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Formazione attrezzature: l’effettivo impatto dell’Accordo sugli interessati
La novità della patente indispensabile per operare con alcune macchine da lavoro
Bene bene. Quindi dal 12 marzo prossimo gli operatori delle attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 marzo 2012 dovranno esser stati abilitati con tanto di patentino per operare con quelle macchine.
Mi chiedo quanti Datori di lavoro avranno ottemperato per quella data agli obblighi di formazione previsti dall’Accordo per i propri dipendenti Operatori; quanti Coordinatori della sicurezza in cantiere o quanti RSPP in qualsiasi luogo di lavoro esigeranno e controlleranno che gli operatori delle macchine previste dall’Accordo siano stati dotati dell’abilitazione/patentino; quanti Verificatori di attrezzature di lavoro, soggetti abilitati o soggetti titolari della funzione secondo l’Art. 71 del D.lgs. 81/08, pretenderanno il patentino dall’Operatore all’atto dell’esecuzione delle manovre necessarie per le verifiche delle macchine rientranti nell’Accordo…
Ed ancora: quanti “padroncini” proprietari di autocarri con gru si saranno dotati per quella datadell’abilitazione per scaricare i materiali da loro trasportati nei cantieri o nelle fabbriche od inqualsivoglia ambito di lavoro; quanti piccoli Imprenditori operatori di proprie macchine di lavoro avranno ritenuto di conseguire l’abilitazione stabilita dall’Accordo dopo anni d’uso e d’esperienza senza che nessuno avesse mai preteso da loro alcuna tecnica particolare nella conduzione dei propri mezzi?
Quante persone “addette ai lavori” cioè Datori di lavoro, Agricoltori, Controllori, Tecnici dellasicurezza, gli stessi Operatori, non considereranno l’obbligo stabilito dall’Accordo un ulterioresistema vessatorio nei confronti di chi continua ad esser subissato da tasse, da gravose sanzioni sempre in agguato, da costi fortemente onerosi od addirittura insostenibili per lo svolgimento delle proprie attività di lavoro, già penalizzate da ricavi sempre più scarni; chi non penserà insomma che quel sistema sia stato ideato solo per creare business a favore di altri?
Ed aggiungerei, dopo aver letto recentemente alcuni sconcertanti commenti di diversi articoli di Punto Sicuro sulle attrezzature di lavoro ed anche su altri argomenti: quanti dei lettori di questa rivista non nutriranno scetticismo per le nuove disposizioni che stanno per entrare in vigore?
I vantaggi mal percepiti di una formazione qualificante
In base alla mia esperienza di verificatore, acquisita per anni operando in diversi ambienti di lavoro, prima per un Ente istituzionale ed attualmente per un Organismo abilitato, posso assicurare che le riflessioni da me sopra espresse non sono altro che i pensieri ed i discorsi che “girano” in quegli ambienti di lavoro che ancora resistono in qualche modo alla crisi che sta imperversando e nei quali ho occasione di recarmi per svolgere quelle verifiche – che la Legge vuole anch’esse obbligatorie – per la verità sempre più evitate dagli utenti, ovviamente per meri motivi economici.
Ci si può chiedere come mai questo “approccio” sia stato e continui ad essere così ostile o, nella migliore delle ipotesi, così indifferente nei confronti di regole che senz’altro contribuiranno a qualificare, a rendere più edotti e sicuri nelle loro attività molti lavoratori, a tutto vantaggio sia della maggiore abilità e dimestichezza con cui sapranno “farsi obbedire” dalla macchina a loro affidata, sia dell’efficienza sempre più pretesa nei confronti di chi è incaricato di condurre uno strumento per il lavoro che deve non solo essere utile ma che deve rendere. Per non parlare poi della consapevolezza dei rischi che gli operatori abilitati sapranno più facilmente individuare e quindi evitare ed ancora, perché no, della soddisfazione personale (ma non solo, potrebbe essere anche economica) che gli stessi operatori potranno avere nell’eseguire bene quanto loro richiesto.
Il difficile recepimento delle disposizioni dell’Accordo.
