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Decreto palchi: l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008

Decreto palchi: l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Committenti di lavori edili

02/03/2015

Un documento presenta chiarimenti sul decreto interministeriale del 22 Luglio 2014 relativo alla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici. Focus sull’applicazione del Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Milano, 2 Mar - Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, continuiamo la pubblicazione dei “Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ASL Milano. Dopo aver parlato, nella prima parte, della gestione dei rischi derivati dalle interferenze, ci soffermiamo oggi in particolare sull’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008. Le altre parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.
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L’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008
 
Per tenere conto delle “particolari esigenze” di settore, individuate puntualmente all’articolo 2 del decreto [1] [il decreto interministeriale 22 Luglio 2014, ndr], l’articolo 3 descrive come le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 trovino applicazione ai lavori svolti negli spettacoli, mentre il successivo articolo 4 provvede ad una analoga regolamentazione rispetto al Capo II (lavori in quota).
 
Il decreto ha operato in questo caso con due distinte modalità semplificatorie; innanzitutto sono indicate quelle disposizioni (di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) che non trovano più applicazione nei cantieri per spettacoli, in quanto assolutamente non pertinenti all’attività svolta. Tra queste si segnala:
 
- abolizione dell’obbligo per il committente di prendere in considerazione, in fase di progettazione dell’opera, il Fascicolo Tecnico dell’Opera. Di conseguenza viene abrogato l’obbligo per il CSP di redazione di tale documento;
 
- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di indicare sul cartello di cantiere i nominativi del CSP e del CSE;
 
- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo riportante gli estremi dei numeri di iscrizione ad INAIL, INPS e casse edili ed il CCNL stipulato;
 
- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di inviare copia della notifica preliminare, DURC delle imprese esecutrici e una dichiarazione di assolvimento degli obblighi di cu all’articolo 90, comma 9, lettere a) e c), d.lgs. n. 81/2008, all’amministrazione concedente il titolo abilitativo;
 
- abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza di PSC, FTO o notifica preliminare;
 
- abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità di non nominare il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ai 100.000 €.
 
Altre disposizioni sono state rimodulate per consentire un’ottimale applicazione nel settore in trattazione e, in particolare:
 
- ai fini dell’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 il PSC ed i POS devono essere messi a disposizione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’inizio dei lavori e non più almeno 10 giorni prima del loro avvio;
 
- è stata introdotta la possibilità per le maestranze di individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo;
 
- il decreto puntualizza che l’opera temporanea non necessita di opere provvisionali, ovvero ponteggi e simili, per la realizzazione delle stesse, qualora tale opera garantisca idoneo sostegno per i lavoratori. Seppur il decreto non definisca nel dettaglio le caratteristiche richieste alle opere temporanee per risultare idonee al sostegno degli operatori, si può intendere idonea a tale scopo una dichiarazione redatta da professionista abilitato a norma di legge circa la resistenza ai carichi statici e dinamici dovuti sia al peso degli operatori che intervengono durante l’allestimento ma anche ad una loro eventuale caduta dalla struttura, trattenuta da sistemi anticaduta. In altre parole le opere temporanee oltre a sostenere il peso di tecnologie e operatori, devono disporre di punti di ancoraggio per DPI anticaduta;
 
- il decreto identifica inoltre, senza entrare nel merito, la necessità di un’eventuale ulteriore formazione ed informazione specifica, aggiuntiva rispetto al corso per ponteggisti, quelle tipologie di lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee. Si ritiene che tale ulteriore formazione sia sempre da prevedere; ciò in considerazione del fatto che, seppur nel montaggio di un palco vengano impiegati anche elementi multidirezionali (simili a quelli impiegati per il montaggio dei ponteggi), le tecniche costruttive utilizzate siano del tutto particolari e specifiche, differenziandosi notevolmente da quelle previste nel programma formativo dei corsi per ponteggisti. I contenuti e la durata di tale ulteriore formazione sono a discrezione e responsabilità del datore di lavoro. In ogni caso, la formazione deve risultare adeguata e sufficiente (scaff e arrampicatori);
 
- per quanto riguarda i lavoratori impiegati in attività che prevedono il posizionamento mediante funi il decreto prevede la necessità di una ulteriore, eventuale formazione che vada oltre il livello base rappresentato dal “Corso Funi”. Anche in tale caso, il decreto non definisce quali siano i requisiti di questa ulteriore formazione né la sua durata minima. Senza voler definire in questa sede il profilo professionale del personale impiegato in tali lavorazioni, nel settore dello spettacolo questi lavoratori sono i rigger.
 
