dei lavori), del Direttore dei lavori, del CSE e del delegale rappresentante della impresa o il suo procuratore(o delegato). Ad esempio, cosa accade se la DL non concorda con le soluzioni concordate dal CSE con la impresa, o sulla idoneità del POS? quale ordine prevale in caso di ordini di servizio discordanti tra CSE e DL? In generale sorge il problema: quali sono gli esatti limiti del mandato del CSE entro i quali può decidere autonomamente bypassando la DL o le altre figure preposte alla organizzazione? La questione, se affrontata con questa, ottica si espande e assume valenza generale. Se non si chiarisce questo punto nasce un altro pericolo per il CSE, quello di esporsi al rischio di riserve da parte delle imprese che poi qualcuno potrebbe essere chiamato a pagare. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/09/2016 (12:27:22) |
Ceci, questo articolo, come si legge dal titolo, aveva come obiettivo di demolire l'idea che il CSE fosse lo sceriffo di cantiere. Per quanto riguarda i rapporti con le altre figure, ho già scritto un altro articolo che sarà pubblicato successivamente. Comunque, in sintesi, la gestione dei rapporti con le altre figure viene definita prima con specifici accordi sul chi fa cosa, chi controlla chi e cosa e chi decide cosa sentito chi e così via. Nessuna decisione, se non quella di sospensione dei lavori per pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato dal CSE, può essere presa in modo autonomo dal CSE, proprio perchè siamo in un cantiere in cui operano anche altre figure che rispondono al committente con altri incarichi fiduciari. |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 07/09/2016 (14:14:34) |
Mi permetto di aggiungere un commento al chiaro, come sempre, articolo di Ing. Catanoso. Data l’enfasi data, in particolare in passato, al concetto di Coordinatore “deus ex machina” o “perno” e quindi “omniresponsabile”, anche penalmente, di quel che succede in cantiere vorrei spendere due parole riguardo l’erronea attribuzione, da parte di OdV, PM e Magistratura giudicante, di responsabilità riguardo argomenti che attengono la sicurezza sotto l’accezione della sicurezza strutturale o prestazionale o legata ai controlli sui materiali che possono, in talune circostanze, avere riflessi e conseguenze, anche significativi, su cose e persone. Mi riferisco ad esempio al crollo di un solaio, o di una gabbia d’armatura od un fornello in galleria od al cedimento di una fondazione di una gru a torre. Chiaro che se mentre si sta gettando un solaio l’armatura di sostegno cede potrebbero esserci importanti conseguenze sugli operai addetti al getto. Oppure in fase di disarmo la soletta i carpentieri potrebbero subire gravi conseguenze a seguito del suo crollo derivante dal fatto che non è stato adeguatamente posato il ferro oppure è stato utilizzato un cls di classe inferiore o è stata aggiunta acqua in cantiere. Sono queste eventualità che non possono coinvolgere il CSE, ma debbono coinvolgere esclusivamente le figure che per legge sono titolate ed obbligate al controllo sulla componente progettuale e prestazionale di un’opera. Non è che per essere sicuro che il solaio non crolli in fase di disarmo il CSE si deve mettere a contare i ferri d’armatura previsti in progetto ed effettuare controlli sulle bolle del cls. Prova ne è che, così come previsto dall’art. 98, Coordinatori possono essere altre figure professionali che non siano Ingegneri od Architetti (Geometri, Periti, Geologi) che quindi, professionalmente, non avrebbero le competenze tecniche per gestire tali problematiche. Inoltre nei corsi abilitanti al ruolo di CSE e CSP gli argomenti trattati riguardano la sicurezza e non controlli sulla staticità delle opere (nemmeno se provvisionali), oppure sulla qualità dei materiali o la loro rispondenza al progetto. |
Rispondi Autore: ASL Cantieri Edili - likes: 0 | 07/09/2016 (20:54:50) |