Frequentando diverse tipologie di Datori di lavoro ho notato che in effetti sussiste qualche ragione per cui le informazioni riguardanti obiettivi, contenuti, modalità e scadenze di quanto previsto nell’Accordo in questione, non sono state accolte con il dovuto interesse e tanto meno hanno avuto quella “popolarità” che ci si sarebbe aspettati per la loro importanza e per le loro implicazioni organizzative ed economiche. E forse la principale delle ragioni di una scialba accoglienza delle nuove disposizioni, di un loro blando effetto, certo non all’altezza dei meriti di quanto contengono, può essere attribuita al fatto che le informazioni che a suo tempo spiegavano l’Accordo hanno difficilmente raggiunto i diretti interessati.
Molti dei miei utenti invero hanno sempre mostrato genuina sorpresa, a volte incredulità, quando io stesso mi sono trovato a comunicare i contenuti essenziali delle suddette disposizioni. Eppure esse, dopo tre anni dalla loro promulgazione, avrebbero dovuto esser state fatte proprie senza problemi da tutti gli addetti ai lavori!
Obiettivamente, a prescindere dai forti momenti di crisi che hanno penalizzato il mondo del lavoro, e continuano a farlo nonostante le ottimistiche dichiarazioni e previsioni politiche, all’inadeguata diffusione delle importanti novità di cui stiamo parlando riguardanti gli operatori di alcune macchine di lavoro (fra l’altro fra le più pericolose per la sicurezza di tutti i lavoratori, non solo degli stessi operatori), hanno concorso, a mio avviso, più o meno volontariamente e quindi comunque colpevolmente, le varie Organizzazioni di settore che radunano quasi tutti i Datori di lavoro in Associazioni o Confederazioni o altro che dir si voglia. E non giudicherei del tutto esenti da colpe nemmeno le Organizzazioni sindacali.
Errori ripetuti.
Ho potuto constatare di persona infatti che, per quanto riguarda l’Accordo del 22 marzo 2012, sono state ripetute da parte delle citate Organizzazioni verso i propri associati le stesse manchevolezze che avevano caratterizzato la diffusione sporadica od incompleta, sempre che venisse data, delle importanti disposizioni contenute nel Decreto 11 aprile 2011, riguardanti, guarda caso, ancora le attrezzature di lavoro, secondo il punto 13 dell’art. 71 del D.lgs. 81/08.
In quell’occasione, come successivamente per l’Accordo, avevo invitato più volte alcune Organizzazioni di Datori di lavoro operanti nel territorio dove svolgevo e tuttora svolgo la mia
attività di verifica a dare notizie certe e mirate agli associati possessori di attrezzature di lavoro, vuoi con mezzi di comunicazione, cartacei od elettronici, vuoi tramite convegni/seminari/incontri adeguatamente pubblicizzati. Ebbene, dopo un iniziale apparentemente serio interessamento dimostrato dai responsabili del settore specifico “attrezzature di lavoro” delle varie Organizzazioni, a lungo andare le belle intenzioni venivano gradatamente ed inspiegabilmente insabbiate, lasciando agli utenti (associati) di mezzi di lavoro la sorpresa di scoprire a proprio discapito le novità legate al Decreto. E che le disposizioni del Decreto 11 aprile 2011, legato al “Decreto del Fare” dell’agosto 2013, non siano ancora del tutto chiare e conosciute lo dimostra per la verità l’articolo apparso su questa stessa rivista il 23 febbraio scorso, avente come argomento “ Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento”.
Da quali fonti gli interessati hanno effettivamente ricevuto informazioni relative all’Accordo.
Ancora a proposito delle Organizzazioni di lavoro, essendo quindi venute sovente meno ai fondamentali compiti di informazione dei loro associati, per i quali esse sono spesso principali se non unici punti fidati di riferimento, la vera diffusione delle nuove disposizioni concernentil’Accordo su alcune attrezzature di lavoro è stata lasciata essenzialmente in mano agli infiniti
Consulenti operanti sul territorio con somma onniscienza ed in realtà quasi mai all’altezza dei loro compiti, ma soprattutto a chi commercializza l’abilitazione degli operatori principalmente per i propri interessi economici. In particolare mi riferisco a qualche ditta ben organizzata (e direi spesso con pochi scrupoli) di Noleggiatori di attrezzature di lavoro o a certi gruppi di formatori improvvisamente ed ammirevolmente in possesso di idonea abilitazione alla formazione di operatori secondo l’Accordo Stato-Regioni, gruppi in realtà composti da professionisti molto lontani fino a ieri dall’essersi occupati di macchine di lavoro e soprattutto dall’intendersene con cognizione di causa.
