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Sui compensi per le verifiche del carrello semovente telescopico

Sui compensi per le verifiche del carrello semovente telescopico

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Categoria: Attrezzature e macchine

21/06/2016

Alcune incongruenze sulle tariffe per i compensi delle verifiche prime e successive del carrello semovente telescopico. La tariffa agevolata è più conveniente per l’utente o per il verificatore? Di M. Trolli.

Pubblichiamo la seconda parte del contributo di un nostro lettore, l’ing. Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche Impiantistiche) che analizza le incongruenze relative alle tariffe per i compensi delle verifiche prime e successive del carrello semovente telescopico.
 

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Le tariffe per i compensi delle verifiche prime e successive del carrello semovente telescopico: esistono delle incongruenze che richiedono di esser chiarite quanto prima.
A seguito della promulgazione del DM 11/04/2011, così come previsto al punto 3 dell’art. 3, il MLPS emette il 29/11/2012 un decreto che determina le tariffe, da aggiornare ogni due anni, da applicare per le prime verifiche e quelle successive alla prima di tutte le attrezzature di lavoro, unificando quindi i molteplici criteri di pagamento che fino a quel momento erano stati adottati dall’Ispesl e dalle varie ASL/Arpa sul territorio nazionale.
Finalmente quindi, dal 29 novembre 2012, nelle periodiche tabelle dei compensi per le verifiche suddette, il MLPS riserva una parte consistente di una tabella (la 1B per l’edizione più aggiornata che è per ora quella del 2014) solo ai carrelli semoventi telescopici, con tanto di distinzione delle due tipologie (fisso o girevole) e, per ciascuna di queste, specifica le loro peculiari caratteristiche conseguenti all’adozione dei diversi accessori intercambiabili. Evidenzia poi la possibilità di applicare una tariffa cumulativa di verifica per i due tipi di carrello “dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone”.
Ma come trattare i sollevatori verificati nel pregresso, frequentemente ognuno con due o più verbali, ad esempio uno rilasciato come autogru e un altro come ponte sviluppabile, a volte entrambi con una matricola unica, a volte con matricole diverse?
 
Accortosi di questa lacuna, il MLPS ricorre nel 2013, con l’intenzione di colmarla, alla classica circolare esplicativa, nel nostro caso la n. 18 del 23/05/2013 che al punto 3 recita testualmente:
 
“Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
.   sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
.   sollevamento persone con cestello/piattaforma;
tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11, il numero dei matricola è assegnato alla macchina base.
 
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all’INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/Arpa), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.
 