Buonasera, come sempre complimenti alla professionalità, alla competenza ed alla chiarezza di Carmelo Catanoso. Concordo con tutte le considerazioni riportate, sarei però interessato ad un approfondimento sul tema. Considerati anche i qualificati commenti all'articolo, colgo quindi l'occasione per chiedere se possibile a tutti gli interessati il loro parere su quali ritengono essere le corrette e concrete modalità che il CSE deve adottare per ottemperare all'obbligo di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, considerando nello specifico quanto previsto dall'Allegato XV ai punti di seguito riportati: "2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario." "2.3.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica". A mio parere infatti non sempre i CSE possono dimostrare di avere concretamente rispettato questo obbligo. Ad esempio mi capita di rilevare anche per cantieri di notevole complessità e con numerose interferenze che il cronoprogramma "di massima" allegato al PSC non viene aggiornato durante l'esecuzione dei lavori, nonostante le numerose modifiche alla cronologia ed alla modalità esecutive, con i connessi rischi interferenziali, che accompagnano la mutevole realtà del cantiere. Oppure non ritrovo indicazioni relative agli specifici soggetti tenuti ad ottemperare alle varie prescrizioni contenute nel PSC, con conseguente confusione sulle responsabilità in capo ai singoli datori di lavoro o lavoratori autonomi (viene definito cosa deve essere fatto ma non da chi...). Cosa ne pensate? Ringrazio anticipatamente tutti per il loro contributo. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/09/2016 (09:19:45) |
Personalmente (poi sentiremo anche gli altri che interverranno), procedo con la riunione iniziale di coordinamento alla presenza dei rappresentanti delle imprese (ed eventuali lavoratori autonomi), del RL (ove nominato) e della direzione lavori; in questo incontro iniziale presento e condivido: - come intendo gestire l'attività che saranno eseguite per la realizzazione dell'opera; - quali sono le fasi che, all’inizio dei lavori, ritengo siano critiche sulla base del PSC (e non solo); - l’individuazione delle imprese che, nelle varie fasi di lavoro, saranno chiamate ad attuare quanto previsto al p. 2.2.4 (scelte progettuali ed organizzative e relative misure di coordinamento) e già definito nel PSC; - le modalità di verifica della concreta applicazione di quanto sopra (chi, cosa, come, ecc.); - la programmazione delle attività di visita in cantiere tenendo conto delle fasi critiche iniziali precedentemente individuate; - le modalità di aggiornamento del programma dei lavori in funzione dell’evoluzione dei lavori: a) riunione periodica ogni venerdì mattina con presentazione del programma lavori da parte dell’affidataria per la settimana successiva; b) discussione del programma lavori settimanale; c) individuazione e aggiornamento delle eventuali fasi critiche presenti; d) definizione delle eventuali misure di sicurezza integrative (tecniche, organizzative e procedurali) rispetto quanto previsto nel PSC e nel POS; e) individuazione delle imprese che, in funzione delle lavorazioni eseguite, dovranno attuare quanto previsto in tema di scelte progettuali ed organizzative e relative misure di coordinamento con indicazione di chi, cosa, come, ecc.; f) programmazione delle visite in cantiere nella settimana successiva anche in funzione delle eventuali fasi critiche presenti. - redazione del report della riunione periodica di coordinamento con allegato almeno: 1) il programma lavori settimanale quale aggiornamento del cronoprogramma; 2) le eventuali misure di sicurezza integrative (tecniche, organizzative e procedurali) quali aggiornamento del PSC e del POS, resesi necessarie in funzione dell’evoluzione dei lavori. In conclusione, vanno ribaditi alcuni aspetti: 1) il cronoprogramma è uno strumento che va tenuto costantemente aggiornato e l’unico modo per farlo è all’interno delle riunioni periodiche di coordinamento; 2) il PSC e il POS si possono e si devono aggiornare semplicemente utilizzando quanto definito nelle riunioni periodiche di coordinamento dove tutto ciò che viene deciso costituisce aggiornamento di questi documenti in funzione dell’evoluzione dei lavori. |
Rispondi Autore: Marco Carpinella - likes: 0 | 08/09/2016 (09:35:43) |
Complimenti - un saggio breve più che un articolo. Questa frase è un dogma: "Al CSE, infatti, è richiesto di verificare, e non di assicurare (non ha un obbligo di risultato ma di mezzi)". |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 08/09/2016 (10:56:10) |
