La Direttiva macchine e gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso
E’ disponibile sul sito di AISEM il documento “POSITION PAPER 01/2017 - Apparecchi di sollevamento fissi - Le vie di corsa e gli elementi di fissaggio: direttiva macchine e regolamento prodotti da costruzione” che chiarisce ala posizione di Aisem circa le strutture degli apparecchi di sollevamento: quando sono da intendersi come elementi delle macchine e quando sono invece “edifici o costruzioni” che supportano le macchine senza farne parte.
Pubblichiamo un estratto del documento.
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3 - Direttiva macchine – apparecchi di sollevamento di tipo fisso – parti strutturali dell’edificio
La ragione per rapportare le norme applicabili agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso alla direttiva macchine è che questa disciplina catalizza i principali rischi relativi al prodotto specifico e, al contempo, anche le altre direttive applicabili in modo complementare, rispetto alla direttiva macchine, al prodotto di cui si parla.
Considerate le ampie tipologie di rischio descritte dalla direttiva macchine e la sua ormai consolidata applicazione insieme con altre direttive di prodotto, occorre verificare quale sia, se esiste, una complementarietà tra direttiva macchine e regolamento 305/2011.
La tipologia di macchina di cui si parla è individuata dall’art. 2, comma 1, lettera a), terzo alinea:
“macchina”:
. . .
- insieme di cui al primo e al secondo trattino [1], pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, Questa definizione evidenzia che la direttiva ha considerato la possibilità che l’attività di installazione in un edificio o una costruzione, in qualche modo, sia una condizione necessaria per il funzionamento di una macchina.
Il collegamento tra la macchina e l’edificio, quindi, ancor prima di costituire oggetto di applicazione del regolamento 305/2011, è un argomento affrontato dalla direttiva nei suoi primi articoli. E’ fondamentale quindi verificare come sia sviluppato nell’ambito della direttiva.
Non si può che concordare con un’affermazione contenuta nell’ultima guida alla direttiva macchine: “Il fabbricante di macchine destinate all’installazione in un edificio o in una costruzione, come, ad esempio, gru a ponte, taluni ascensori o scale mobili, deve specificare le caratteristiche della struttura di sostegno della macchina, in particolare la resistenza al carico. Tuttavia, egli non è responsabile della costruzione dell’edificio o della struttura stessa.”
a) Le istruzioni che accompagnano la macchina per il sollevamento
Il contenuto delle istruzioni, che devono accompagnare la macchina, deve comprendere le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata [2].
Se quindi la macchina è fornita senza i sistemi di fissaggio, comunque le istruzioni devono contenere le informazioni adeguate alla individuazione del corretto sistema di fissaggio, nonché informazioni sul supporto sul quale deve essere montata.
Questo significa che i sistemi di fissaggio non sono estranei alla valutazione dei rischi previsti dalla direttiva macchine e che il fabbricante deve comunque prevederne la descrizione nelle istruzioni che accompagnano la macchina, nell’ipotesi che provveda alla costruzione materiale dei supporti, come nell’ipotesi che sia un terzo a doverli fornire all’utilizzatore finale.
Un altro punto importante della direttiva riguarda le istruzioni specifiche previste per le macchine per il sollevamento, in cui si fa esplicito riferimento a informazioni relative a “le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide”. Anche queste informazioni concorrono a definire il confine tra macchina ed edificio.
Le istruzioni per l’installazione sono necessarie per le macchine da installare e/o fissare su supporti, strutture o costruzioni particolari su fondazioni o sul terreno, per garantire l’utilizzo sicuro e la stabilità. Le istruzioni devono specificare le dimensioni necessarie e le caratteristiche di carico dei supporti e i mezzi da utilizzare per fissare la macchina al relativo supporto [3].
La Circolare ISPESL 71/97 del 16/07/97 prot. n. 9451, di onorata memoria, non può costituire più un riferimento per il mercato perché non è una fonte normativa, perché non più attuale nel vigente ordinamento, e perché, in diversi punti, non si è limitata a offrire indicazioni per applicare le norme vigenti, ma ha avuto la presunzione di costituire una fonte normativa.
