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La lavorazione del legno e i dispositivi di protezione individuale
Lucerna, 29 Lug – Nella lavorazione del legno indossare adeguatamente idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) può essere molto importante per ridurre i rischi degli operatori.
Per comprendere quali possono essere i DPI giusti in queste attività, avere informazioni per utilizzarli correttamente e avere la risposta a eventuali dubbi sul loro uso possiamo fare riferimento al documento “Regole di sicurezza - Lavorazione del legno” che riporta numerosi esempi di regole di sicurezza e comportamento per il settore della lavorazione del legno.
Il documento, prodotto in Svizzera da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, è un file di Word che può essere adattato ai requisiti della propria azienda e successivamente utilizzato per le istruzioni di sicurezza interne.
Chiaramente il documento fa riferimento, riguardo agli obblighi connessi all’uso dei dispositivi di protezione individuale, alla normativa e alle norme tecniche vigenti in Svizzera. Tuttavia può essere utile per fornire informazioni e indicazioni utili al miglioramento della prevenzione di infortuni.
Ci soffermiamo oggi sul documento elvetico con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- La lavorazione del legno e i dispositivi di protezione individuale
- La lavorazione del legno: le risposte alle FAQ sui DPI
La lavorazione del legno e i dispositivi di protezione individuale
Il documento Suva, con riferimento alla normativa elvetica, indica di indossare i dispositivi di protezione individuale durante le seguenti attività:
- Dispositivi di protezione dell’udito:
- “Esposizione a rumore > 85dB:
- con tutti i macchinari fissi
- con macchine portatili molto rumorose (fresatrici verticali, chiodatrici, martelli perforatori a percussione, ecc.)
- “Esposizione a rumore > 85dB:
- Dispositivi di protezione degli occhi:
- Lavori che comportano proiezione di schegge: lavorazione di pannelli in resina sintetica, pannelli OSB, metallo, alluminio, ecc.
- Lavori sopra la testa (ad es. trapanatura, smerigliatura)
- La lavorazione di legno usato
- La manipolazione di prodotti chimici
- Dispositivi di protezione dei piedi:
- Lavori di taglio o più in generale manipolazione di pannelli, tavole pesanti e legname squadrato
- Lavori su cantieri (tipo S3)
- Lavori con carrelli elevatori e gru
- Dispositivi di protezione delle mani:
- Per tutte le attività che richiedono la protezione delle mani:
- uso di materiali con spigoli vivi, quali vetro e pannelli in resina sintetica e utensili.
- lavori di demolizione
- manipolazione di sostanze chimiche”.
- Per tutte le attività che richiedono la protezione delle mani:
Riguardo alla protezione delle mani si sottolinea di “non indossare i guanti con utensili rotanti”.
Il documento si sofferma poi su altri dispositivi e attività:
- Dispositivi di protezione della testa:
- “Fino al completamento della costruzione al grezzo (compreso il sottotetto)
- Lavori in prossimità di gru, scavatrici e macchine speciali del genio civile
- Lavori di smantellamento o demolizione
- Lavori di costruzione in legno e metallo
- Lavori con DPI anticaduta (casco con il cinturino)
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (polveri):
- Lavori con formazione di polvere (pulizia, levigatura, ecc.) usare una mascherina di classe FFP2; per i legni con caratteristiche cancerogene quali faggio, quercia, usare una mascherina FFP3.
- Lavori con fibre di amianto o che comportano un potenziale rilascio di fibre di amianto usare una mascherina di classe FFP3.
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (vapori):
- Nei lavori che comportano l’uso di solventi usare una maschera con apposito filtro a carbone attivo.
- Durante la spruzzatura di vernici poliuretaniche (contenenti isocianati), utilizzare un sistema di protezione delle vie respiratorie adeguato (dispositivo filtrante a ventilazione assistita, respiratore ad aria compressa).