La interessante questione sollevata dal collega a mio avviso esprime l’italica tendenza di voler minuziosamente descrivere obblighi che spesso è inutile attuare e che invece in alcuni casi è indispensabile attuare, quantomeno così come richiesti dalla norma (“Italia culla delle leggi non del diritto”). Quindi anziché lasciar fare al Coordinatore quel che la parola stessa della funzione indica di fare gli si dettaglia minuziosamente quel che deve fare, indipendentemente dal tipo ed entità di cantiere o dalla tempistica sottesa dal cantiere. Per fortuna il legislatore non ha indicato (una svista?) le modalità con le quali deve avvenire l’adeguamento del PSC, lascandoci, almeno in questo, libertà operativa. E mi spiego. In un piccolo cantiere edile relativo alla realizzazione di una villetta aggiornare il cronoprogramma è cosa abbastanza inutile, vista la pochezza delle occasioni di interferenza spazio-temporale. Analogamente in un cantiere a prevalente sviluppo lineare come quelli per la realizzazione di un argine o di una fognatura. In questi casi è più semplice e produttivo indicare a priori nel PSC o nelle riunioni di coordinamento, indipendentemente da quando si verificheranno le interferenze, alcune poche e chiare regole di coordinamento (es. distanze minime da tenere tra le differenti squadre di lavoro). L’aggiornamento del cronoprogramma è un inutile (ma obbligatorio) esercizio oppure può essere sostituito dai contenuti di riunioni di coordinamento ad hoc. Altra cosa sono i cantieri complessi ove sono presenti contemporaneamente diverse squadre di lavoro che operano per fasi sulle stesse aree di cantiere. La programmazione in questi casi si è importante, ma non illudiamoci: il cronoprogramma non lo predispone il CSE, ma l’Impresa Affidataria. Solo quest’ultima infatti conosce le generali esigenze contrattuali, le tempistiche di perfezionamento delle richieste di subappalto, quelle relative al perfezionamento dei contratti con i subfornitori e subfornitori, quelle degli approvvigionamenti, ecc. Inoltre non crediamo che le Imprese Affidatarie non abbiano come priorità l’obbiettivo di non ”pestarsi i piedi” squadra di lavoro con squadra di lavoro: è una loro esigenza produttiva prima ancora che di sicurezza. Quindi il CSE con le modalità indicate dall’Ing. Catanoso prende visione del cronoprogramma e ne valuta i riflessi dal punto di vista interferenziale traendo le conclusioni del caso (disposizioni verbalizzate oppure richiesta di modifica del cronoprogramma). In alcuni casi (esempio nelle fermate degli stabilimenti) non basta la riunione settimanale ma ci va una riunione giornaliera nella quale viene aggiornato il cronoprogramma anche con riferimento all’impegno spaziale delle aree di lavoro (e quindi il documento che viene redatto ed aggiornato è un plan di tipo “ferroviario” che indica tempi e riporta la planimetria delle aree impegnate). Ovvio che in questo caso il compenso del CSE va valutato con attenzione perché l’impegno è importante. Per avere una buona visione programmatoria e d’insieme è utile che, come evidenziava ing. Catanoso, indichi la programmazione quindicinale, ma con validità settimanale. Inoltre a me è risultato significativo che riporti le attrezzature e mezzi impiegati, le Imprese Esecutrici ed i preposti delle squadre di lavoro impegnate. Un caso particolare e sfortunato è quando non vi è una unica Impresa Affidataria, ma il Committente opta per lo “spezzatino”, ovvero affida direttamente Lui a diverse imprese le diverse attività. In questi casi il CSE è in forte difficoltà mancando del tutto la “regia” operativa del cantiere. Qui il legislatore avrebbe dovuto essere più penetrante prevedendo ad esempio l’obbligatorietà dell’individuazione di un’Impresa “Primus inter pares”. Ma polemica a parte qui si che il CSE non può che essere il regista della programmazione con riunioni temporalmente scandite a dettaglio magari maggiore di quello settimanale, in funzione delle necessità operative, dei subentri e dell’impegno di aree di lavoro. |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 08/09/2016 (14:04:35) |
Si attendono commenti da parte di chi la pensa diversamente... e sappiamo che ce ne sono. |
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - QUADRATO - likes: 0 | 09/09/2016 (16:21:23) |
Bell'articolo come sempre Ingegnere. Mi ritrovo a dover dissentire leggermente per quanto concerne il cronoprogramma. Non tanto perchè il suo aggiornamento non lo trovi obbligatorio, ma molto semplicemente perchè ritengo come "Marco Martelletti" che nei cantieri privati di piccole o medie dimensioni, non ci sia abbastanza organizzazione. Già nelle prime righe del Titolo IV si fanno delle significative differenze tra impresa affidataria e imprese esecutrici. Nel caso in cui le imprese affidatarie siano molteplici o addirittura uguali al numero delle esecutrici il lavoro del CSE diventa molto difficile, poichè il referente con il quale confrontarsi non è un tecnico di cantiere, RLS o DDL ma un Committente, che come sappiamo non ha un'idoneità tecnico professionale specifica, poichè "chiunque" può essere committente. Allora mi chiedo se la riunione di coordinamento del giorno XX sia un evento così facilmente programmabile, o se un sopralluogo a SPOT con intervallo variabile tra i 1 e i 10 giorni sia la scelta migliore. più il cantiere è strutturato, in funzione dell'organizzazione dell'affidataria più il teorema di Catanoso è applicabile, più in cantiere è lento e destrutturato più diventa applicabile il solo Comma f dell'articolo 92 seguito per l'appunto da un verbale di sospensione e ripresa lavori. Non odiatemi poichè so di non sapere :D |
