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L'approfondimento
L'art. 36 commi 8 bis-ter-quater del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 prevedeva un obbligo generale di adeguamento delle attrezzature indicate nell'allegato XV del 626/94 (novità introdotte dal D. Lgs. n. 359/99), ovvero mobili, semoventi o non semoventi, o di sollevamento.
Il testo dei commi citati recitava quanto segue:
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Dunque la data limite per procedere all'adeguamento, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dagli artt. 89 e segg. Del D. Lgs. n. 626/94 era il 30 giugno 2001.
Tuttavia l'articolo 20 della legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha prorogato dal 30 giugno 2001 (come previsto dall'art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94) al 5 dicembre 2002 il termine ultimo per procedere all'adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi e i carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato XV del D. Lgs 626/94 come modificato dal D. Lgs 359/99.
I principali nuovi obblighi, da attuare entro il 5 dicembre 2002 sono i seguenti:
1. adeguare i carrelli elevatori, altre attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, ed attrezzature adibite al sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito in allegato XV;
2. sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate in allegato XIV;
3. regolamentare l'impiego di attrezzature di sollevamento utilizzate anche per il sollevamento di persone.
Nell'allegato XV del D. Lgs. n. 626/94 vengono riportate a titolo di esempio alcune modalità di adeguamento necessarie per ridurre il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori (punto 1.4).
In premessa lo stesso allegato XV precisa che 'le disposizioni si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente'. Quindi occorre prima di procedere all'adeguamento verificare l'esistenza del rischio che si ritiene di prevenire con l'adeguamento (tali elementi andranno ovviamente segnalati nel documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, che, tra l'altro, deve considerare 'tutti' i rischi lavorativi, dopo l'innovazione introdotta dalla Legge comunitaria sopra citata).
Ad esempio è fondamentale definire quali sono le condizioni che rendono presente il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori, e obbligano agli interventi di adeguamento.
Ma occorre qui intenderci: il rischio è sempre presente, oppure dipende da una valutazione delle caratteristiche del mezzo e delle condizioni d'uso. L'interpretazione letterale dell'allegato porta a propendere per la seconda interpretazione, in quanto si pone come condizione dell'adeguamento l'esistenza reale, e non ipotizzata (sia pure in forza di legge), del rischio di ribaltamento.
Le misure di adeguamento dei carrelli elevatori
L'adeguamento non comporta, da parte del costruttore, l'attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza (art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94).
L'adeguamento alla norma comporta:
– una fase preliminare di studio sulle condizioni della macchina,
– una successiva fase di individuazione degli elementi di sicurezza da installare,
– una terza fase di installazione,
– una quarta fase di collaudo in esercizio.
Al fine di evitare in caso di incidente successivo all'adeguamento delle attrezzature, eventuali contestazioni è consigliabile documentare in modo oggettivo l'intervento.
Ad esempio nel caso di carrello elevatore si dovrà:
– evitare il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione,
– proteggere gli organi di trasmissione,
– evitare il rischio di ribaltamento della macchina,
– installare una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile in caso di ribaltamento,
– installare il dispositivo che evita la messa in moto non autorizzata,
– essere dotati di dispositivi di illuminazione se opera nelle ore notturne,
– essere dotati di un estintore portatile se trasporta materiale infiammabile.
L'allegato XV suggerisce, a titolo di esempio quattro possibili interventi per limitare i rischi di ribaltamento:
a) installare una cabina per il conducente;
b) installare una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) installare una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)installare una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
Se, a seguito della valutazione del rischio di ribaltamento, l'azienda effettua l'adeguamento dei propri carrelli elevatori, consigliamo di verificare che le soluzioni adottate siano congrue con le caratteristiche del mezzo.
In particolare ricordiamo che l'adozione di cinture di sicurezza deve essere accompagnata dalla presenza di una struttura antiribaltamento (ROPS) che protegga l'addetto in caso di rovesciamento, e non solo una protezione (tettuccio) contro la caduta di oggetti.
Ricordiamo inoltre che non è sufficiente la sola dotazione di cinture di sicurezza, ma è necessario imporne l'obbligo di utilizzo, informare gli addetti e verificare il rispetto dell'obbligo così definito.
