Macchine agricole: scaduto il termine per l’aggiornamento dei lavoratori
Brescia, 14 Gen – A causa della persistente abitudine nostrana di indicare precisi termini di legge per poi prorogarli, come avviene spesso riguardo all’adeguamento della normativa antincendio, a volte a fare notizia è proprio l’assenza di una ulteriore proroga, in questo caso in merito all’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Proroga che era avvenuto l’anno passato con la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 e che aveva sollevato – ne avevamo ampiamente parlato nell’articolo “ Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione” – ampie critiche.
Non essendoci stata una nuova proroga il 31 dicembre 2018 è scaduto il termine ultimo per i lavoratori agricoli che alla data del 31/12/2017 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni e che per acquisire l’abilitazione alla conduzione delle macchine agricole potevano frequentare solo un corso di aggiornamento di durata minima di quattro ore.
L’abilitazione alle macchine agricole in Italia
Vediamo tuttavia di fare un breve riassunto del tema dell’abilitazione alle macchine agricole, più volte prorogato, e delle scadenze correlate. Anche perché, come sappiamo, la formazione, adeguata e aggiornata, per chi conduce macchine agricole è un elemento fondamentale per prevenire i tantissimi infortuni mortali che avvengono ogni anno.
Ricordiamo brevemente cosa diceva l’ultima proroga del 2017 contenuta nella già citata Legge 19/2017 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (il cosiddetto “decreto milleproroghe”):
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali (…) 2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012. (…) |
Se l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole era stata differita al 31 dicembre 2017, entro dodici mesi da tale data dovevano essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
L’Accordo Stato-Regioni e le scadenze per l’abilitazione
Anche in questo caso per comprendere meglio le scadenze di questa proroga del 2017 riportiamo il punto 9.1, 9.4 e 12.1 dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.
9. Riconoscimento della formazione pregressa 9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino ì seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento. (…) 9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo. (…) 12. Norma transitoria 12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. |
E con riferimento a quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni pubblichiamo nuovamente la tabella con le scadenze correlate alla proroga e ai vari punti indicati nell’Accordo Stato-Regioni evidenziando, in particolare, il termine appena scaduto.
Caso | Accordo 2012 | Adempimento | Scadenza |
Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) |
| Conseguimento abilitazione | Prima dell’utilizzo delle attrezzature |
Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | 12.1 | Conseguimento abilitazione | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo a, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.a | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2022 |
Operatori già formati (corsi di tipo b, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.b | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo c, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.c | Corso di aggiornamento con verifica di apprendimento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Tutti gli operatori |
| Corso di aggiornamento | Ogni 5 anni a decorrere dall’aggiornamento |
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni | 9.4 | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2018 |
La scadenza del 31 dicembre 2018
Ricordiamo innanzitutto che con “macchine agricole” sono da intendersi le attrezzature di lavoro, come segnalato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e utilizzate dai lavoratori del settore agricolo-forestale.
Alla luce di quanto abbiamo scritto nell’articolo e incrociando quanto indicato al punto 9.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e nella proroga della legge 27 febbraio 2017 n. 19, è dunque scaduto il 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i lavoratori agricoli in possesso dell’esperienza pregressa di almeno 2 anni dovevano effettuare il corso di aggiornamento per l’abilitazione.
Concludiamo segnalando che tali lavoratori del settore agricolo-forestale che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro questa data, per avere il riconoscimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole dovranno ora frequentare il corso di formazione per intero con la durata e le modalità previste dal citato Accordo Stato Regioni.
Per altri approfondimenti rimandiamo ai seguenti articoli di PuntoSicuro, alcuni precedenti alla proroga del 2017:
- Chiarimenti sul differimento per l’abilitazione alle macchine agricole;
- Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione;
- I quesiti sul decreto 81: come documentare la formazione pregressa;
- Prorogato l’obbligo dell’abilitazione all’uso di macchine agricole.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 - Proroga e definizione di termini
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Rispondi Autore: Pietro Montaldo - likes: 0 | 14/01/2019 (07:40:11) |
Sull'utilizzo dei trattori agricoli, l'aggiornamento sull'esperienza documentata è considerato un "aggiornamento abilitante" al pari del corso abilitante vero e proprio; • quindi perchè allora non può essere trattato come in corso abilitante effettivo per la scadenza? Pertanto secondo la tipologia 9.1.a, (sono in effetti operatori già formati con la stessa tipologia di "aggiornamento abilitante" fatta nel 2018 dopo l'entrata in vigore della norma (31/12/2017) • quindi operatore già formato alla data del 31/12/2017 con aggiornamento entro il 31/12/2022? Di conseguenza anche la casella "Tutti gli operatori" nella quale indica "corso di aggiornamento" "ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento" potrebbe essere formalmente sbagliata, in quanto è appurato che il quinquennio parte sempre dalla data del corso e non da quella dell'ultimo aggiornamento; Pertanto: • o questo"aggiornamento abilitante" è equiparato al corso, quindi scade dopo 5 anni a far data del 31/12/2017 come il corso vero e proprio, • ho se è considerato un mero corso di aggiornamento non si sa da quando parte perchè mancherebbe il corso iniziale. Riconosco che è un ragionamento un po contorto, ma se lo si scompone in ogni sua parte non lo è poi più di tanto. |