Rispondi Autore: salvatore vermiglio - likes: 0 | 09/09/2016 (17:18:30) |
Complimenti all'Ing.Catanoso, come sempre, esperto acuto ed autorevole. Non sono d'accordo solo sul fatto della obbligatorietà di dover sospendere tutte le lavorazioni, e non la singola lavorazione, nel caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato dal CSE. Per il resto mi auguro che l'articolo in oggetto venga ampiamente divulgato sia ai Docenti nei corsi di CSP/CSE, oltre che agli organi di Polizia Giudiziaria ( ASL -DTL, etc) ed anche ai vari colleghi che a volte, nel ruolo di CTU del PM,non hanno ben chiaro quanto diversamente spiegato. |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 09/09/2016 (22:07:43) |
@Salvatore Vermiglio La sospensione di tutte le lavorazioni, correttamente indicata da Catanoso riguarda la lett. e) ed è un provvedimento a carico del Committente/RdL su proposta del CSE. Altrettanto correttamente, per il pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato di cui alla lett. f), Catanoso, riferisce che la sospensione dei lavori, emessa dal CSE, riguarda esclusivamente la fase o le fasi pericolose e non tutte le lavorazioni del cantiere. ps: per la redazione di Punto Sicuro. Perché non ricevo più le notifiche sugli interventi a cui ho partecipato? Grazie |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 10/09/2016 (01:04:21) |
Troppi sono i punti sollevati per dare un quadro generale della situazione da un punto di vista legale e organizzativo di un cantiere "mobile" al fine di "garantire" la sicurezza dei lavoratori. Come se non bastasse, vi sono anche due ottiche diverse del fenomeno: quello meramente legale ovvero il rispetto delle norme e quello pratico che spesso, per svariati motivi, "obbliga" a soprassedere, se non si vuole fermare tutto in attesa di mettere a posto le carte. Il cantiere spesso ha tempi incompatibili con le norme dettate dal legislatore. Come se non bastasse vi é anche la componete "politica gestionale "della commessa che a volte consiglia il direttore tecnico o il titolare dell'impresa esecutrice, di metter un freno alle sue richieste qualora, se attuate, peserebbero sul risultato economico finale della commessa. A complicare ulteriormente la situazione sta il fatto che la normativa degli appalti pubblici é diversa e più stringente di quella dei privati. Per quanto detto mi soffermo solo sulle domande formulate da"ASL Cantieri edili". Prima di tutto bisogna anche sfatare una convinzione radicata: "le interferenze" nell'accezione usuale del termine (azione contemporanea compita da più soggetti non coordinati su una stessa lavorazione) non sono usuali nei cantieri mobili. Spesso si confonde la "interferenza" con la" contemporaneità". Bisogna dire che le lavorazioni "contemporanee" anche se eseguita da ditte diverse ben raramente sono "interferenti" e rappresentano un pericolo serio per i lavoratori. In generale, ciascuna squadra o impresa lavora per conto suo, a volte addirittura in luoghi diversi. Statisticamente non mi pare si rilevino infortuni dovuti ad attività interferenti tra più imprese, se rapportati a quelli dovuti alla sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori o preposti, da inadeguatezza della formazione "tecnica" dei lavoratori o dalla mancanza di attrezzature idonee. In questo senso l'aggiornamento del crono programma (se riferito alle lavorazioni contemporanee) voluto dal legislatore spesso, si rivela un inutile aggravio amministrativo. Per gli obblighi citati 2.3.3 da ASL Cantieri Edili, punto 2.3.3 e seguenti: "durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il crono programma dei lavori, se necessario........." appare oggettivamente difficile attuare le procedure imposte dal legislatore al CSE in quanto potrebbero verificarsi situazioni di stallo a cui ho fatto riferimento nel mio precedente intervento a cui il CSE è impotente. 