Esaminiamo brevemente il testo della circolare qui sopra riportato.
Per la parte riguardante le diverse matricole assegnate allo stesso carrello semovente telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, la circolare dispone che il datore di lavoro debba farle unificare dall’INAIL mediante l’invio all’ente del modello di messa in servizio del carrello specificando tutti gli accessori di cui è dotato. La procedura è assolutamente condivisibile se il carrello deve ancora esser sottoposto ad una prima verifica. Un po’ meno condivisibile e non affatto chiara è la procedura nel caso il carrello sia già stato sottoposto a precedenti prime o seconde verifiche per ogni suo assetto, e quindi possibilmente anche “omologato” con verbali di verifica d’esercizio, sotto un’unica matricola, solo specificando in ciascun verbale di verifica se il carrello telescopico è stato trattato come autogru e/o come ponte sviluppabile e/o come carrello (sollevatore) telescopico dotato di un determinato accessorio.
In effetti il testo della circolare in questione, prendendo in considerazione unicamente l’ipotesi che un solo carrello abbia diverse matricole e non quella che lo stesso carrello possa esser stato verificato nel pregresso con una sola matricola e più verbali, parrebbe “esentare” il datore di lavoro dall’inviare ad INAIL un modello di nuova messa in servizio, non essendoci da modificare niente dal momento che per il carrello multifunzione esiste una sola inequivocabile matricola.
Tanto più in questo caso potrebbe apparire legittimo lasciare le cose come stanno se si leggono le ultime tre righe del punto 3 della circolare che affermano che i carrelli già verificati, per i quali (logicamente) non saranno necessarie le prime verifiche, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, che significa continuare ad eseguire seconde verifiche con più verbali a seconda degli accessori disponibili per lo stesso carrello.
Tale presunta legittimità potrebbe ritenersi ancora più fondata per il fatto che lo stesso INAIL dà l’alternativa in una prima verifica di compilare una sola scheda tecnica per ogni carrello dotato di accessori multifunzionali o di “procedere alla compilazione di tre distinte schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per apparecchi di sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili sviluppabili su carro, purché si indichi comunque su tutte la medesima matricola, ossia quella assegnata al carrello semovente.” (pag. 25 delle già citate Istruzioni INAIL per la prima verifica dei carrelli telescopici).
Quindi, o la disposizione è in contrasto con la possibilità di più verifiche successive alla prima di uno stesso carrello con una sola matricola (a seconda del suo allestimento coi diversi accessori) o, più pragmaticamente, la disposizione consente di redigere le tre diverse schede tecniche di uno stesso carrello in quanto la percentuale che INAIL incassa per ogni scheda tecnica è nulla, non comportando – incredibilmente – la redazione di una scheda tecnica alcun costo per l’utente.
Nel caso menzionato non pare poi determinante né illuminante sul da farsi il fatto che INAIL metta a disposizione di chi deve trasmettere telematicamente alla banca dati gestita dall’ente i registri informatizzati delle verifiche delle attrezzature di lavoro eseguite trimestralmente sul territorio nazionale dai soggetti abilitati (punto 4.3 dell’Allegato III del DM 11 aprile 2011), solo un’unica possibilità di verifica per ogni matricola. Ad ogni matricola si dovrebbe far corrispondere un’unica tariffa conforme alle caratteristiche del carrello date dagli accessori con cui lo stesso può o non può esser allestito e questo per determinare la percentuale che lo stesso INAIL deve trattenere d’ufficio su ogni verifica (punti 1 e 2c dell’art. 3 del DM 11 aprile 2011). Non si capisce perché a questo punto, negli elenchi trasmessi dai soggetti verificatori ad INAIL, non si possa far corrispondere ad una sola matricola assegnata ad un carrello diverse tariffe variabili a seconda delle varie configurazioni assunte dal carrello, verificato quindi tante volte quante sono i suoi  accessori nel segno della continuità della procedura (non abrogata né dalla circolare MLPS né da INAIL) adottata nel previgente regime delle verifiche periodiche successive.
 
Fra le quattro voci tariffarie dove scegliere la verifica del carrello (contro una per la gru su autocarro) il Ministero ne mette a disposizione una “agevolata”. Ma è più conveniente per l’utente o per il verificatore?
Il MLPS vorrebbe con la procedura proposta nel punto 3 della circolare n. 18 su riportata “venire incontro all’utente” facendogli spendere meno con una tariffa “onnicomprensiva” per un solo verbale per carrello multifunzionale, ovvero verificato con tutti i suoi accessori, che seppur più alta delle altre singole tariffe relative ognuna ad una delle tre combinazioni possibili (solo mezzo, mezzo con accessorio per sollevamento cose, mezzo con accessorio per sollevamento persone), è senz’altro inferiore al costo della somma di anche solo due delle tre tariffe singole.
 
