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Gli obblighi di fornitori, fabbricanti, venditori e noleggiatori

Gli obblighi di fornitori, fabbricanti, venditori e noleggiatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

17/09/2014

Un breve saggio analizza gli obblighi gravanti su alcuni soggetti esterni al rapporto di lavoro. Focus sugli obblighi di fornitori, fabbricanti, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, concedenti in locazione finanziaria e curatori fallimentari.

 
Urbino, 17 Sett – Per impedire la costruzione e immissione nel mercato di attrezzature di lavoro potenzialmente pericolose e per rendere più efficace la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il legislatore ha optato per il coinvolgimento di vari soggetti esterni all’azienda - progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, ... - nel sistema della sicurezza sul lavoro.
 
Ne abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito dei progettisti e installatori e continuiamo a farlo oggi con riferimento invece a fornitori, fabbricanti, venditori e noleggiatori.
La fonte che utilizziamo per affrontare la normativa e presentare gli obblighi di questi soggetti è ancora il breve saggio (Working Paper) pubblicato da Olympus nel mese di maggio 2014 dal titolo “Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori” e a cura di Danilo Volpe (avvocato del Foro di Trani).
 
Il documento ricorda che i fabbricanti e fornitori sono i destinatari degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel primo comma dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008.
Il primo comma indica che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La ratio di questa norma è in chiara sintonia con le finalità e gli obiettivi dell’intero Testo Unico: “assicurare la tutela e l’integrità fisica del lavoratore coinvolgendo nel dovere di sicurezza anche soggetti estranei al rapporto di lavoro ma il cui operato finisce ugualmente per influire sulla salubrità e sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro”.


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I fabbricanti nello svolgimento della loro attività devono rispettare varie normative e in particolare il d.lgs. 17/2010, che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE e ha abrogato il previgente d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.
È lo stesso d.lgs. 17/2010 a fornire anche una dettagliata definizione di “fabbricante”. Cioè la ‘persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto ed è responsabile della conformità della macchina o quasimacchina ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o quasi-macchina oggetto del presente decreto’.
Inoltre il decreto fissa il “divieto di immettere sul mercato macchine che possono pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici e dei beni” e fornisce “un dettagliato elenco di obblighi che il fabbricante deve osservare prima dell’immissione sul mercato e/o messa in servizio della macchina. Egli o il suo mandatario, infatti, deve: accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I e che sia disponibile il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A; fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità; redigere la dichiarazione CE di conformità e accertarsi che la stessa accompagni la macchina; apporre la marcatura ‘CE’”.
 
Il saggio, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi sull’importanza che riveste la marcatura CE. Infatti “dottrina e giurisprudenza, le hanno attribuito una ‘presunzione relativa di conformità’ alla normativa prevenzionale: chi pone in uso la macchina marcata CE, quindi, può legittimamente fare affidamento su tale conformità, salvo che non emergano evidenti difetti e/o carenze di protezione, che l’utilizzatore ha comunque l’obbligo di eliminare, rimuovendo la situazione di pericolo”.
Il datore di lavoro “deve dunque mettere a disposizione dei propri dipendenti macchine e attrezzature che soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Anzi, ancor prima, vale a dire al momento della scelta dei macchinari stessi, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi che i medesimi possono eventualmente comportare, adottando tutti gli opportuni accorgimenti e le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurli nei limiti tollerabili. Ciò, ovviamente, non vale per carenze occulte, non rilevabili ictu oculi dall’utilizzatore con la diligenza professionale imposta dal sistema prevenzionale interno: in questo caso, infatti, sarà il costruttore a rispondere in via esclusiva”.
 
Riguardo poi ai fornitori, cioè a venditori, noleggiatori e concedenti in uso i beni citati dall’art. 23, comma 1, il saggio ricorda che circa il concetto di “vendita”, “giurisprudenza e dottrina hanno operato una sorta di estensione soggettiva della portata degli obblighi contenuti nell’art. 23, comma 1, ampliando sia la definizione di venditori che quella di acquirenti”.
 
L’orientamento giurisprudenziale “ha sempre ritenuto che il divieto di vendita di macchine non conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non debba essere limitato agli industriali o ai commercianti, ma estendersi a qualsiasi altro soggetto che esegua anche una sola vendita; giungendo, recentemente, ad estenderlo anche all’amministratore dell’impresa cui siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti la commercializzazione dei prodotti” [1].
Inoltre “giurisprudenza e dottrina hanno fornito un’interpretazione estensiva anche delle nozioni di ‘noleggio’ e ‘concessione in uso’, ritenendone la sussistenza ogniqualvolta vi sia un’attività negoziale diretta ad assicurare l’utilizzazione ovvero a far conseguire il godimento dei beni indicati dall’art. 23, comma 1. In particolare, per ciò che concerne il noleggio, si è giunti perfino a ritenerne la sussistenza quando il concedente mette a disposizione dell’utilizzatore non solo il macchinario, ma anche una persona con una specifica competenza al suo utilizzo” [2].
 
Gli obblighi dei concedenti in locazione finanziaria sono disciplinati invece dal secondo comma dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008 il quale indica che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
 
La disciplina degli obblighi del locatore finanziario, ricorda il saggio, “non è stata sempre così chiara e lineare”. Un significativa modifica normativa – introdotta nel D.Lgs. 626/1994 con il “correttivo” d.lgs. 242/1996 - prevede che ‘chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge’.
E l’art. 23 del d.lgs. 81/2008 ha “sostanzialmente confermato il contenuto di tale norma, apportandovi esclusivamente modifiche letterali che non incidono affatto sul suo significato sostanziale”. Insomma per il concedente in locazione finanziaria “viene sancito un obbligo meramente formale: egli, quando le macchine oggetto della concessione siano assoggettate a forme di certificazione o di omologazione, deve esclusivamente garantire che le stesse siano accompagnate da tutti i relativi documenti”.
In particolare “per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 il concedente dovrà semplicemente accertare che la macchina sia accompagnata dalla documentazione obbligatoria corredata alla marcatura CE. Per le macchine già in servizio prima di tale data e che possono tornare nella disponibilità della società di leasing, con possibile successiva ricollocazione nel mercato, deve applicarsi l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008; esso impone a chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o attrezzature da lavoro costruite o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, di attestare sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del medesimo T.U.”.
 
Concludiamo segnalando che il saggio di Danilo Volpe si sofferma brevemente anche sul caso particolare del curatore fallimentare “che, nell’ambito delle relative procedure concorsuali, si trovi a dover liquidare e vendere macchine non a norma”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori”, a cura di Danilo Volpe - Avvocato del Foro di Trani, Working Paper di Olympus 35/2014 (formato PDF, 253 kB).
 
 
RTM
 
 
 
 
 



[1] Cass., 15 dicembre 2010, n. 3095, in Cassazione penale, 2011, p. 3556
[2] In giurisprudenza Cass., 5 marzo 2009, n. 23604, in Guida al diritto, 2009, 29, p. 46


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