1) La DL non concorda col CSE o con le imprese, in questo caso che si fa? .2) nel PSC non vi é traccia delle interferenze emerse in corso di lavoro e quindi non c'é alcuna compatibilità o incompatibilità col PSC. In questo caso bisogna integrare il PSC? Ma, se l'impresa non concorda sulle soluzioni proposte per eliminarle? Il PSC é pur sempre un allegato al contratto. Mica si può cambiare unilateralmente il PSC senza il benestare della controparte! Stessa cosa per il crono programma. Bisogna rimarcare che l'elemento contrattuale firmato dall'impresa é e resta il PSC presentato in sede di offerta. Ogni variazione al suo contenuto in corso d'opera, se non concordato e firmato dalle parti come aggiornamento contrattuale non é vincolante per la parte che non approva. Mi fermo qui ma le questioni interferenziali come ha già fatto notare Martelletti, non riguardano solo la sicurezza dei lavoratori derivanti dalle lavorazioni, ma anche quelle dovute ad errori di progettazione o manutenzione che sfuggono ai controlli del CSE (se non previsti nel PSC) su cui come per il resto, non c'è lo spazio per approfondire. |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 10/09/2016 (09:47:30) |
Concordo pienamente con le considerazioni di Gianpaolo Ceci. Con la direttiva 92/57 il legislatore europeo si era posto l’obbiettivo di diminuire i rischi derivanti dalle interferenze agendo sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. Per quel che riguardo le prime, come è noto, difficilmente il CSP riesce ad essere efficace. Innanzitutto perché il livello di sicurezza “di partenza” del cantiere non lo stabilisce lui, ma il Committente (come peraltro previsto dalla norma) : non stabilisce il CSP di realizzare una viabilità con un cantiere all’aperto (meno pericoloso) rispetto ad uno in galleria (intrinsecamente più pericoloso), neppure di concepire il lavoro come da effettuare di giorno o di notte, oppure sotto traffico stradale o preorganizzando la chiusura del tratto stradale, oppure in contemporanea con altre attività produttive o durante “le fermate” (negli stabilimenti) e neppure di sviluppare un edificio in verticale rispetto a farlo in orizzontale. Quindi il CSP adatta il proprio lavoro ad un livello di sicurezza (alto o basso) precostituito da altri e di qui prova a metterci “una pezza” che consenta al cantiere di partire. In secondo luogo è arcinoto il malcostume di trasmettere al CSP il progetto belle che pronto sul quale redigere il PSC e con pochi “margini di intervento”, aggiungendo quindi pezze su pezze, per quel che attiene la sicurezza. In fase di esecuzione sia in base alla mia esperienza professionale sia, come evidenziato da Ceci, statisticamente le interferenze sono una minuscola parte delle problematiche che generano infortuni. E, con il livello culturale sulla sicurezza che impera (basso nonostante dei miglioramenti vi siano stati), ragionare di sicurezza legata alle interferenze è spesso come insegnare ai bambini le poesie senza che essi sappiano leggere e scrivere. In realtà al nostro legislatore, sempre pronto a perseguire l’efficacia di un provvedimento attraverso una sanzione (no sanzione no obbligo), colpevolmente sviato dalla concertazione con le parti sociali (Imprese ed organizzazioni Sindacali, ricordo che gli Ordini professionali non sono parti sociali e nei processi di formulazione delle leggi quasi mai vengono consultati), non è sembrato vero di istituire una figura di alto profilo professionale (120 ore di corso abilitante!) che si ergesse graniticamente nel cantiere a baluardo (“a garanzia”) dell’incolumità dei lavoratori. Dimenticando in ciò la pluridecennale esperienza delle Imprese serie che da sempre fanno prevenzione. Il CSE è stato visto da tutti (Imprese, OO.SS., OdV, Magistratura, Commentatori) come un tutor, un controllore aggiunto, un succedaneo del Datore di lavoro che, come si legge in alcune aberranti sentenze (vado a memoria), cura il rispetto di tutte le norme cui il datore di Lavoro è tenuto, oppure ha obbligo di informazione nei confronti dei lavoratori. Ricordo a questo proposito una felice espressione di un noto Procuratore Aggiunto che diceva che il CSE “ci deve dormire in cantiere” per essere efficace e quindi non oggetto di provvedimenti. Infine mi permetto di aggiungere una nota positiva. Pur nella completa assenza di indicazioni legislative personalmente mi è raramente capitato di gestire incolmabili conflitti con la DL ed anche con il Committente (di cui ka DL è espressione) sul cronoprogramma e sul contenuto di eventuali modifiche del PSC (a parte il discorso dei costi della sicurezza). Ciò in quanto in genere il CSE è ascoltato, soprattutto se fa percepire che di “forzature” che implichino problematiche sulla sicurezza, saranno chiamati, in caso infausto, tutti gli attori che alle decisioni hanno partecipato. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 10/09/2016 (16:44:27) |
