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Trattamento del contante in banca e in posta: disposizioni dalla Banca d’Italia
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Nuove disposizioni per le banche e per Poste italiane per i controlli di autenticità delle banconote. Con un provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, la Banca d’Italia, prescrive come devono essere effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso Bancomat o apparecchiature di ricircolo.
Il provvedimento prevede che le banche e Poste Italiane assicurino che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto.
Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso Bancomat o apparecchiature di ricircolo, “debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. […]”.
In deroga a questa disposizione, le banche e le Poste italiane, “in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso gli intermediari [banche o Poste Italiane] danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia, indicando la natura dell'evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.”
Un’altra deroga è prevista per i piccoli sportelli. “Gli intermediari [ banche o Poste italiane ] che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, […], alimentare gli sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.”
Successivamente la Banca D’Italia comunicherà i criteri che devono essere osservati dal “personale esperto” che effettua le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote .
Il testo integrale del documento è consultabile in Banca Dati.
BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006 Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.
Il provvedimento prevede che le banche e Poste Italiane assicurino che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto.
Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso Bancomat o apparecchiature di ricircolo, “debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. […]”.
In deroga a questa disposizione, le banche e le Poste italiane, “in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso gli intermediari [banche o Poste Italiane] danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia, indicando la natura dell'evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.”
Un’altra deroga è prevista per i piccoli sportelli. “Gli intermediari [ banche o Poste italiane ] che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, […], alimentare gli sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.”
Successivamente la Banca D’Italia comunicherà i criteri che devono essere osservati dal “personale esperto” che effettua le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote .
Il testo integrale del documento è consultabile in Banca Dati.
BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006 Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.
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