Il rigger è colui che tra le sue attività principali in quota installa paranchi ad uso scenotecnico (motori), realizzando l’esatto punto di appendimento [2].  Egli provvede inoltre alla messa in sicurezza dei carichi sospesi.
 
Tale lavoratore deve possedere competenze professionali di altissimo contenuto tecnologico ma anche di “progettazione”; deve, inoltre, essere in grado di impiegare correttamente tecniche di lavoro in quota che differiscono dalle comuni procedure operative impiegate in altri settori (ad esempio edilizia, manutenzione e pulizia in altezza e così via).
 
Pertanto, è auspicabile che le competenze appena descritte trovino riscontro e attestazione in appositi percorsi formativi riconosciuti, tenuto conto che l’attuale percorso formativo per lavorazione su funi (il c.d. “Corso Funi”) è condizione essenziale ma non sufficiente, che dovrà dunque essere implementata a cura del datore di lavoro.
 
Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”, documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55 MB).
 
 
 
 RPS


[1] Il quale le identifica come segue:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
[2] In base al layout redatto dal capo rigger e validato dal tecnico-progettista abilitato.


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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/03/2015 (09:51:13)
Chissà perchè siamo l'unico Paese della UE che s'è inventato l'applicazione della direttiva cantieri 92/57/CEE al montaggio dei palchi mentre nel resto d'Europa, la gestione di tali attività avviene esclusivamente tramite l'applicazione dell'art. 6 comma 4 della direttiva 89/391/CEE, recepito con l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994 ed "aggiornato" con l'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008.
Rispondi Autore: Roberto Delfanti - likes: 0
02/03/2015 (15:27:26)
Una cosa non mi è chiara: chi è il Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/03/2015 (15:47:28)
Basta leggersi l'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n° 81/2008.
E' il soggetto che il committente può incaricare (è quindi una facoltà e non un obbligo del committente) per svolgere i compiti che la legge gli attribuisce (al committente).
Rispondi Autore: Mario Bonelli - likes: 0
05/03/2015 (19:05:20)
Interessante documento. Credo che l'applicazione delle disposizioni del Titolo IV sia un valido metodo per gestire al meglio questi eventi. D'altronde anche in UK, con le ultime Olimpiadi, hanno applicato la direttiva cantieri agli eventi e cosi sarà per il futuro. In USA le cose non cambiano, le recente guide dell'ESA lo dimostrano, seppur con le differenze di "mentalità". A parte poche eccezioni anche nel resto d'Europa la gestione "cantieristica" prevale. Ora basta "solo" cambiare la mentalità e le brutte vecchie abitudini di alcuni habitué...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/03/2015 (19:59:54)
Tutti i lavori per le Olimpiadi di Londra sono stati gestiti con l'applicazione del loro provvedimento di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE (The Construction (Design and Management) Regulations 2007).

Solo che lì è stata una scelta episodica legata al fatto che diventava difficile se non impossibile differenziare tra strutture fisse e temporanee montabili/smontabili per un evento come quello delle Olimpiadi.

Invece, non mi risulta che essi abbiano deciso di applicare sistematicamente la direttiva cantieri al montaggio dei palchi per gli spettacoli con nomina di CSP/CSE, redazione dell'equivalente del PSC, ecc..

In altre parole non chiedono a Bruce Springsteen di applicare per il montaggio del suo palco, per uno o due concerti a Londra, le "The Construction (Design and Management) Regulations 2007".

Mi risulta invece che applichino le specifiche regole di HSE (Health & Safety Executive) per le TDS e cioè le "Temporary Demountable structures".

A queste sono collegate le:
- Identification of safety good practice in the construction and deconstruction of temporary demountable structures
- A Suggested model for the safe management of temporary structures.

Si tratta di procedure e best practice preparate da HSE con il supporto delle aziende del settore.

Basta andare sul sito di HSE per trovarle.

E' quello che, dopo aver stabilito regole chiare per l'accesso e la permanenza sul mercato delle imprese del settore e per la formazione del personale, avremmo dovuto fare in Italia invece che incasinarci con l'estensione del capo I del Titolo IV anche a realtà operative molto diverse da un cantiere edile.