Sembrano d’obbligo a questo punto alcune osservazioni.
Innanzi tutto, come mai questa “politica” non è stata attuata dal MLPS anche nei confronti della gru installata su autocarro? Questa attrezzatura di lavoro infatti può esser dotata, alla stessa stregua del sollevatore telescopico, oltre che del tradizionale gancio, anche di altri accessori sia per il sollevamento cose, ad esempio il verricello a fune, sia per il sollevamento persone come il cestello. Di conseguenza è a tutti gli effetti una apparecchiatura multifunzionale che, per la maggior parte dei verificatori, è meritevole di diverse verifiche, con almeno un verbale per le prove eseguite sollevando materiale ed un verbale per quelle eseguite sollevando persone, entrambi contraddistinti da un’unica matricola se non due o più di due.
Sempre a proposito dei carrelli semoventi a braccio telescopico, nella parte della tabella delle tariffe dedicata dal MLPS alle verifiche (prime e successive) appare al primo posto, sia per quelli fissi sia per quelli girevoli, la voce relativa al mezzo base, dunque privo di accessori. E perché dovrebbe esser verificato come apparecchiatura di sollevamento un mezzo con questa configurazione? Essendo quanto mai improbabile che un datore di lavoro acquisti solo un mezzo base, ovvero un sollevatore con un braccio telescopico senza alcuna attrezzatura alla sua estremità che consenta di sollevare o spostare alcunché, ammettiamo pure che il mezzo in questione abbia come unico accessorio ad esempio le forche. Anche in questo caso il carrello elevatore semovente non sarebbe soggetto a verifica in quanto, in base al punto 7 della Circolare del MLPS n. 9 del 05/03/2013, <… esso non si configura come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” (UNI ISO 4306-1). >, disposizione che trae probabilmente origine dalla già citata Circolare Ispesl n. 70 del 12/08/1992 che, a proposito di “apparecchi a braccio telescopico” corredati solo da forche afferma la stessa identica cosa, facendo riferimento all’ormai abrogato D.P.R. 547/1955. Ma, se vogliamo, lo stesso concetto è ribadito anche dalle prime righe del punto 3 della Circolare MLPS n. 18 del 23/05/2013, già prima riportato per intero, dove si prevedono verifiche solo per < carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:
.   sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e Jib, con e senza argano),
.   sollevamento persone con cestello/piattaforma;>.
Quindi solo nel caso il carrello dovesse esser corredato da altri accessori, diversi funzionalmente dalle forche, diverrebbe verificabile, ma ricadrebbe in una delle tre voci tariffarie relative al sollevamento di materiali (SC) o di persone (SP) o di entrambi. 
Detto questo, ovvero sottolineata l’incongruenza delle voci tariffarie relative al solo carrello base, non verificabile anche se titolare di matricola (!), parliamo delle altre tre possibilità di verifica e quindi di applicazione delle tre corrispondenti tariffe ovviamente diverse per le due tipologie di carrello.
 
La quarta voce tariffaria, quella “onnicomprensiva” ideata per far risparmiare l’utente, si riferisce ad una verifica che, per esperienza diretta, è difficilmente attuabile nella realtà. Infatti è molto raro che un impresario tenga in cantiere la serie completa degli accessori per il sollevamento, compreso l’obbligatorio telecomando per il cestello, con cui allestire il carrello telescopico, elementi che purtroppo mai come in questi tempi sono diventati frequentemente oggetto di furti nei periodi in cui nel cantiere non si lavora (di notte per esempio o durante le festività). 
Anche ammesso che l’impresario, sfidando la sorte, tenesse in cantiere tutti gli accessori, con molta riluttanza dedicherebbe alle prove a cui sottoporre le varie configurazioni del suo carrello, che dovrebbero esser presentate tutte consecutivamente, le indispensabili diverse ore richieste da una verifica completa ed eseguita correttamente, seguendo ad esempio le istruzioni diffuse da INAIL per le prime verifiche (adottabili anche per le successive) e dalle ASL più qualificate nel settore delle verifiche (vedi, per citarne alcune, le “Istruzioni Operative” edite dal Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna o la “Lista dei controlli per carrelli semoventi” edita dalle ASL della Toscana).
 
E questo accade (non necessariamente solo per il carrello) anche in luoghi non così soggetti ai furti, nei magazzini per esempio o nelle officine, in quanto per il datore di lavoro il tempo necessario per le verifiche, bene o male, sottrae alla produzione diverse ore lavorative dell’apparecchiatura in esame e soprattutto impegna uno o più dipendenti che in quelle ore non rendono. Si dirà: ma il tempo impiegato per le verifiche delle apparecchiature di lavoro, qualsiasi durata abbia, non è da considerarsi mai uno spreco in quanto è a favore del “consolidamento” della sicurezza di tutti i lavoratori. Ragionamento ineccepibile che deve fare i conti però con la dura realtà di tutti i giorni, realtà che almeno attualmente non è delle più floride.
Effettivamente però, nel caso del nostro carrello multifunzionale, una sicurezza “garantita e quasi indolore” si potrebbe ottenere ugualmente se la verifica onnicomprensiva fosse almeno “dilazionata” in due tempi, da stabilire secondo le esigenze dell’utente, uno da dedicare alle prove per il sollevamento cose, l’altro a quelle per il sollevamento persone, con almeno due distinti verbali per le due tipologie, come accadeva, si rammenta, nel previgente regime delle verifiche periodiche.
 
