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Infortuni: i processi decisionali per individuare le responsabilità

Infortuni: i processi decisionali per individuare le responsabilità
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

18/10/2013

Per facilitare il riconoscimento delle responsabilità conseguenti ad un infortunio sono presenti in rete utili diagrammi di flusso. Infortuni con macchine, per cadute dall’alto e investimenti, nell’uso di carrelli elevatori, presse e scale portatili.

 
 
Vicenza, 18 Ott – Non è mai semplice negli ambienti di lavoro comprendere le responsabilità correlate ad un infortunio di lavoro. Lo mostrano le centinaia di sentenze pubblicate in questi anni da PuntoSicuro, ad esempio in merito al riconoscimento delle responsabilità di datori di lavoro, lavoratori, committenti, RSPP, preposti, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori, ... A volte sentenze della Corte di Cassazione che annullano, per questioni di diritto, precedenti sentenze emesse in altri processi.
 
Per cercare di comprendere le responsabilità è necessario non solo fare precisi rilievi dopo gli infortuni, ma anche porsi diverse domande.
Ad esempio, tra le mille domande possibili, è bene chiedersi se:
- erano presenti, laddove necessari, e se fossero in buono stato, gli idonei apprestamenti antinfortunistici e DPI;
- i lavoratori coinvolti erano correttamente informati, formati e addestrati sui rischi lavorativi;
- l’eventuale comportamento del lavoratore che ha portato all’infortunio fosse un comportamento richiesto o accettato nella prassi dell’azienda, se fosse un comportamento imprudente, negligente o un comportamento abnorme e imprevedibile;
- se le attrezzature eventualmente coinvolte fossero o meno conformi alla normativa e se fossero presenti e attive tutte le misure di sicurezza necessarie.
 
Per facilitare il riconoscimento delle responsabilità conseguenti ad un infortunio il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ ULSS 6 di Vicenza ha pubblicato sul sito dell’ULSS una serie di documenti relativi ai “Processi decisionali per individuare le responsabilità in merito agli infortuni”, documenti strutturati come diagrammi di flusso: una rappresentazione grafica che semplifica la lettura in modo schematico sia delle operazioni da compiere che della sequenza in cui devono essere compiute.
 

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Ci soffermiamo, a titolo esemplificativo, sul documento “Infortuni su presse”.
 
In questo caso è necessario specificare se erano presenti per ogni tipologia di attrezzatura le corrispondenti misure di protezione:
- presse meccaniche con innesto meccanico: “presenza dei necessari apprestamenti di sicurezza (stampo chiuso o ripari fissi o mobili interbloccati)”;
- presse con innesto a frizione: “presenza dei necessari apprestamenti di sicurezza (stampo
chiuso; o ripari fissi o mobili interbloccati; oppure barriere immateriali o doppi comandi contemporanei a uomo presente). NB: l’antiripetitore del colpo deve essere azionato mediante elettrovalvola a doppio corpo alimentata da 2 circuiti elettrici separati”;
- presse piegatrici: “presenza dei necessari apprestamenti di sicurezza (barriere immateriali o dispositivo laser su traversa mobile o velocità lenta del punzone (10mm/sec) con comando ad azione mantenuta)”.
E nel caso fossero mancanti è necessario comprendere se:
- erano assenti in origine;
- se sono venute a mancare durante i lavori per carenze originarie (es. organizzative) o per un comportamento dell’infortunato o di terzi.
E in quest’ultimo caso era stata fatta una corretta formazione/addestramento ed erano presenti procedure corrette per la lavorazione?
 
Segnaliamo inoltre che al documento “Infortuni su scale portatili” sono collegati anche quattro questionari che possono essere utilizzati per rispondere correttamente alle domande del diagramma di flusso.
 
Ad esempio il questionario B serve per capire se il tipo di scala utilizzata era idoneo o andava utilizzata un’altra scala.
Questi alcuni esempi presenti nel documento.
Le scale doppie “non devono essere usate per:
- eseguire lavori stando in posizione laterale (vista la loro apertura non sempre permettono di eseguirli stando ‘di fronte’ e per questo in molti casi la scala risulta ‘inidonea’ in sé);
- accedere ad altri posti di lavoro”.
E per prelevare materiali da scaffalature vanno usate:
- “scale doppie a palchetto che permettono un  accesso e una salita - discesa sicuri essendo dotate di guardiacorpo e corrimano (hanno il limite che vanno bene solo quando l’altezza è sempre uguale)”;
- “scale doppie a una sola salita con un lato (quello da dove non si sale) da porre di fronte al posto ‘servito’”.
Senza dimenticare che in varie situazioni (es. biblioteche, negozi di stoffe con poco spazio e comunque dove si prelevano materiali poco voluminosi e non pesanti) “è opportuno che le scale siano scorrevoli e agganciate in alto”.
 
Inoltre il questionario C  “Caratteristiche di sicurezza della scala” indica che la prima domanda da porsi, nel caso il lavoratore svolgesse un lavoro oltre i 2 m (punto d’appoggio dei piedi), è se potevano essere prese tutte le precauzioni previste dall’art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali) ed in subordine dall’art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del D. Lgs. 81/2008.
 
Riportiamo infine le altre domande da porsi in relazione alle caratteristiche di sicurezza della scala
- la lunghezza era idonea per l’uso che veniva fatto?
- gli appoggi antisdrucciolevoli erano idonei?
- c’era un dispositivo di trattenuta alla estremità superiore?
- la scala era usata in modo che gli appoggi superiori fossero efficaci?
- la scala aveva le caratteristiche richieste dall’Art. 113 del D.Lgs. 81/2008 (materiali, dimensioni, caratteristiche costruttive idonee alle condizioni d’uso)?
- se la scala doveva essere trattenuta al piede o fissata lo era?
- se era a sfilo e lunga più di 8 m era provvista di rompitratta?
- se la scala a sfilo superava i 15 m era assicurata a parti fisse?
- se la scala era a sfilo c’era un “vigilante” a terra?
- la scala veniva spostata senza che un operaio vi lavorasse sopra?
- se la scala era doppia, era inferiore a 5 m?
- se la scala era doppia era dotata di dispositivi per impedirne l’apertura o la chiusura?
- i pioli della scala erano privi di nodi?
- erano incastrati?
- erano privi di listelli chiodati?
- la scala aveva tiranti superiori inferiori e intermedi?
- se usata per l’accesso i montanti sporgevano a sufficienza?
 
 
I “Processi decisionali per individuare le responsabilità in merito agli infortuni 2013” proposti dall’ ULSS 6 di Vicenza:
 
- Infortuni per cadute dall'alto (formato PDF, 21 kB);
- Infortuni su presse (formato PDF, 23 kB);
- Infortuni su scale portatili (formato PDF, 20 kB);
 
 
RTM
 


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Rispondi Autore: MG - likes: 0
18/10/2013 (16:00:35)
forse lo SPISAL farebbe meglio a perdere meno tempo con questi strumenti di dubbia utilità e dedicarsi a fare più controlli sul campo.

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