Del resto basterebbe andare a guardare le cause degli ultimi tre infortuni mortali avvenuti (Trieste, Reggio Calabria e Milano) per verificare che pur con un PSC, con i POS e con un CSE a fare da caprio espiatorio (a RC c'era), l'evento non si sarebbe evitato.
Rispondi Autore: Mario Bonelli - likes: 0
05/03/2015 (23:33:33)
Come detto i recepimenti delle direttive comunitarie nei paesi anglosassoni sono stati fatti secondo la "mentalità" anglosassone. Ma ogni produzione britannica , e non solo Bruce P, che tra l'altro impiega un palco medio e concettualemte semplice, progettato già da anni e altresì privo di automation di rilievo, ha al seguito un H&S coordinator il quale redige il "loro" PSC del tour/evento. Ogni impresa poi presenta il proprio risk assessment e method statement etc. Situazione che si sta puntualmente verificando anche per le costruzioni in Expo 2015. In altre parole se si va a vedere nel dettaglio come le "guide" anglosassoni disciplinano l'organizzazione degli eventi si troveranno parecchie similitudini alla nostra regolamentazione, naturalmente con le dovute differenze date da un contesto sociale differente. Identico discorso vale per le produzioni USA.
Rispondi Autore: Mario Bonelli - likes: 0
05/03/2015 (23:43:18)
Venendo alla sostanza credo che lavori del genere dove nel giro di poche ore vengono montate e smontate in molteplici venue strutture che arrivano a superare anche i 20 metri, alle quali sono applicate carichi sospesi importanti e ancor più importanti impianti, con il contemporaneo impiego di centinaia di lavoratori che afferiscono a decine di imprese diverse e interferenti , non possano che essere gestite con le misure di coordinamento del titolo IV. Se non voler stravolgere l'intero ordinamento legislativo italiano e ripartire da zero con regolamentazioni ispirate al mondo anglosassone...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/03/2015 (12:14:47)
Bonelli,
qui nessuno sta mettendo in dubbio che sia necessaria un’attività di coordinamento per l’approntamento delle strutture per gli spettacoli.
Quello che sostengo è che così come abbiamo recepito in Italia la direttiva cantieri, essa non è lo strumento giusto, anche con gli aggiustamenti del “Decreto Palchi”, per gestire la sicurezza sul lavoro durante l’approntamento dei palchi per gli spettacoli.
In Italia, il provvedimento di recepimento della direttiva cantieri ha solo creato un capro espiatorio nel CSE il quale si trova ad essere coinvolto, a prescindere, per qualunque reato d’evento capiti ad un qualsiasi lavoratore operante in cantiere anche se l’evento nulla ha a che vedere con rischi interferenza. Il 90% dei procedimenti giudiziari aperti presso i Tribunali che vedono coinvolti i CSE, sono centrati su violazioni di obblighi propri dell’imprese attribuendo al primo di non aver verificato l’applicazione del PSC e delle procedure di lavoro, di non aver verificato l’idoneità del POS, ecc., ecc..
In Italia legiferiamo solo sotto spinte emozional – emergenziali.
La modifica dell’art. 88 del D. Lgs. n° 81/2008 da cosa è stata provocata?
Da tre infortuni mortali.
A Reggio Calabria ha ceduto, sotto il carico esistente, il piano d’appoggio (parquet del palazzetto dello sport) ed è crollata la struttura. Anche a Trieste è crollata la struttura durante il montaggio. A Milano, nella fase di spostamento di alcuni elementi del palco, un facchino è stato travolto da questi che si sono ribaltati all’interno di un montacarichi. Il resto degli infortuni sono dovuti a cadute dall’alto, a caduta di gravi dall’alto (casse, fari, ecc.). Su quest’ultima causa c’è già la Circolare n. 1689/2011 del Ministero dell’Interno – Dip. dei VVF, dove si definiscono i criteri per la verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi. Nominare un CSP/CSE, redigere un PSC, ecc., avrebbe potuto evitare questi eventi? E’ compito del CSE verificare se il calcolo della struttura da realizzare, tenendo conto dei sovraccarichi, è corretto? Oppure è necessaria una maggiore attenzione e serietà professionale da parte degli attori già esistenti cominciando dagli organizzatori degli eventi, passando dagli strutturisti coinvolti ed arrivando alla catena di appalti e subappalti?
All’Expo si è fatta la stessa scelta che si è fatta per Londra 2012 per gli stessi motivi che ho indicato nei precedenti post.
Se in Italia avessimo recepito la direttiva cantieri così come l’hanno recepita in Gran Bretagna, nessun problema, con qualche piccolo aggiustamento, ad applicarla anche al montaggio/smontaggio dei palchi per gli spettacoli.
