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I requisiti per considerare valida la richiesta di verifica periodica

I requisiti per considerare valida la richiesta di verifica periodica
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

22/01/2013

Indicazioni sulla prima applicazione del decreto che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Modalità, requisiti e tempistica della richiesta di verifica.

 
Bergamo, 22 Gen – Con riferimento all’avvenuta entrata in vigore del Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 e alla Circolare Ministeriale del 25 maggio 2012, i datori di lavoro devono inviare le richieste di verifica periodica delle attrezzature di lavoro (allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008) a Inail e Asl che potranno svolgere direttamente gli interventi o incaricare i soggetti abilitati iscritti nell'apposito elenco locale.
Poiché questi ultimi soggetti divengono, nell'effettuazione di tali accertamenti, incaricati di Pubblico Servizio, c’è la necessità di chiarire alcuni aspetti come la procedura di richiesta e di intervento, la modulistica da utilizzare e le modalità di registrazione e di informazione.
 
Su questi temi il 5 luglio 2012 si è tenuto a Bergamo il convegno “Prima applicazione del Decreto Ministeriale dell'11/04/2011, disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”, organizzato dal Servizio PSAL dell’ ASL di Bergamo e dalla Direzione Regionale Lombardia (sede di Bergamo) dell’Inail.
 
Poiché sul sito dell’ASL di Bergamo sono stati recentemente presentati gli atti del convegno, ci soffermiamo su uno degli interventi dal titolo “Prima applicazione del D.M. dell'11 aprile 2011. Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”, a cura del dott. Bruno Pesenti (Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Bergamo) e del dott. Alberto Bignotti (Tecnico della Prevenzione – Servizio PSAL- ASL Bergamo).
 
Dopo aver citato l’art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del Decreto legislativo 81/2008 con riferimento alle verifiche periodiche delle attrezzature riportate nell’allegato VII, gli autori riprendono alcuni commi dell’art. 2 del D.M. 11 aprile 2011:
- “le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta (c.1);
- le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’art. 71 comma 11 oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati iscritti in un elenco appositamente predisposto (c.3);
- con l’iscrizione all’elenco il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma 1 (c.5)”. 
 
Si ricorda che le verifiche periodiche sono finalizzate “ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
 
L’intervento entra poi nel dettaglio dei requisiti necessari per considerare valida la richiesta di verifica periodica:
- “ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa ed essere firmata dal richiedente;
- deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici [nominativo della persona da contattare];
- deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia, matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL ovvero, dove non sia disponibile, numero di fabbrica e costruttore);
- deve essere indicato il soggetto abilitato;
- data di richiesta”.
 
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Si sottolinea che la richiesta di verifica periodica “deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine”. E in caso di richiesta di verifica periodica incompleta “il termine temporale di 30 giorni, entro cui l’ASL deve provvedere ad effettuare le verifiche, decorre dalla data di invio della domanda completa”. In particolare le richieste “presentate all’ASL prima del 23.05.2012 (data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011) e non ancora evase, devono essere re-inoltrate attenendosi ai contenuti appena descritti”.
 
Cosa si intende per data di richiesta?
L’intervento specifica che si intende:
- “in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata riportata sulla ricevuta;
- in caso di invio per fax: la data di invio del fax;
- in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ASL”. 
 
Nel documento agli atti che vi invitiamo a visionare è presente un modello di richiesta di verifica periodica per apparecchi di sollevamento e un elenco di soggetti abilitati al 05 luglio 2012.
 
Riguardo ai costi e con riferimento al territorio dell’ASL di Bergamo, si indica che “fino all’emanazione del decreto nel quale saranno determinate, a livello nazionale, le tariffe per l’esecuzione delle verifiche periodiche il tariffario attualmente in uso nella provincia di Bergamo è pubblicato nella sezione Impiantistica” del sito dell’ASL.
 
Inoltre si segnala che la Regione Lombardia, nella scelta delle attrezzature che l’ASL deve verificare prioritariamente, indica i “seguenticriteri:
- attrezzature collocate in strutture o luoghi a specifico profilo di rischio per il cittadino/lavoratore (aziende a rischio di incidente rilevante RIR, sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale AIA, cantieri edili, chimiche, scuole, ospedali, ad elevato rischio di incendio);
- vetustà dell’attrezzatura, ovvero la messa in servizio da oltre 20 anni;
- tempo intercorso dall’ultima verifica”.
 
Per concludere gli autori ritornano, con riferimento al D. Lgs. 81/2008, su tre termini da conoscere:
- “verifiche, che hanno carattere cogente e vengono svolte dagli enti preposti, con periodicità definita;
-controlli, che devono essere fatti su tutte quelle attrezzature che nel corso del tempo possono, per guasti o deterioramento, riparazioni, inattività prolungata, fenomeni naturali, essere pericolose per i lavoratori;
-manutenzione, intesa come combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.
 
 
Gli atti del convegno:
 
-  “ Prima applicazione del D.M. dell'11 aprile 2011. Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”, a cura del dott. Bruno Pesenti (Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Bergamo) e del dott. Alberto Bignotti (Tecnico della Prevenzione – Servizio PSAL- ASL Bergamo) (formato PDF, 1.49 MB);
 
- “ Verifiche periodiche attrezzature da lavoro – D.M. 11 aprile 2011”, a cura del Dott. Ing.  Angelo Romanelli, Direttore Settore Ricerca, Certificazione e Verifiche Dipartimento Territoriale Bergamo Inail (formato PDF, 607 kB).
 
 
RTM


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