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Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Laura Longo (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Nicoletta Quaglino (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Elisa Buffa (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1 Torino)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5 Chieri)
Dott. Lauro Reviglione (Direttore Spresal ASL TO4 Ivrea)
Dott. Andrea Dotti (Direttore Spresal ASL TO4 Settimo T.se)
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal ASL TO4 Ciriè)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)
Pubblichiamo una parte del verbale della riunione tenutasi il 12 aprile 2010.
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Analisi di alcuni quesiti sull'interpretazione del D.lgs. 81/08
Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Laura Longo (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Nicoletta Quaglino (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Elisa Buffa (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1 Torino)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5 Chieri)
Dott. Lauro Reviglione (Direttore Spresal ASL TO4 Ivrea)
Dott. Andrea Dotti (Direttore Spresal ASL TO4 Settimo T.se)
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal ASL TO4 Ciriè)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal ASL TO3 Rivoli)
Pubblichiamo una parte del verbale della riunione tenutasi il 12 aprile 2010.
Analisi di alcuni quesiti
1) L’art. 90 comma 3 DLgs 81/2008 richiede la designazione del coordinatore per la progettazione al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Quali sono le condizioni che consentono al committente di prevedere legittimamente di affidare tutti i lavori a lavoratori autonomi? Quali comportamenti adottare alla luce della- Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV - Pres. Brusco – Est. D’Isa – P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M. con la quale si è affermato che il committente è tenuto a designare i coordinatori per la sicurezza nei cantieri in cui si trovino ad
operare da soli più lavoratori autonomi ?
Il Dott. Guariniello ha chiarito che laddove l’art. 90 comma 3 del DLgs 81/08 fa discendere l’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici…” nel computo delle imprese esecutrici non possono essere conteggiati anche i lavoratori autonomi. Infatti, anche se la definizione di impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lettera i-bis) non chiarisce questo aspetto, in questo caso, si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso annoverare tra soggetti da computare i lavoratori autonomi in quanto gli stessi non vengono espressamente citati, mentre in altri passi della norma (si veda per tutti l’art. 90, comma 7) il legislatore ha espressamente richiamato in modo disgiunto le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Da ciò si ricava che se la volontà del legislatore fosse stata quella di conteggiare anche il lavoratori autonomi si sarebbe espresso chiaramente in questo senso.
D’altra parte la Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV – pur giudicando su una fattispecie, invero poco chiara, che riguardava due lavoratori autonomi non si pone la specifica questione e quindi, al di la del giudizio finale, non afferma un principio contrario a quanto sopra indicato.
Per quanto riguarda la previsione che il committente deve compiere al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, circa il numero di imprese di sui si prevede la presenza in cantiere, si deve senz’altro trattare di una “previsione ragionevole” rispetto all’importanza dei lavori da eseguire, ma è evidente come la prova di una previsione “irragionevole” porti gli organi inquirenti a muoversi su un terreno insidioso, dovendosi dimostrare attraverso elementi oggettivi che non era possibile prevedere che i lavori potessero essere eseguiti da una sola impresa e/o da lavoratori autonomi.
Giova ricordare che anche nei casi in cui la norma non impone la nomina dei coordinatori trovano comunque applicazione gli altri obblighi del committente definiti dalla norma (ad esempio la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa) e dalla giurisprudenza (ad esempio mancata informazione sui rischi, ingerenza, ecc.).
2) Nel documento del Coordinamento delle Regioni sul titolo VIII, approvato il 12.11.2009, al punto 1.15, si legge, Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 21, DLgs.81/2008. L’art. 21 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 riguarda i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Si osservi che l’art. 21 non si applica nel caso di imprese che occupano anche solo familiari, ma che non ricadono nell’ambito dell’art. 230-bis cc, così come non si applica ai lavoratori dipendenti o equiparati presenti a qualunque titolo nelle imprese agricole, industriali o commerciali. Per le imprese ed i soggetti indicati all’art. 21 gli unici obblighi previsti riguardano:
a. - l’utilizzo di attrezzature di lavoro sicure come da Titolo III del DLgs.81/2008;
b. - disporre e utilizzare DPI adeguati (e quindi anche i DPI uditivi nel caso di lavori rumorosi);
c. - munirsi di tessera di riconoscimento da utilizzarsi in occasione di lavori in appalto o subappalto.
A stretti termini di legge le imprese ed i soggetti indicati in tale articolo non sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione di alcun rischio né ad effettuare la sorveglianza sanitaria e la formazione/informazione che potranno invece essere richiesti sulla base di accordi privati (anche se promossi da obblighi legislativi), ad es. dai committenti.
Si può confermare o si deve rivedere la precedente risposta fornita dal dott. Guariniello, secondo la quale l’art. 21 non fa alcuno “sconto” sugli adempimenti nei confronti dei lavoratori subordinati, ma solo nei confronti del titolare dell’impresa.
Come già affermato in precedenza il Dott. Guariniello ribadisce che l’art. 3 del DLgs 81/08 definisce, in generale, quali soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la disposizione del comma 12 stabilendo che: Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21” , indica quale tutela debba essere riservata a tali soggetti. L’ipotesi secondo la quale l’attività di “artigiano”, che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15), escluda gli obblighi di datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori subordinati, a favore del più limitato obbligo di applicazione del solo art. 21, è priva di fondamento. Nel suo ruolo di datore di lavoro, “l’artigiano” deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera all’interno della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve applicare le disposizioni di cui all’art. 21.