Già nel 1994 avevano recepito la direttiva cantieri (ho avuto modo di applicarla quando ho lavorato in GB per dei grossi cantieri per il recupero e trasformazione dei docks sul Tamigi).
In fase di progettazione, viene nominato l’equivalente del nostro CSP (può essere anche persona giuridica) che non redige un vero e proprio piano di sicurezza ma definisce le scelte progettuali, organizzative e di coordinamento in materia di sicurezza che saranno integrate nel vero e proprio progetto dell’opera e le comunica agli appaltatori invitati a presentare offerta. Per questi motivi lavora a strettissimo contatto con i progettisti e, in genere appartiene al team della progettazione.
In fase di esecuzione, l’equivalente del CSE è l’appaltatore a cui la legge inglese attribuisce il compito di coordinare le attività lavorative, cooperare con gli altri appaltatori, ecc., ecc.. In questa fase è l’appaltatore che predispone l’equivalente del nostro PSC, sviluppando lo studio predisposto in fase di progettazione.
La gestione operativa dell’esecuzione dell’opera, compresa la sicurezza sul lavoro, rimane nelle mani dell’appaltatore principale.
Quindi, l’attività di coordinamento è nelle mani di gestisce l’attività esecutiva come è logico che sia.
Infatti, l’approccio è lo stesso nel settore dei Palchi e degli Spettacoli e non è un caso, come dice lei Bonelli, che ogni produzione anglosassone abbia al seguito chi si occupa di sicurezza sul lavoro che ha il compito di gestire le attività di coordinamento di concerto con le imprese a vario titolo presenti.
In termini di attribuzione di posizioni di garanzia, in caso di reato d’evento, tra Italia e Gran Bretagna ma anche Francia, Germania, ecc., siamo su pianeti se non su galassie diverse. E questo non dipende certo dal fatto che nei Paesi anglosassoni si operi in regime di common law.
Per quanto riguarda le responsabilità a seguito di un evento che comporta l’apertura di un provvedimento giudiziario, ex artt. 589 o 590 cp, la nomina di un CSP/CSE non farà altro che aggiungere un altro soggetto da coinvolgere con un’altra compagnia assicurativa chiamata a risarcire il danno (saranno contente le Assicurazioni visto che il risarcimento sarà suddiviso con un’altra compagnia).
Nei casi dei crolli citati a TS, RC e MI, quale era la condotta penalmente esigibile da parte del CSE?
Cosa avrebbe potuto fare per evitare l’evento? Sostituirsi allo strutturista e verificare, come detto prima la correttezza dei calcoli? Verificare personalmente se il posizionamento degli elementi smontati fosse stabile?
In concreto non servono né CSP e né CSE ma un soggetto che operando per conto di chi organizza e produce l’evento a tutto tondo coordini e diriga tutte le attività di montaggio e smontaggio ivi compresa la sicurezza sul lavoro. Ecco perché sostengo che il modello più idoneo sia quello che si avvicina più all’art. 26 che al Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.
Entrambi i modelli si occupano di coordinamento ma la direttiva cantieri 92/57/CEE è pensata per il settore delle costruzioni e non per quello dei palchi per gli spettacoli (basta andare a leggere i “considerando” della citata direttiva”).
In Italia siamo un Paese dove si chiede di scrivere ciò che si dovrebbe fare senza poi controllare che ciò sia stato fatto; in altri Paesi UE, si chiede di fare, senza scrivere qualunque cosa, e poi si controlla che ciò sia stato fatto.
In conclusione, è mia opinione che sia necessario, per prima cosa, far intervenire lo Stato per “regolare” il settore sotto gli aspetti contrattuali ed organizzativi (criteri d’accesso al mercato da parte di soggetti imprenditoriali qualificati) e solo dopo legiferare riguardo le norme da far applicare ….. magari pensando proprio a qualcosa di molto specifico ma creato mettendo intorno ad un tavolo tutti gli attori e non solo chi di sicurezza sul lavoro se ne occupa solo per ruolo istituzionale.
In queste discussioni, anche fatte in convegni e conferenze, ho trovato sempre due correnti di pensiero: quelli che come il sottoscritto chiedono un sistema di regole pensato specificatamente per il settore Palchi e Spettacoli e quelli che vedono nell’applicazione del Capo I del Titolo IV la soluzione per gestire la sicurezza in queste particolari attività.
I primi provengono quasi sempre dal settore dell’ingegneria civile ed impiantistica dove applicano il capo I del Titolo IV in cantieri ed impianti industriali mentre i secondi operano in società specializzate che si occupano quasi esclusivamente di sicurezza sul lavoro nel settore Palchi e Spettacoli oppure sono funzionari di enti di vigilanza.
Lei, Bonelli, dove si colloca?

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