In tal modo, quasi in sordina, si è arrivati alla prossima scadenza del 12 marzo (31 dicembre per gli agricoltori) stabilita per l’abilitazione degli operatori senza che la stragrande maggioranza dei diretti veri interessati se ne sia proprio resa conto.
Quello che da parte di questi ultimi potrebbe apparire come un passivo stato di inerzia addirittura con risvolti di indifferenza, in effetti non è altro che una mancata reazione, ben comprensibile, a delle informazioni che non ci sono state o che, nella migliore delle ipotesi, sono state casuali, discontinue e pericolosamente superficiali oppure elargite per lo più da chi può averle presentate solo come una “gabella” inevitabile, mimetizzando in tal modo il vero fine del proprio interesse economico.
Come comportarsi se non si è ancora conseguita l’abilitazione.
A questo punto, essendo materialmente impossibile, se non confidando in un miracolo, che per il prossimo 12 marzo in un contesto nazionale tutti gli operatori delle macchine dell’Accordo abbiano ottenuto il patentino abilitante, dopo un ulteriore appello alle Organizzazioni di cui s’è parlato affinché illuminino urgentemente e compiutamente i propri adepti su quanto in argomento (anche se temo che i buoi ormai siano tutti fuori dalla stalla), mi sento di consigliare i vari Datori di lavoro e gli stessi Operatori, oltre che di conseguire al più presto l’abilitazione con i relativi vantaggi, di evitare nel limite del possibile (ed anche al di là di tale limite) l’utilizzazione delle attrezzature di lavoro contemplate nell’Accordo fino al raggiungimento del benedetto patentino. Tutti siamo consapevoli che ben difficilmente qualche Tecnico ASL preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro o qualche altro addetto istituzionale alla vigilanza sarà tanto solerte nel controllare dopo il 12 marzo che qualche operatore “guidi senza patente” elevando così qualche salata sanzione a chi di dovere (anche se, conoscendoli bene, non mi sento di escluderlo a priori).
Pur tuttavia, in caso di malaugurato incidente (Dio ce ne scampi!) non so come potrà pensarla in proposito il Magistrato della situazione.
Quindi i Datori di lavoro e gli Operatori in difetto facciano le loro debite considerazioni se assumersi o meno le dosi di rischio conseguenti. Sappiamo tutti che noi Italiani mal digeriamo ogni tipo di costrizione e l’obbligo della patente di cui all’Accordo può apparire tale; inoltre a molti non dispiace affatto il gioco d’azzardo, ma confido che chi ancora non si fosse messo in regola per il prossimo 12 marzo rammenti la saggezza del detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!
Non scordiamoci dei carriponte: esperienze vissute fra Operatori “adeguatamente” formati.
Colgo infine qui l'occasione per ribadire l'assurdità del non rendere obbligatorio il patentino per gli operatori di carriponte e macchine simili (vedi mio articolo su Punto Sicuro del 4 agosto 2014 “ Il carroponte “cenerentola” delle attrezzature di lavoro”) così come invece previsto per le altre attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni di cui stiamo parlando. E' ampiamente dimostrato infatti (da incidenti a volte inconcepibili ma soprattutto da ciò che vedo durante la mia attività di verifica) che non è assolutamente sufficiente la preparazione impartita agli operatori mediante generiche formazioni in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08, dove non è richiesta per i docenti la giusta ed indispensabile competenza.
Vorrei citare a tal proposito una delle risposte “tipo” fornita da qualche operatore durante l’esecuzione delle manovre che richiedo nel corso di mie verifiche a carriponte, in merito all’avvenuta formazione o meno sull’uso dell’apparecchiatura in verifica.
Quando la formazione pare sia effettivamente avvenuta, dopo un iniziale imbarazzo alla mia domanda dovuto essenzialmente a “vuoti di memoria” su quando si è svolto il momento formativo e per valutare le parole adeguate per non incorrere in involontarie implicazioni di Legge, l’operatore in questione, sovente con l’aiuto del caporeparto subito richiamato in aiuto, conferma la formazione avuta, di cui però è difficile ripetere i contenuti, anche quelli fondamentali. Pazienza, non importa.
Alle rassicurazioni sulla innocuità della mia insolita indagine, la persona che mi sta di fronte, tranquillizzata, aggiunge poi che “par di ricordare sia stato addirittura rilasciato dal docente un
attestato di frequenza che probabilmente è conservato nell’ufficio del datore di lavoro”.