Buttiamo lì qualche "considerando" come la direttiva 92/57/CEE. Che il settore delle costruzioni in Italia, sia un settore allo sbando da almeno 20 anni, lo sappiamo tutti. Che ci siano i talebani della sicurezza che operano in ruoli istituzionali e non e che vedono il CSE come lo sceriffo di cantiere, lo sappiamo tutti. Che il D. Lgs. n° 81/2008, Titolo IV, Capo I sia stato scritto con modalità "cinofallica", lo sappiamo tutti. Che coloro che hanno messo le mani nel Capo I del Titolo IV, non hanno mai progettato, diretto o controllato l'esecuzione di un cantiere edile, lo sappiamo tutti. Che la stragrande percentuale di committenti ha un unico obiettivo che è quello di avere l'opera finita ai costi preventivati, lo sappiamo tutti. Che il PSC, molto spesso, è un documento inutile in concreto perchè redatto il giorno dopo l'inizio del cantiere o perchè la redazione è stata affidata ad un incompetente, lo sappiamo tutti. Che ci siano progettisti che si disinteressano totalmente dell'aspetto sicurezza e vedono il CSP come un rompiscatole, lo sappiamo tutti (basta vedere alcuni archistar fotografati in un loro cantiere dove sono visibili palesi situazioni di pericolo per il mancato rispetto delle più elementari regole di buon senso). Che ci siano professionisti CSP/CSE che lavorano un tanto al chilo, lo sappiamo tutti. Che il livello di formazione dei CSP/CSE è andato sempre più appiattendosi verso il basso negli ultimo 10 anni, lo sappiamo tutti. Che il Direttore dei Lavori per il committente abbia ben poco interesse a tenere conto di quanto richiesto dal CSE, lo sappiamo tutti. Che il Capo I del Titolo IV non ha modificato alcun obbligo a carico delle imprese, lo sappiamo tutti. Che il principale soggetto deputato a garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere, è sempre l'impresa, lo sappiamo tutti. Che il direttore tecnico di cantiere (ove c'è) o più semplicemente il capocantiere, faccia l'interesse di chi gli paga lo stipendio e veda come lontano nel tempo ed improbabile, il grave evento infortunistico o la semplice visita degli enti di vigilanza, lo sappiamo tutti; Che l'invenzione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, sia un'invenzione solo italiana e crei solo contenziosi ma che in concreto non apporta nessun miglioramento sostanziale, lo sappiamo tutti. Che i costi della sicurezza creino dei problemi nel momento in cui si debbano fare variazioni al PSC con impatto sul contratto già stipulato, lo sappiamo tutti. Che le interferenze debbano intendersi le sovrapposizioni spazio-temporali tra due lavorazioni e non solo tra due imprese (c'è gente che è morta a causa del proprio collega che svolgeva un'altra lavorazione sopra la sua testa), lo sappiamo tutti. Che l'unico effetto rilevante della colpevolizzazione "a prescindere" del CSE, è stato quello di far lavorare un avvocato ed un CTP in più nonché l'avere un'ulteriore compagnia assicurativa che concorre a risarcire il danno in sede civile, lo sappiamo tutti. Che la scelta del CT del PM, il più delle volte, viene effettuata in modalità "cinofallica", lo sappiamo tutti (ad esempio gente che si occupa professionalmente di consolidamento statico di edifici, viene nominato CT del PM per un infortunio sul lavoro). Che il cronoprogramma dei lavori debba essere aggiornato in modalità condivisa, lo sappiamo tutti. Che il livello di ascolto e di attenzione alle attività ed alle proposte del CSE, sia proporzionalmente più elevato in funzione delle dimensioni e complessità del cantiere, lo sappiamo tutti. Che il Capo I del Titolo IV debba essere cambiato tenendo conto delle reali peculiarità del settore e delle diverse realtà imprenditoriali che vi operano, lo sappiamo tutti. Che coloro che, forse, metteranno le mani sul Capo I del Titolo IV, non dovranno essere gli stessi che l'hanno scritto, lo sappiamo tutti Visto che sappiamo tutti quanto sopra, la domanda giusta da farci è: cosa abbiamo intenzione di fare? |
Rispondi Autore: Cinieri Vincenzo - likes: 0 | 10/09/2016 (18:14:19) |
Caro ing. Catanoso, ho letto tutti i commenti scritti fino a questo momento e ho apprezzato tutto. Il suo ultimo commento mi ha messo però una tristezza addosso. Le rigiro la sua domanda, cosa ha Lei intenzione di fare? Perchè qualunque cosa proponga, io la seguo. Saluti. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 11/09/2016 (11:42:16) |