Infine la valutazione del rischio realtiva alle macchine soggette ad adeguamento e le misure così definite dovranno essere riportate in aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
È bene infine che la ditta incaricata rilasci una descrizione dettagliata e sottoscritta degli interventi eseguiti e delle eventuali verifiche e prove condotte.
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
Il testo dei commi citati recitava quanto segue:
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Dunque la data limite per procedere all'adeguamento, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dagli artt. 89 e segg. Del D. Lgs. n. 626/94 era il 30 giugno 2001.
Tuttavia l'articolo 20 della legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha prorogato dal 30 giugno 2001 (come previsto dall'art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94) al 5 dicembre 2002 il termine ultimo per procedere all'adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi e i carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato XV del D. Lgs 626/94 come modificato dal D. Lgs 359/99.
I principali nuovi obblighi, da attuare entro il 5 dicembre 2002 sono i seguenti:
1. adeguare i carrelli elevatori, altre attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, ed attrezzature adibite al sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito in allegato XV;
2. sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate in allegato XIV;
3. regolamentare l'impiego di attrezzature di sollevamento utilizzate anche per il sollevamento di persone.
Nell'allegato XV del D. Lgs. n. 626/94 vengono riportate a titolo di esempio alcune modalità di adeguamento necessarie per ridurre il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori (punto 1.4).
In premessa lo stesso allegato XV precisa che 'le disposizioni si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente'. Quindi occorre prima di procedere all'adeguamento verificare l'esistenza del rischio che si ritiene di prevenire con l'adeguamento (tali elementi andranno ovviamente segnalati nel documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, che, tra l'altro, deve considerare 'tutti' i rischi lavorativi, dopo l'innovazione introdotta dalla Legge comunitaria sopra citata).
Ad esempio è fondamentale definire quali sono le condizioni che rendono presente il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori, e obbligano agli interventi di adeguamento.
Ma occorre qui intenderci: il rischio è sempre presente, oppure dipende da una valutazione delle caratteristiche del mezzo e delle condizioni d'uso. L'interpretazione letterale dell'allegato porta a propendere per la seconda interpretazione, in quanto si pone come condizione dell'adeguamento l'esistenza reale, e non ipotizzata (sia pure in forza di legge), del rischio di ribaltamento.
Le misure di adeguamento dei carrelli elevatori
L'adeguamento non comporta, da parte del costruttore, l'attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza (art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94).
L'adeguamento alla norma comporta:
– una fase preliminare di studio sulle condizioni della macchina,
– una successiva fase di individuazione degli elementi di sicurezza da installare,
– una terza fase di installazione,
– una quarta fase di collaudo in esercizio.
Al fine di evitare in caso di incidente successivo all'adeguamento delle attrezzature, eventuali contestazioni è consigliabile documentare in modo oggettivo l'intervento.
Ad esempio nel caso di carrello elevatore si dovrà:
– evitare il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione,
– proteggere gli organi di trasmissione,
– evitare il rischio di ribaltamento della macchina,
– installare una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile in caso di ribaltamento,
– installare il dispositivo che evita la messa in moto non autorizzata,
– essere dotati di dispositivi di illuminazione se opera nelle ore notturne,
– essere dotati di un estintore portatile se trasporta materiale infiammabile.
L'allegato XV suggerisce, a titolo di esempio quattro possibili interventi per limitare i rischi di ribaltamento:
a) installare una cabina per il conducente;
b) installare una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) installare una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)installare una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
Se, a seguito della valutazione del rischio di ribaltamento, l'azienda effettua l'adeguamento dei propri carrelli elevatori, consigliamo di verificare che le soluzioni adottate siano congrue con le caratteristiche del mezzo.
In particolare ricordiamo che l'adozione di cinture di sicurezza deve essere accompagnata dalla presenza di una struttura antiribaltamento (ROPS) che protegga l'addetto in caso di rovesciamento, e non solo una protezione (tettuccio) contro la caduta di oggetti.
Ricordiamo inoltre che non è sufficiente la sola dotazione di cinture di sicurezza, ma è necessario imporne l'obbligo di utilizzo, informare gli addetti e verificare il rispetto dell'obbligo così definito.
Infine la valutazione del rischio realtiva alle macchine soggette ad adeguamento e le misure così definite dovranno essere riportate in aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
È bene infine che la ditta incaricata rilasci una descrizione dettagliata e sottoscritta degli interventi eseguiti e delle eventuali verifiche e prove condotte.
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
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