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RISCHIO RAPINA: INGIUSTO IL LICENZIAMENTO SE MANCANO LE MISURE DI SICUREZZA

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Banche e vigilanza

28/11/2005

La Corte di Cassazione ha ritenuto giustificata l’astensione dal lavoro di un dipendente per reazione alla mancanza di misure di sicurezza contro le rapine.

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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21479 (disponibile in banca dati per gli abbonati) del 7 novembre 2005, ha affermato che può ritenersi giustificato il comportamento del casellante autostradale che si assenta dal lavoro per reazione alla mancanza di misure di sicurezza contro le rapine.

Il casellante della società Autostrade in servizio presso il casello di Castelletto Ticino, avendo subito tra i mesi di giugno e luglio 2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno notturno, aveva chiesto inutilmente alla società datrice di lavoro l'adozione di misure idonee a garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti al casello e, quindi, dopo avere del pari inutilmente diffidato la società, aveva comunicato di volersi astenere dal lavoro con diritto alla retribuzione a decorrere dal 15 ottobre 2000, ricevendo come risposta la contestazione dell'assenza ingiustificata e l'intimazione del licenziamento.

 

La Corte ha sentenziato che con riferimento al contratto di lavoro l’ipotesi del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 della legge 300/70 per giusta causa o giustificato motivo, non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto a osservare a tutela dell’integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e se quest’ultimo, prima dell’inadempimento secondo gli obblighi di correttezza, informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore.

 

A essere interpretate due norme chiave: l'articolo 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di mettere al riparo i lavoratori da ogni rischio e di preservare l'ambiente di lavoro e l'articolo 1460 c.c. concernente le cosiddette eccezioni all'inadempimento contrattuale.

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