E’ opportuno ricordare questo testo, purtroppo ancora utilizzato, proprio perché si è occupato di vie di corsa, escludendo che siano parte della macchina. La responsabilità di applicare la definizione di macchina al proprio manufatto, con le conseguenze che seguono, è del solo fabbricante, e nessuno, nemmeno l’ISPESL, può sostituirsi a questa responsabilità. Dire, con un’affermazione del tutto gratuita, cosa non sono le vie di corsa è un modo piuttosto bizzarro di risolvere un problema, che è costituito dall’individuare cosa sono le vie di corsa e in virtù di quali norme, non cosa non sono. Affermare che le vie di corsa non sono parte della macchina non offre nessun fondamento, comunque, per escludere le responsabilità del fabbricante, né offre la possibilità di dare una risposta normativa alla domanda riguardante la natura delle vie
di corsa e le responsabilità sulla costruzione e sull’installazione delle stesse.
4 - Conclusioni
La direttiva macchine include nel proprio ambito di applicazione tutte le parti della macchina, comunque commercialmente denominate, che ne condizionano la sicurezza e l’uso.
Tutto ciò che condiziona la corretta progettazione della macchina, incluse le parti che ne consentono il collegamento con le parti strutturali dell’edificio in cui è destinata ad operare, sono da considerare nell’ambito di applicazione della direttiva e di responsabilità del fabbricante della macchine; la responsabilità del fabbricante tuttavia, nel caso di macchina che può funzionare solo dopo essere stata installata in un edificio o in una costruzione, non si estende alle operazioni di installazione, che può anche essere affidata ad un soggetto terzo rispetto al fabbricante o al utilizzatore.
In questa ipotesi è il soggetto che installa la macchina in un edificio che chiede al cliente di attestare che la struttura dell’edificio sia idonea all’installazione.
L’applicazione del Regolamento (UE) N. 305/2011, e quindi della norma UNI EN 1090, alle vie di corsa e simili può essere ritenuta legittima unicamente nei casi in cui la via di corsa, dovesse essere considerata, dal costruttore dell’edificio o dell’opera di ingegneria civile, un elemento strutturale dell’opera stessa.
In tutti gli altri casi, che sono i più frequenti, in cui la via di corsa è solo un elemento per l’installazione della macchina fissato sull’opera edile, non ne costituisce più un elemento strutturale, né è soggetta a specifica normativa di prodotto. La via di corsa deve rispettare le prescrizioni del fabbricante della macchina, cui devono corrispondere le caratteristiche strutturali dell’opera edile.
Per prassi commerciale, e per maggior tutela propria e dei propri clienti, i fabbricanti aderenti ad AISEM, qualora provvedano all’installazione di vie di corsa, accompagnano queste ultime con una DoP, conseguente all’applicazione del regolamento dei prodotti da costruzione.
Fabbricante, installatore e utilizzatore devono documentare di aver ricevuto, esaminato, compreso e applicato le informazioni relative alla macchina e alle caratteristiche dell’opera di costruzione in cui la macchina deve essere installata. Infatti, in caso di inconvenienti, è necessario che ciascuno produca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare difetti di funzionamento della macchina e della installazione della stessa.
[…]
In sintesi:
1. alle vie di corsa e simili non si applica la direttiva macchine; salvo che non costituiscano parte integrante della macchina, come nel caso delle strutture autoportanti, e quindi tali siano considerate dalla norma tecnica (vedasi EN 16851); in quest’ultima ipotesi la marcatura della macchina comprenderà anche la via di corsa.
2. il fabbricante della macchina informa sulle caratteristiche della macchina e delle vie di corsa, conformemente a quanto previsto dalla direttiva macchine e dalle relative norme tecniche di prodotto;
3. l’installatore, chiunque sia il soggetto professionale che assume questo compito (il fabbricante della macchina, un soggetto terzo, il cliente con professionalità proprie) si preoccupa di verificare l’idoneità delle vie di corsa alla macchina;
4. il datore di lavoro, responsabile dell’utilizzo della macchina, garantisce l’idoneità strutturale del luogo di installazione della macchina stessa.
5. l’applicazione del regolamento sui prodotti da costruzione alle vie di corsa è legittima solo quando la via di corsa sia considerata un elemento strutturale dell’edificio, negli altri casi è da considerare una mera prassi commerciale.
[1] Articolo 2, lettera a) – primo trattino
− insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
[2] Direttiva macchine, all. I, punto 1.7.4.2., lettera i) “assembly, installation and connection instructions, including drawings, diagrams and the means of attachment and the designation of the chassis or installation on which the machinery is to be mounted;”
[3] §264 guida direttiva macchine: “Montaggio, installazione e collegamento”
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