Compiti del CSE: la proposta e il potere di sospendere i lavori
Riprendiamo a parlare dei compiti e responsabilità dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE) attraverso un lungo contributo sul tema dell’avv. Carolina Valentino.
Il contributo, suddiviso in quattro parti, si è soffermato su diversi aspetti relativi al ruolo del CSE:
- nella prima parte – pubblicata nell’articolo “ Coordinatore alla sicurezza: compiti e limiti alle responsabilità del CSE” – si è parlato dei limiti alle responsabilità e dei doveri di coordinamento e di controllo del CSE con particolare riferimento all’art. 92, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico);
- nella seconda parte – pubblicata nell’articolo “ Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento” – l’autore si è soffermato sulla verifica e adeguamento dei piani di sicurezza e sull’organizzazione della cooperazione e coordinamento con riferimento sempre al Testo Unico e all’art 92, c.1, lett. b), c) e d).
In questa terza parte l’attenzione dell’autrice, sempre in relazione a quanto riportato nel D.Lgs. 81/2008, si sofferma sulla possibilità del CSE di proporre la sospensione dei lavori o di sospenderli direttamente, in caso di pericolo grave e imminente.
L’ultima parte del contributo sarà pubblicata nei prossimi giorni e presenterà alcune indicazioni operative elaborate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Compiti e responsabilità del CSE – terza parte
- Art. 92, c. 1, lett. e): segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
[La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione consistente nella pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44]
Sul tema, preme richiamare una pronuncia della Suprema Corte ( Cass. pen., Sez. 7, n. 20703 del 2 maggio 2017) avente ad oggetto un caso che aveva visto, nei giudizi di merito, la condanna del CSE per non aver verificato “con opportune azioni di controllo e coordinamento, l'applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro”.
La difesa del CSE sosteneva che l’assistito avesse adempiuto ai propri obblighi, consistenti, invero, in una “verifica” circa l’applicazione del POS, senza che fosse necessario che se ne assicurasse il concreto rispetto. Peraltro, continuava la difesa, il CSE, allorquando aveva constatato il mancato rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, aveva provveduto a richiamare il titolare dell’impresa, giungendo, in due occasioni, a sospendere i lavori e darne avviso alla committenza.
I Supremi Giudici ritenevano il ricorso infondato sulla base dei seguenti motivi.
“L’art. 92, D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica ‘verifica’ (nel senso riduttivo inteso dall’imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali […] dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori […]. Orbene, è un dato di fatto (non contestato dall’imputato) che l’impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto. Costituisce altro dato di fatto che l’imputato non ha mai contestato per iscritto all’impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha mai preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio per l’incolumità dei lavoratori. Lo stato dei fatti denunzia ex se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma. La contestazione […] deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I ‘richiami verbali’ non rilevano”.
Un’altra sentenza rilevante in materia è quella espressa dalla Cassazione penale, in data 17 novembre 2014, n. 47283.
Nei giudizi di merito, era stato condannato il CSE in relazione all’evento infortunistico che aveva cagionato la morte di un operaio durante lo svolgimento di lavori di ristrutturazione di un ospedale.
L’operaio cadeva dal terzo piano dell’edificio, attraverso l’apertura di una finestra priva di protezioni.
La responsabilità del CSE veniva rinvenuta per:
- non aver verificato che i lavori di cui trattavasi non esponessero i lavoratori a rischi per la propria salute e sicurezza;
- non aver segnalato al committente, previa contestazione alle imprese esecutrici, le riscontrate inosservanze alle prescrizioni antinfortunistiche;
- non aver sospeso i lavori, in presenza di un rischio evidentemente grave per i lavoratori.
Inoltre, era stato accertato nei giudizi di merito che i sopralluoghi in cantiere erano stati del tutto sporadici e superficiali ed i relativi verbali non menzionavano, peraltro, in alcun modo le verifiche sulle concrete modalità di svolgimento dei lavori, risolvendosi, invero, in una burocratica attestazione delle adeguatezze documentali.
I Supremi Giudici ritenevano il ricorso proposto dalla difesa del CSE infondato, sulla base dei seguenti motivi.