Inoltre, senza fare il processo alle intenzioni a nessuno, né ai datori di lavoro né ai verificatori, senza due verbali che garantiscano formalmente le avvenute verifiche per le tue tipologie di sollevamento, è facile intravedere una “scorciatoia” che riduca di molto il tempo di verifica e che accontenti contemporaneamente i due soggetti in causa: ridurre le prove del carrello ad una sola, con l’accessorio montato al momento, e redigere un verbale “multifunzionale”. Di sicuro in tal esecrabile caso la prima delle prove che andrebbero nel dimenticatoio sarebbe quella della discesa in emergenza del cestello con manovra a mano, prova che già è scarsamente praticata da molti “buoni” verificatori per tutti i ponti mobili sviluppabili, di qualunque tipologia siano. Per inciso il sistema per il recupero in emergenza a mano del cestello viene spesso e volentieri dimenticato anche dagli enti formatori che, in base all’accordo fra Stato e Regioni del 22 febbraio 2012, dovrebbero invece trasmettere una formazione completa agli operatori di attrezzature per il lavoro.
 
Infine, tornando ai costi delle verifiche stabiliti dalle tabelle del MLPS, c’è da notare che il confronto economico fra l’importo risultante dalla somma delle due verifiche per carrello allestito per sollevamento cose e carrello allestito per sollevamento persone e l’importo della verifica onnicomprensiva, non dà poi una differenza così conveniente e rilevante, differenza che fra l’altro sarebbe da diluire in un anno. Per contro, la tariffa onnicomprensiva obbligherebbe qualche impresario datore di lavoro a sostenere una cifra più alta anche negli anni in cui gli accessori per il sollevamento cose o, viceversa, il cestello per le persone non venissero mai adoperati, per qualsiasi incontestabile motivo, sopra a tutti la carenza di lavoro, che darebbe ragione all’impresario di chiedere la sospensione della verifica almeno per la funzione del cestello non utilizzata.
 
In questo caso gli inflessibili sistemi informatici dell’INAIL non si sa come potrebbero reagire – e, viste le premesse, c’è da ritenere che non reagirebbero proprio bene – se, per una stessa matricola di carrello, si cambiasse tariffa da un anno all’altro.
 
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche Impiantistiche
 
 