Collega, io non sono mai stato iscritto a nessuna associazione e mai lo farò perchè in concreto hanno dimostrato in questi anni di contare come il due di coppe con la briscola a bastoni. Sono iscritto all'ordine degli ingegneri perchè, in Italia, non ne puoi fare a meno. Quindi, quello che dico o scrivo, lo faccio a titolo personale e sempre a titolo personale continuerò a ribadire quello che penso ogni volta che ne avrò occasione. Sulla questione del CSE (non è lo sceriffo di cantiere) ho cominciato a dirlo e a scriverlo dal 23 marzo 1997 quando entrò in vigore il D. Lgs. n°494/1996. Dal 2010 ha cominciato "ad arrivarci" anche la Cassazione. Molti funzionari degli enti di vigilanza, ancora non ci sono arrivati ..... ma ci arriveranno anche loro, prima o poi. A novembre 1995 scrissi su un libro sul RSPP che era scandaloso limitarsi a definirlo come "soggetto in possesso di attitudini e capacità adeguate" e che dovevano essere fissati precisi requisiti professionali per ricoprire il ruolo. Qualche anno dopo arrivò la condanna dalla Corte di Giustizia Europea al riguardo, con la conseguenza che il nostro Paese mise mano rivedendo la posizione del soggetto e il relativo bagaglio formativo minimo (ma ovviamente, quando le cose si fanno di fretta e non si coinvolgono tutti gli attori, si fanno male, anzi malissimo). In conclusione continuerò a fare quello che ho sempre fatto fino ad adesso, dicendo e scrivendo quello che penso. Chi vuole scambiare idee e confrontarsi, qualunque sia la sua appartenenza (istituzionale, associazionistica, ecc.), è il benvenuto. |
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0 | 11/09/2016 (16:39:18) |
Seguo questa bellissima discussione dal primo giorno. Giorno in cui ho letto e molto apprezzato l’articolo dell’ing. Catanoso che, come sempre, è chiaro, concreto, puntuale ed istruttivo. Detto ciò, da una parte vorrei che questa discussione, arricchita degli autorevoli commenti pubblicati, non finisse mai; motivo: leggere i commenti di Professionisti – come Voi – che quotidianamente si misurano con problemi operativi su un campo così complesso e difficile (SSL), è certamente istruttivo, arricchisce molto e credo di poter dire che questi Vs. commenti (stimolati dall’eccellente articolo di partenza) valgono decine e decine di ore di formazione in aula … nei Vs. commenti c’è quanto di meglio possibile leggere in materia, c’è tutto. Dall’altra parte però, spiace dirlo, credo che tutti (ciascuno nell’ambito del proprio lavoro, ruolo, competenza, funzione, settore … ecc. ) dobbiamo non dico rassegnarci ma quasi … Il motivo è presto detto: siamo “parte” di un sistema che ci ingabbia a dover operare in un modo non sempre ottimale. La causa di tutto ciò, credo, non può non risiedere nella società tutta. Nel senso che, la nostra società oggi – dimostra – di non essere pronta a adottare regole e normative certe, chiare e semplici, tali da soddisfare e raddrizzare un sistema che andrebbe “rivisto” e quindi riformato col contributo certamente di “Professionisti veri” che operano sul campo e che i problemi li vivono e li conoscono dal profondo. La domanda delle domande posta dall’ing. Catanoso, purtroppo, mette allo scoperto tutti noi, ci costringe ad “ammettere” che siamo impotenti - in questo sistema - a correggere ciò che apparirebbe alla nostra portata. Anch’io nel mio settore di competenza in cui opero in prima linea da venticinque anni, vivo simili problemi. Personalmente, (assieme ad altri amici e colleghi), ho sempre auspicato che un “poco” di meritocrazia (a 360°) fosse la giusta medicina per cercare di migliorare il servizio offerto al cittadino che ne ha il sacrosanto diritto. Purtroppo però, col trascorrere degli anni, ho constatato che le cose non migliorano … per svariati motivi … A conferma di ciò, basti leggere la L.124.2015 per rendersi conto che la risposta al cittadino, in concreto, non migliora più di quanto avrebbe potuto … Quindi? Quale speranza possiamo ancora nutrire affinché davvero il morale di chi lavora venga meglio stimolato? Ma allora ci dobbiamo disperare? No. I ns. nonni hanno lavorato in tempi peggiori dei nostri (meno garantiti, meno regolamentati, meno istruiti, ecc.), hanno però prodotto i DPR degli anni 50 che hanno fatto scuola in Europa ma anche oltre …, hanno messo le basi al diffuso benessere di oggi, con coraggio, con sudore, con pochissimi mezzi, forse perché allora la classe politica fosse più attenta e sensibile di oggi? Poi, i ns. padri hanno a loro volta usufruito di quel buon lavoro fatto ed hanno cercato ancora