Soddisfatto quindi di quanto sentito, nella prosecuzione della mia verifica al carroponte chiedoall’operatore ad esempio le modalità apprese per il controllo delle funi. “Non c’è problema: con una mano si fa scorrere uno straccetto lungo la fune per constatare se eventuali fili rotti che spuntano dalla fune si infilzano nello stesso straccetto” “E non anche nella mano?” chiedo io. Ed invece della risposta che più mi sarei aspettato, ovvero ”Ma io metto un guanto” (che il filo rotto se c’è, può in verità ben perforare), dopo un certo sconcerto la risposta di prassi è la seguente: “Be’ sì, ha ragione, non ci avevo pensato!”
Quindi, più che altro incuriosito sulla competenza del docente che ha impartito cotanta saggezza, nell’ufficio del Datore di lavoro chiedo serenamente non di mostrarmi il famoso attestato di frequenza, solitamente introvabile, ma chi sia il docente in questione. Ed il Datore di lavoro, o chi per esso, orgoglioso sia per la qualifica del docente, sia per la spesa non indifferente sostenuta per la formazione dell’operatore, mi dichiara che “E’ un affermato Ingegnere che insegna Fisica in un Istituto Tecnico!”. Questo quando, come ho potuto constatare, il docente non è un Ingegnere chimico o ambientale, un perito stradale, un ex imprenditore edile caduto in disgrazia o addirittura un professore di Lettere (suppongo con l’hobby della meccanica ma, pur con tutto il rispetto che ho per loro, che ci azzeccano i professori di Lettere coi carriponte o le gru a bandiera? E… che ci azzeccano gli altri?)
Con il racconto di queste mie esperienze, spero ancora una volta di “catturare” l’attenzione diqualche solerte funzionario del Ministero del Lavoro & Company, o almeno di risvegliarlo dal letargo in cui tutti i suoi colleghi paiono da tempo caduti, perché venga finalmente proposto l’inserimento anche dei carriponte fra le attrezzature di lavoro che rientrano nel famigerato Accordo Stato-Regioni in argomento. La speranza, come si suol dire, è l’ultima a morire!
Ing. Massimo Trolli
ex dirigente Arpa Settore Verifiche Impiantistiche.
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Rispondi Autore: ing. Grandi M. - likes: 0 | 10/03/2015 (07:21:22) |
Sempre gradite le riflessioni dell'ing. Trolli! In attesa che "venga finalmente proposto l’inserimento anche dei carriponte fra le attrezzature di lavoro che rientrano nel famigerato Accordo Stato-Regioni in argomento", informo che come ODV saremo comunque solerti nel richiedere i "patentini" degli operatori fin dopo il 12 marzo p.v., nonché la documentazione prevista dall'Art. 72 del D.Lgs. 81/08 ai noleggiatori e concedenti in uso. |
Rispondi Autore: _?_ - likes: 0 | 10/03/2015 (07:27:45) |
l'effetivo impatto ? Col la crisi in cui si trovano hanno altro a cui pensare |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 10/03/2015 (08:45:36) |
patentino? mah.. |
Rispondi Autore: Alberto Baessato - likes: 0 | 10/03/2015 (09:43:28) |
Sempre illuminanti le riflessioni dell'Ing. Trolli. Concordo sul suo sconcerto dell'esclusione dei carriponti e attrezzature simili dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012. Tuttavia m i ritrovo sempre a ribadire lo scollamento dalla realtà, del Incipit della normativa. 12/16 o 24 ore di formazione in aula effettuata da qualunque docente preparato, ha un valore del tutto irrilevante se non seguita da una serio adeguato addestramento in azienda. Addestramento che è previsto dal D.lgs 81/2008, art. 37, comma 5, effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro. Addestramento che è stato volutamente tralasciato in sede di accordo perchè poco remunerativo per le associazioni di categoria e gli organismi di formazione. |
Rispondi Autore: Paolo Bulgarelli - likes: 0 | 10/03/2015 (10:39:17) |