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Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
21/06/2016 (09:02:06)
Come al solito gli articoli dell'ing Trolli invece di chiarire qualcosa ai lettori fanno più confusione.
Il Ministero ha voluto dare una possibilità ai Datori di Lavoro al fine di risparmiare qualche euro incorpando tutte le attrezzature di lavoro soggette a verifica in una unica con tre accessori diversi.
Infatti nel caso in cui un DL ha un carrello con gli accessori gancio e piattaforma dovrebbe fare tre verifiche:
una con il gancio, una con le forche e una con la piattaforma. in questo modo se ne può fare una unica con tre accessori e quindi pagando meno della somma delle tre verifiche.
Non capisco il discorso del tempo per fare le verifiche e quello dei furti in cantiere, il DL potrebbe portare in cantiere gli accessori solo il giorno della verifica e poi riportarli al "sicuro" e il tempo è sicuramente inferiore alle tre verifiche....
Forse si poteva fare una riflessione sulla periodicità, visto che la PLE e il carrello hanno periodicità annuale e la gru potrebbe avere periodicità biennale....
vabbè
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
22/06/2016 (11:56:32)
Gentilissimo Alessandro, posso darti del tu? Da quanto scrivi e da come lo scrivi deduco che tu non sia molto "attempato" o almeno non quanto lo sono io, entrato in quiescenza (vuol dire pensione) da qualche anno, dopo le irripetibili esperienze di vita e di lavoro maturate in Arpa nel settore verifiche. Però, nonostante ora abbia più tempo da dedicare all'esame delle norme tecniche e delle disposizioni legislative (circolari esplicative comprese), ho ancora la fortuna di continuare l'attività di verifica sul campo come soggetto abilitato. Ti chiedo scusa se solo ora rispondo al tuo commento - mi concederai spero il diritto di replica - di cui un amico mi ha da poco avvisato, ridendo nel proferire queste parole:"C'e uno che senza sapere...ne' leggere ne' scrivere (lui in verità ha usato un altro termine dopo sapere) ti ha sistemato per le feste". Incuriosito, sono andato a leggerti e devo dire che la prima sensazione avuta è stata di orgoglio nel constatare che tu sei un assiduo lettore dei miei articoli che "come al solito" ti creano confusione. Permettimi quel "ti" perché non per tutti è così, te l'assicuro. Ed è un bene la tua confusione: vuol dire che ciò che scrivo ha per lo meno il merito di muovere un po' le tue "celluline grigie". Mi sono accorto però che la tua lettura non è esercitata con molto approfondimento e riflessione, al punto che verrebbe voglia di chiederti: ma tu l'articolo l'hai letto veramente o l'hai accorciato per risparmiarti un po' di fatica? Lo dimostra il fatto che tu abbia confrontato il tempo per recuperare in cantiere gli accessori del carrello col tempo necessario per verificarli, senz'altro superiore e di molto se le verifiche sono svolte con l'accuratezza suggerita da INAIL e da parecchie ASL (vedi i riferimenti richiamati nell'articolo). Ma cosa centra questo confronto col mio ragionamento che purtroppo il tempo è denaro, anche se dedicato alla sicurezza? Parli poi di tre verifiche del carrello: e quali sarebbero? Le verifiche "singole" ovvero non comprese in quella unica multifunzionale possono essere al massimo due, una per SC e una per SP (sai, vero, cosa significano queste due sigle?). Per chiudere in bellezza ti avventuri nel confronto fra la periodicità di verifica di PLE, carrello e gru che secondo te per quest'ultima "potrebbe essere biennale". Mi auguro a tal proposito che tu non abbia intrapreso la professione di verificatore ne' che tu abbia intenzione di farlo: sappi che nei cantieri la periodicità di verifica di una gru è SEMPRE annuale (pure per lei poverella) e per alcuni, compreso il sottoscritto (vedi i miei articoli pubblicati al proposito da PuntoSicuro), la verifica di una gru dovrebbe essere eseguita ad ogni cambio di cantiere anche se la periodicità annuale non è ancora scaduta. Vabbe' Alessandro, sappi che sono a tua disposizione per chiarirti qualsiasi argomento dei miei articoli che riterrai contorto ma, per favore, esprimiti in futuro con più competenza (ed altro). Cordialmente M.T.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
07/09/2016 (17:01:41)
Carissimo Ing Trolli, ho letto solo adesso la sua risposta e mi sembra che Lei vuole solo offendermi per girare intorno al problema.
Io non cado nel suo tranello e non le rispondo come verrebbe istintivo, ma la sua risposta oltre a farmi passare per incompetente (e le assicuro che non lo sono) potrebbe trarre i lettori in errore.
Quindi voglio puntualizzare alcune cose:

1 non mi interessa di quello che pensa il suo amico, forse ha voluto solo sfotterla un pò;
2 non credo di essere l'unico a non condividere quello che scrive, vedi tutti i commenti agli altri articoli;
3 Le assicuro che le mie "celluline grigie" si muovono anche senza i suoi articoli;
4 io non ho confuso i tempi semplicemente perchè le verifiche le faccio da anni (e con competenza) e quindi sò di cosa si parla, le volevo solo dire che la somma dei tempi per effettuare tre verifiche sarebbero sicuramente superiori al tempo per effettuare la verifica dell'apparecchio con i tre accessori;

5 le verifiche da fare a un carrello telescopico con accessori gancio e piattaforma sono tre. Una come autogrù, una come carrello telescopico e una come PLE perchè sono tre voci distinte dell'allegato VII del DLGS 81/08;
6 la periodicità per una gru mobile se non lavora nei cantieri (e nell'articolo non si è parlato di cantieri) è biennale se l'anno di costruzione è antecedente 10 anni.
7 il fatto che la verifica di una gru dovrebbe essere eseguita ad ogni cambio di cantiere è solo una sua opinione non supportata da nessuna normativa o circolare, tra l'altro opinione che è stata contestata dai numerosi lettori negli articoli su punto sicuro che cita. Il decreto prevede solo una periodicità temporale. Questa si che sarebbe una "tariffa" a vantaggio dei verificatori.


Carissimo ing Trolli La ringrazio per la disponibilità ma non ho bisogno nessun chiarimento, volevo solo evitare di dare un messaggio sbagliato ai lettori.

Si godi la sua quiescenza.
Saluti

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