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Ispezioni e sicurezza
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Con la Circolare n.45/2006 del 23 ottobre 2006, l’Inail ha fornito indicazioni operative in merito all’art. 36 bis del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. con Legge 248/2006), riguardante misure per il contrasto al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare in particolare affronta i seguenti temi: provvedimento di sospensione dei lavori, tessera di riconoscimento o registro per il personale occupato nei cantieri edili, comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzioni amministrative e civili per il lavoro nero, requisiti per lo sconto edile.
Riguardo alla maxisanzione amministrativa, ad esempio, la circolare precisa che “La norma [ Art. 36 bis, comma 7] modifica la “maxisanzione” per il lavoro nero introdotta nel 2002 [Art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002 convertito nella Legge n. 73/2002] , prevedendo che “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascun giornata di lavoro effettivo”.
Le novità, rispetto alla formulazione del 2002, non si limitano solo alla misura della sanzione (secondo la previgente normativa la violazione era punita con una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare) ma riguardano anche l’ambito soggettivo di applicazione, nonché la competenza all’irrogazione.
Sotto il primo profilo, infatti, la dizione “impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture…” contenuta nel precedente testo[ Art. 3 c.3 Decreto Legge n. 12/2002 convertito nella Legge n. 73/2002] è stata sostituita con la seguente “l’impiego di lavoratori …”.
Questo significa che è da considerare lavoratore “ in nero”, ai fini dell’applicazione della sanzione, non soltanto il lavoratore subordinato non registrato sui libri paga e matricola o di cui non si sia comunicata l’assunzione, ma anche il para-subordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali, in quanto non risultanti da alcuna “documentazione obbligatoria” (ad esempio mancata iscrizione alla Camera di Commercio).
E’ stata altresì modificata la competenza ad irrogare la sanzione, prima riferita all’Agenzia delle Entrate e riservata ora alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle quali compete sia la contestazione della violazione che l’eventuale ordinanza ingiunzione.”
La circolare è consultabile qui.
Con la Circolare n.45/2006 del 23 ottobre 2006, l’Inail ha fornito indicazioni operative in merito all’art. 36 bis del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. con Legge 248/2006), riguardante misure per il contrasto al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare in particolare affronta i seguenti temi: provvedimento di sospensione dei lavori, tessera di riconoscimento o registro per il personale occupato nei cantieri edili, comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzioni amministrative e civili per il lavoro nero, requisiti per lo sconto edile.
Riguardo alla maxisanzione amministrativa, ad esempio, la circolare precisa che “La norma [ Art. 36 bis, comma 7] modifica la “maxisanzione” per il lavoro nero introdotta nel 2002 [Art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002 convertito nella Legge n. 73/2002] , prevedendo che “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascun giornata di lavoro effettivo”.
Le novità, rispetto alla formulazione del 2002, non si limitano solo alla misura della sanzione (secondo la previgente normativa la violazione era punita con una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare) ma riguardano anche l’ambito soggettivo di applicazione, nonché la competenza all’irrogazione.
Sotto il primo profilo, infatti, la dizione “impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture…” contenuta nel precedente testo[ Art. 3 c.3 Decreto Legge n. 12/2002 convertito nella Legge n. 73/2002] è stata sostituita con la seguente “l’impiego di lavoratori …”.
Questo significa che è da considerare lavoratore “ in nero”, ai fini dell’applicazione della sanzione, non soltanto il lavoratore subordinato non registrato sui libri paga e matricola o di cui non si sia comunicata l’assunzione, ma anche il para-subordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli enti previdenziali, in quanto non risultanti da alcuna “documentazione obbligatoria” (ad esempio mancata iscrizione alla Camera di Commercio).
E’ stata altresì modificata la competenza ad irrogare la sanzione, prima riferita all’Agenzia delle Entrate e riservata ora alle Direzioni Provinciali del Lavoro, alle quali compete sia la contestazione della violazione che l’eventuale ordinanza ingiunzione.”
La circolare è consultabile qui.
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