Premetto che mi occupo di sicurezza da sempre (pre-626) e tengo corsi. Sacrosanta una formazione specifica e puntuale, scherzandoci un poco anche su come si fa la punta alla matita. Trovo assurda la durata di questi momenti formativi. Troppo brevi se, lo scopo, è "insegnare a capire e usare" (e non credo sia lo scopo di questi corsi). Follemente lunghi se si voleva fornire una formazione supplementare all'utilizzo "pratico" e relativa alle buone pratiche di sicurezza di queste macchine. In questo modo sei "costretto" a riempire la tua lezione, stiracchiandola, per arrivare a coprire il monte ore obbligatorio. Faticoso per il relatore, noioso per gli utenti (anche integrando con qualche filmato o con slide dalla grafica curata), pesante (in termini di costi e di ore "perse") per il Datore di lavoro. Ne viene fuori un "prodotto", sostanzialmente, inutile. Un piccolo esempio sui carrelli elevatori. 12 ore di formazione complessiva quando, sfido chiunque su questo punto, con 3 ore fatte come si deve, hai modo di coinvolgere e tenere viva l'attenzione degli operatori, concentrare la loro attenzione sui punti veramente importanti (lasciando magari ad una dispensa il compito di fornire informazioni non essenziali)..... essere, insomma, "utile al lavoratore", alla sicurezza sua e degli altri. Così è tutta "fuffa". Ho abbastanza esperienza per capire, guardandoli, se ho viva la loro attenzione (e quindi una parte di quello che dico rimarrà impressa, spero la parte più importante della mia lezione). Con corsi di questa lunghezza gli sguardi non sono dei più vivaci. Parere personale, ovvio. |
Rispondi Autore: Paolo Bulgarelli - likes: 0 | 10/03/2015 (10:43:26) |
Ho scritto, non a caso, "ore perse". Certamente non ritengo la formazione in sicurezza "ore perse". Ma questa che stiamo facendo non è formazione in sicurezza, è riempire uno spazio orario per fornire un pezzo di carta più "debole" di una formazione incisiva di durata adeguata |
Rispondi Autore: MP - likes: 0 | 10/03/2015 (10:48:30) |
Parole vere commento P.Bulgarelli. Con operatori che da anni utilizzano le attrezzature in questione, più di 4 ore (con intervallo )di lezione in aula non li tieni vivi, se poi è pomeriggio ..... |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 10/03/2015 (15:29:34) |
Riempire lo spazio? Con il modulo tecnico in motdo interattivo, come richiesto dalla normativa, e così forse i corsisti si annoierebbero meno che vedere filmati e slide. Slide che non sono obbligatorie: invece è obbligatoria la lezione interattiva e il coionvolgimento attivo dei partecipanti. Un piccolo esempio: il modulo tecnico dei carrelli ha una pagina di contenuti (2.1-2.10): perchè non trovare metodologie interattive e rendere i corsisti partecipanti attivi? Forse in questo modo si tiene viva l'attenzione degli operatori, alternando metodologie (e anche i docenti): i formatori si lamentano che hanno poche ore e ne vorrebbero di più e adesso ci si lamenta che le ore sono troppe: ma in questi corsi si cerca di trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze o semplicemente si dicono da delle nozioni? |
Rispondi Autore: Alberto Baessato - likes: 0 | 10/03/2015 (16:06:54) |
Come al solito è difficoltoso ragguagliare CHI fa formazione con CHI la riceve. Sarei curioso di partecipare ad un vostro corso per addetti all'uso del carrello. |
Rispondi Autore: Damiano Guerra - likes: 0 | 10/03/2015 (17:56:21) |
Altro spunto di riflessione, o aggiunta alle consuete discussioni. Lavoro per una società in cui teniamo tutti i corsi sulla sicurezza e realizziamo tutte le valutazioni possibili. In questi giorni arrivano molte telefonate e mail di clienti che chiedono l'organizzazione dei corsi di formazione sulle attrezzature specifiche, prima del fatidico 12 marzo. Nonostante avessimo più volte segnalato loro questa scadenza e avvertito della necessità di far passare 15 giorni dalla data di prenotazione alla data del corso, causa accreditamento. Nonostante abbiamo più volte avvertito: durante la redazione del DVR, durante tutti i corsi di formazione, durante l'aggiornamento annuale, durante la periodica visita del nostro commerciale, mediante mail periodiche, ancora clienti non hanno recepito l'obbligo (qualcuno si rivolge a noi chiedendo se è vero quello che ha sentito), oppure non hanno capito che li riguarda, non sanno di quante ore di corso si tratta, della necessità di organizzare il corso con un po' di preavviso. Vi assicuro che da parte nostra il martellamento sulla necessità di questi corsi c'è stato. Secondo me sono proprio le aziende che non vogliono sentirci! |