- Indumento di segnalazione ad alta visibilità:
- Quando si svolgono lavori in prossimità di mezzi di trasporto come macchine edili o veicoli da trasporto
- Nelle vie di circolazione pubbliche
- Nell’area di passaggio di carrelli elevatori”.
La lavorazione del legno: le risposte alle FAQ sui DPI
Per fornire ulteriori informazioni il documento fornisce alcune risposte, sempre con riferimento alla normativa elvetica, ad alcune domande che vengono poste frequentemente (FAQ - Frequently Asked Questions).
Nelle “FAQ sui dispositivi di protezione individuale (DPI) per la lavorazione del legno” si ricorda che tali DPI “devono essere utilizzati quando i rischi di infortunio e per la salute sul lavoro non possono essere esclusi completamente adottando altre misure”. E l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dipende anche “dall’accettazione da parte dei lavoratori:
- Stabilire per quali attività è necessario usare i DPI. Regole di sicurezza semplici e ben formulate creano chiarezza, pittogrammi e segnali d’obbligo sono un utile promemoria.
- Mettete a disposizione dei vostri collaboratori i DPI adeguati
- Istruire i dipendenti sull’obbligo di usare i DPI e sulle regole di sicurezza
- Assicurarsi tramite controlli regolari che i lavoratori rispettino queste regole”.
Riprendiamo alcune FAQ che riportano anche specifici consigli dell’Istituto Suva:
- Se indosso occhiali da vista, devo comunque portare gli occhiali di protezione? Si indica che “gli occhiali da vista disponibili in commercio non sono considerati occhiali di protezione. Gli occhi sono protetti adeguatamente solo se gli occhiali di protezione sono conformi ai requisiti della norma EN 166”.
- Sono obbligatorie le scarpe di sicurezza per la lavorazione del legno? “Per molte attività nella lavorazione del legno (taglio o manipolare pannelli, assi e oggetti pesanti, lavori in cantiere, carrelli elevatori e lavori con gru), le calzature di sicurezza sono obbligatorie. Considerati i pericoli potenziali, l’efficacia preventiva e la facilità di attuazione, la Suva raccomanda alle aziende attive nel settore della lavorazione del legno di introdurre e imporre l’obbligo generale di indossare le calzature di sicurezza”.
- È consentito indossare i guanti quando si lavora il legno? Si ricorda ancora di “non usare i guanti con utensili rotanti”. Infatti “indossare i guanti di protezione quando si lavora su macchine con elementi rotanti (ad es. tornio convenzionale, trapano, tornio per legno, rulli, ecc.) aumenta il rischio di infortunio e quindi non è consentito. Per le macchine quali piallatrici a filo, seghe circolari da banco e toupie l’uso di adeguati guanti di protezione è giustificato se il rischio di infortunio viene ridotto”.
- I pantaloni corti sono ammessi? “In linea di massima è consentito lavorare in pantaloni corti. L’azienda può tuttavia emanare proprie prescrizioni. La Suva consiglia i pantaloni lunghi. I pantaloni da lavoro lunghi proteggono da eventuali lesioni, dai raggi UV e dalle punture di insetti”.
Rimandiamo alla lettura integrale delle FAQ che rispondono a varie altre domande:
- Quali dispositivi di protezione individuale sono necessari?
- È consentito ascoltare musica sul posto di lavoro?
- Per le gru industriali è obbligatorio indossare un casco di protezione?
- Chi paga i dispositivi di protezione individuale?
Ricordiamo ancora che il documento fa riferimento alla normativa elvetica e riprendiamo, infine, alcuni utili articoli, interviste e documenti italiani sul tema:
- Lavorazione del legno: la sicurezza nel taglio dei tronchi
- Lavorazione del legno: il taglio delle tavole in sicurezza
- L’importanza dei dispositivi di protezione individuale per la sicurezza
- Dispositivi di protezione individuale: cosa cambia per le aziende?
RTM
N.B.: Se i riferimenti legislativi e le indicazioni del documento di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati e le informazioni riportate, da adeguare alla normativa italiana, possono essere comunque utili per migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
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