“La funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni nel [seguente] modo […]: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda le violazioni dei loro doveri tipici, e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare, dunque, chiara la rimarcata diversità del ruolo [del CSE] rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) […]. Fermo tutto ciò, occorre d’altro canto, però, rimarcare che i compiti assegnati al coordinatore per la sicurezza, per quanto afferenti alla generale configurazione dei lavori alla stregua di funzioni di alta vigilanza, si caratterizzano nondimeno nella descrizione normativa anche per un connotato di effettività e concretezza, in funzione delle perseguite finalità di prevenzione, ciò escludendo che tale funzione possa risolversi in un mero disbrigo di attività formali e di verifiche astratte e superficiali. È pacifico, infatti, che a tale figura non pertiene solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è, pertanto, titolare di un’autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, comprendendo, non solo l’istruzione delle imprese operanti in cantiere sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la verifica: della corretta attuazione del piano di sicurezza e della effettiva predisposizione delle misure di sicurezza e della adeguatezza delle stesse; il controllo effettivo sulla concreta osservanza delle misure e delle procedure operative predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione, sicché, in particolare, è tenuto a verificare, attraverso un’attenta e costante opera di vigilanza, l’eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione […]. [Di talché, deve ritenersi che il CSE] è comunque tenuto a programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all’espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente (per ciascuna fase) l’effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza, provvedendo a contestare per iscritto ai titolari delle imprese coinvolte le violazioni riscontrate alla disciplina antinfortunistica, segnalandole contestualmente al committente […]. [Egli dovrà, dunque] precostituire un sistema di controlli che siano in grado di consentirgli l’effettivo assolvimento del compito comunque a lui affidato, non potendo in tal senso certamente bastare una osservazione superficiale della ‘situazione complessiva del cantiere’ ma occorrendo una puntuale e concreta verifica del modo in cui i diversi lavori vengono effettivamente organizzati nella loro fase esecutiva, sotto il profilo della sicurezza e della concreta (non meramente astratta e apparente) adozione delle misure indicate nel piano. Non basta, dunque, al coordinatore dimostrare di essersi recato periodicamente in cantiere, ma occorre dimostrare che quanto accertato consentiva una tranquillante verifica della concreta, effettiva e prevedibilmente costante adozione delle misure predisposte nel piano per quella data fase dei lavori, di modo che quel che legittimamente resta sottratto ai suoi compiti di vigilanza è il caso episodico e contingente - scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, ovvero da una episodica inosservanza di misure di sicurezza comunque predisposte, pur effettivamente approntate ed esistenti in cantiere, agevolmente utilizzabili e adeguate - come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; non invece l'evento riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione”.
- Art. 92, c. 1, lett. f): sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
[La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione consistente nella pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44]
La disposizione in esame prevede il potere del CSE di intervento diretto, consistente nel potere/dovere di sospendere immediatamente i lavori nel caso abbia direttamente riscontrato violazioni cui può conseguire un pericolo grave e immediato.
La Suprema Corte, in relazione alla lettera f) dell’articolo in esame, ha precisato che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è titolare di un potere di intervento diretto, proprio quando abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, di sospendere i lavori, finché non abbia verificato gli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate dalla violazione riscontrata (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 58375/2018; Sez. IV, n. 45862/2017; Sez. IV, n. 27165/2016).
A differenza della lettera e), la lettera f) pone in capo al CSE un autonomo potere / dovere di intervento, conferendogli un ruolo di predominanza che oltrepassa qualsiasi adempimento comunicativo nei confronti del committente.
In merito, viene in rilievo una sentenza della Suprema Corte ( Cass. pen., Sez. IV, 28 dicembre 2018, n. 58375).
Il caso posto all’attenzione dei Supremi Giudici riguardava la condanna, in entrambi i giudizi di merito, del CSE in relazione ad un infortunio mortale occorso ai danni di un lavoratore. Quest’ultimo, intento a comandare a distanza una gru, precipitava da un impalco privo di protezione, procurandosi ferite che ne cagionavano il decesso.
Veniva contestato al CSE l’omessa segnalazione alla committente delle riscontrate infrazioni in materia antinfortunistica ed il fatto di non aver sospeso i lavori, a fronte delle evidenti condizioni di pericolo di cui aveva potuto avere contezza recandosi in cantiere, financo il giorno medesimo del sinistro.
I Supremi Giudici ritenevano infondato il ricorso, sulle argomentazioni di seguito illustrate.
In primis, affermava la Suprema Corte, nei giudizi di merito era stato accertato come l’utilizzo della gru in condizioni non di sicurezza fosse una prassi invalsa tra i lavoratori e di cui il CSE era pienamente a conoscenza, dato che tale prassi veniva posta in essere anche alla presenza dell’imputato in cantiere.
Peraltro, dai verbali di sopralluogo si ricavava indubbiamente come il CSE avesse constatato l’assenza di parapetti necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza.
“A fronte di tale evenienza l’imputato […] aveva effettuato generiche raccomandazioni, senza attivarsi per l’eliminazione della fonte di pericolo. [Inoltre, il CSE] il giorno del sinistro […] ebbe a recarsi sul posto [essendo, dunque] pienamente consapevole del grave pericolo […] tanto che aveva raccomandato genericamente ai lavoratori di procedere con cautela. Sul punto, il Collegio ha del tutto logicamente considerato che [il CSE] aveva allora colposamente omesso di sospendere i lavori, come avrebbe dovuto per la qualità rivestita, a fronte della accertata situazione di fatto. Si tratta di valutazione coerente rispetto all’insegnamento espresso dal diritto vivente, con riguardo ai compiti del coordinatore per la sicurezza. La giurisprudenza di legittimità, interpretando la disposizione di cui all’art. 92, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è pure titolare di un potere dovere di intervento diretto, proprio nei casi in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, come avvenuto nel caso di specie […]. Ed invero, si è precisato che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […] ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo previsto dal citato art. 92, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”.
- fine della terza parte -
Avv. Carolina Valentino
Le parti già pubblicate:
- “Coordinatore alla sicurezza: compiti e limiti alle responsabilità del CSE”
- " Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento”
La quarta parte del contributo presenterà alcune indicazioni operative pubblicate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri: " Coordinatori: indicazioni operative e linee guida per l’incarico del CSE".
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Avv. Carolina Valentino - Compiti e responsabilità del CSE – versione integrale.
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