Si ipotizza di inviare una segnalazione al Coordinamento delle Regioni perchè tale aspetto venga meglio chiarito nelle citate linee guida
Il verbale della riunione tenutasi 12 aprile 2010 (formato PDF, 256 kB).
Fonte: SNOP.
1) L’art. 90 comma 3 DLgs 81/2008 richiede la designazione del coordinatore per la progettazione al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Quali sono le condizioni che consentono al committente di prevedere legittimamente di affidare tutti i lavori a lavoratori autonomi? Quali comportamenti adottare alla luce della- Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV - Pres. Brusco – Est. D’Isa – P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M. con la quale si è affermato che il committente è tenuto a designare i coordinatori per la sicurezza nei cantieri in cui si trovino ad
operare da soli più lavoratori autonomi ?
Il Dott. Guariniello ha chiarito che laddove l’art. 90 comma 3 del DLgs 81/08 fa discendere l’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici…” nel computo delle imprese esecutrici non possono essere conteggiati anche i lavoratori autonomi. Infatti, anche se la definizione di impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lettera i-bis) non chiarisce questo aspetto, in questo caso, si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso annoverare tra soggetti da computare i lavoratori autonomi in quanto gli stessi non vengono espressamente citati, mentre in altri passi della norma (si veda per tutti l’art. 90, comma 7) il legislatore ha espressamente richiamato in modo disgiunto le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Da ciò si ricava che se la volontà del legislatore fosse stata quella di conteggiare anche il lavoratori autonomi si sarebbe espresso chiaramente in questo senso.
D’altra parte la Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Cassazione Sezione IV – pur giudicando su una fattispecie, invero poco chiara, che riguardava due lavoratori autonomi non si pone la specifica questione e quindi, al di la del giudizio finale, non afferma un principio contrario a quanto sopra indicato.
Per quanto riguarda la previsione che il committente deve compiere al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, circa il numero di imprese di sui si prevede la presenza in cantiere, si deve senz’altro trattare di una “previsione ragionevole” rispetto all’importanza dei lavori da eseguire, ma è evidente come la prova di una previsione “irragionevole” porti gli organi inquirenti a muoversi su un terreno insidioso, dovendosi dimostrare attraverso elementi oggettivi che non era possibile prevedere che i lavori potessero essere eseguiti da una sola impresa e/o da lavoratori autonomi.
Giova ricordare che anche nei casi in cui la norma non impone la nomina dei coordinatori trovano comunque applicazione gli altri obblighi del committente definiti dalla norma (ad esempio la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa) e dalla giurisprudenza (ad esempio mancata informazione sui rischi, ingerenza, ecc.).
2) Nel documento del Coordinamento delle Regioni sul titolo VIII, approvato il 12.11.2009, al punto 1.15, si legge, Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 21, DLgs.81/2008. L’art. 21 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 riguarda i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Si osservi che l’art. 21 non si applica nel caso di imprese che occupano anche solo familiari, ma che non ricadono nell’ambito dell’art. 230-bis cc, così come non si applica ai lavoratori dipendenti o equiparati presenti a qualunque titolo nelle imprese agricole, industriali o commerciali. Per le imprese ed i soggetti indicati all’art. 21 gli unici obblighi previsti riguardano:
a. - l’utilizzo di attrezzature di lavoro sicure come da Titolo III del DLgs.81/2008;
b. - disporre e utilizzare DPI adeguati (e quindi anche i DPI uditivi nel caso di lavori rumorosi);
c. - munirsi di tessera di riconoscimento da utilizzarsi in occasione di lavori in appalto o subappalto.
A stretti termini di legge le imprese ed i soggetti indicati in tale articolo non sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione di alcun rischio né ad effettuare la sorveglianza sanitaria e la formazione/informazione che potranno invece essere richiesti sulla base di accordi privati (anche se promossi da obblighi legislativi), ad es. dai committenti.
Si può confermare o si deve rivedere la precedente risposta fornita dal dott. Guariniello, secondo la quale l’art. 21 non fa alcuno “sconto” sugli adempimenti nei confronti dei lavoratori subordinati, ma solo nei confronti del titolare dell’impresa.
Come già affermato in precedenza il Dott. Guariniello ribadisce che l’art. 3 del DLgs 81/08 definisce, in generale, quali soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la disposizione del comma 12 stabilendo che: Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21” , indica quale tutela debba essere riservata a tali soggetti. L’ipotesi secondo la quale l’attività di “artigiano”, che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15), escluda gli obblighi di datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori subordinati, a favore del più limitato obbligo di applicazione del solo art. 21, è priva di fondamento. Nel suo ruolo di datore di lavoro, “l’artigiano” deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera all’interno della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve applicare le disposizioni di cui all’art. 21.
Si ipotizza di inviare una segnalazione al Coordinamento delle Regioni perchè tale aspetto venga meglio chiarito nelle citate linee guida
Il verbale della riunione tenutasi 12 aprile 2010 (formato PDF, 256 kB).
Fonte: SNOP.
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