di portare il “carretto” un po’ più avanti. Insomma, ognuno ha percorso un certo tragitto col treno della sua generazione. Noi, a quanto pare, siamo su un treno fermo in prossimità di uno scambio, non abbiamo ancora capito quale direzione prendere ma intanto siamo e restiamo fermi. Durante l’attesa però, per fortuna, ci sono persone come Voi che scrivono e discutono, riflettono e propongono, criticano e costruiscono, l’attesa diviene pertanto piacevole per la compagnia … Un giorno chissà, magari questo treno riuscirà a partire? E se dovesse partire, chi sarà in macchina a condurlo? E’ solo il mio punto di vista. Saluti Cordiali a tutti e grazie per i preziosi contributi offerti. |
Rispondi Autore: Marco Martelletti - likes: 0 | 15/09/2016 (10:37:25) |
Ringrazio Ing. Catanoso del modo implacabile e dettagliato con il quale evidenzia le circostanze, consuetudini ed interpretazioni che negativamente incidono sull’attività del CSP-CSE. Purtroppo noi come attori proprio perché “di parte” (ed intendo dare a questa connotazione una interpretazione positiva: in quanto siamo proprio noi che ci sporchiamo le scarpe di fango e quindi conosciamo bene i problemi), direttamente non possiamo fare nulla a meno di essere nella fortunata circostanza di essere onorevoli, senatori o membri di qualche commissione tecnica o consultiva di elevato livello. Però, come stiamo facendo ora, contribuiamo (ed io personalmente così faccio in ogni circostanza in cui ho occasione di disquisire con persone che ho speranza possano “fare o recepire opinione”) a far conoscere i problemi, in qualche occasione anche GRIDANDO! Ho la convinzione che, se tutti così facciamo, con le nostre opinioni possiamo produrre massa critica e magari qualcuno in qualche misura verrà sensibilizzato: altrimenti non mi spiego il cambiamento piuttosto significativo della Corte di Cassazione ha operato a partire dal 2010. Quindi grazie ancora a Ing. Catanoso che nei suoi interventi e nella sua attività professionale e pubblicistica con pervicacia da vent’anni insiste nel denunciare quel che non va, e grazie a tutti quelli che a questa attività, ognuno nel suo piccolo e secondo le sue possibilità, vi contribuisce. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/07/2017 (15:24:31) |
Gli attestati di formazione conformi all' articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e agli accordi stato regione devono assolutamente essere presenti in cantiere, PA Asl-Ats di Milano non ammette deroghe al riguardo. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 11/07/2017 (18:21:59) |
E la ASL di MIlano come quella di Trapani li chiederà al datore di lavoro dell'impresa, essendo l'art. 37 un obbligo proprio del datore di lavoro e non del CSE. Un POS senza avere allegati gli attestati di formazione non è per questo un POS non idoneo. Del resto, nel D. I. relativo ai modelli semplificati di PSC, POS e FA, il legislatore ha previsto che nel POS sia presente una tabella riepilogativa con nome e cognome del lavoratore, la qualifica e l'indicazione della formazione effettuata. La tabella ha per titolo "DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE - (3.2.1 lettera l)) - Specificare per ciascun dipendente l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono allegati al DVR dell’impresa". Altro al CSE non viene chiesto. |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (08:48:35) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |
Rispondi Autore: Alessandro Candido - likes: 0 | 03/05/2019 (08:18:01) |
In tutti i cantieri di dimensioni anche piccole è obbligatorio il pos. In ogni caso se non cè la presenza di più imprese anche non contemporanea il cse non deve essere nominato? Allora chi fa tutti i controlli ascritti al cse riguardanti anche la non interferenza dei lavori come ad esempio la verifica del pos? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/05/2019 (09:55:35) |
La legge non prevede l'obbligo del coordinatore nel caso di unica impresa esecutrice perché non c'è nulla da coordinare. Sarà di datore di lavoro, avvalendosi di preposti ed Rspp che deve garantire aggiornamento e applicazione del POS. L'interferenza nell'ambito di un'unica impresa è rischio dell'impresa medesima. In ogni caso resta il Committente che deve dimostrare di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa. |
Rispondi Autore: riccardo coppola - likes: 0 | 20/12/2019 (11:43:51) |
qualche informazione riguardo il livello di inquadramento del dipendente nominato coordinatore per la sicurezza all'interno dei vari ccnl? Grazie |