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Da oggi in vigore l’accordo attrezzature: nuovi chiarimenti dal Ministero
Brescia, 12 Mar - Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accordo entra in vigore oggi, cioè 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12 marzo 2012. E “i lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore” cioè entro il 12 marzo 2015.
La formazione già erogata potrà essere riconosciuta quale credito formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il lavoratore abbia frequentato in via alternativa:
a) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata non inferiore a quella prevista dall’Accordo;
b) corsi composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo);
c) corsi senza verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il 12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.
Inoltre “l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore”.
Si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
I chiarimenti della circolare
Nella circolare n. 12 appena pubblicata, che vi invitiamo a leggere integralmente, è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:
“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
Il punto 2 della circolare fa invece riferimento all’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012, e chiarisce che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.”, escludendo le “operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..”.
Un ulteriore punto chiarisce che “Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”.
Federica Gozzini
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Rispondi Autore: riccardo borghetto - likes: 0 | 12/03/2013 (07:53:58) |
Il terzo punto della circolare, ove si afferma "è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità." è un assurdo. La cosa è particolarmente grave perchè tramite i corsi di aggiornamento si sana la situazione precedente. Tutto l'impianto dell'ASR da molta importanza e dettagli alla parte pratica. Con la circolare la parte pratica viene sminuita. A mio avviso la circolare è illeggittima e non va applicata. |
Rispondi Autore: Paolo Segantin - likes: 0 | 12/03/2013 (09:14:44) |
Nel settore agricolo, per quel che concerne l'uso della trattrice, la parte pratica era ed è una cosa assurda, pianificata da chi evidentemente non ha mai messo piede in un campo o non ha mai parlato con un agricoltore. La sicurezza portata avanti in questo modo serve a far chiudere le aziende. |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 12/03/2013 (09:25:52) |
Concordo con il sig. Borghetto. Tanto valeva non citare proprio i moduli pratici nell'accordo originario e lasciare tutto come prima fissando solo il numero delle ore di teoria! Credo proprio che si tratti di un mero tentativo di ridurre i costi della formazione ma se così fosse, anche volendo condividere il principio ispiratore, non trovo lecito il modo utilizzato. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Gianni Sarto - likes: 0 | 12/03/2013 (09:53:26) |
Io ritengo la circolare legittima e pertinente. L'aggiornamento è rivolto a lavoratori che utilizzano ogni giorno un mezzo e quindi tutti i giorni fanno Pratica; ora dove sono lacunosi è nella parte teorica che sicuramente non rivedono ogni giorno. E' come dice Segantin voler insegnare ad un agricoltore ad usare il trattore nelle operazioni nei campi, un assurdo! |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 12/03/2013 (10:38:19) |
Con tutto il rispetto per le opinioni altrui, vorrei solo segnalare al sig. Sarto che gli infortuni con i mezzi agricoli colpiscono spesso i più esperti così come accade anche in edilizia. Ripeto: anche volendo essere d'accordo, allora non parliamo di moduli pratici negli accordi. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/03/2013 (10:39:01) |
La circolare è sicuramente illegittima se interpretata nel senso che non si debbano fare esercitazioni pratiche laddove afferma che “Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”: difatti l'accordo per quel che riguarda i corsi di aggiornamento prevede al punto 6.1. quanto segue: "6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti." e tutti gli allegati dal III in poi prevedono L'OBBLIGO di "esercitazioni pratiche operative". In realtà la circolare è invece legittima se correttamente interpretata, ovvero che le "esercitazioni pratiche operative" si fanno ugualmente, ma in queste lezioni possono essere presenti anche fino a partecipanti. L'argomento che si tratta di fare corsi a chi usa l'attrezzatura da anni è totalmente inconsistente: abbiamo gente che usa i carrelli da anni e continua ad usarli scorrettamente, ela casistica degli incidenti sul lavoro, anche con gru e carriponte dimostra che a volte l'esperienza genera solo superficialità e supponenza nell'uso dei mezzi di lavoro, e non seria professionalità che si coltiva solo con l'apertura mentale, l'aggiornamento continuo e la disponibilità ad accettare i suggerimenti altrui. L'infortunio del lavoratore troppo esperto è fin troppo frequente, e come avvocato ne ho visti fin troppi di morti sul lavoro che hanno sottovalutato il rischio in quanto esperti, tralasciando il fatto che a questo si sommavano le carenze infortunistiche del luogo di lavoro, spesso quasi sempre presenti. |
Rispondi Autore: Paolo Segantin - likes: 0 | 12/03/2013 (11:31:57) |
Al di là che mi sembra un po' eccessivo parlare di legittimità o meno, vorrei far presente che, occupandomi di sicurezza, ho dei grossi dubbi che 3 ore di pratica possano fare la differenza (se non dal punto di vista economico) per una serie di punti che non possono essere conosciuti da chi "fa sicurezza" da dietro uno schermo di computer. Primo: trovatemi qualcuno che possa essere in grado di insegnare ad usare il trattore ad uno che lo usa da 40 anni.. sulla base di cosa è più esperto? perchè è laureato? Seconda cosa: il tipo di trattore.. ci rendiamo conto che il trattore non è un muletto ed esistono macchine diversissime tra loro per età, funzionamento, attività, marca? Terzo: l'accordo non tiene minimamente conto di una cosa.. i trattori si rovesciano sui pendii, non in pianura! se si deve parlare di sicurezza che si venga a fare le esercitazioni sulle colline del prosecco per esempio, poi vediamo chi viene a fare l'insegnante. Per chiudere, non voglio essere eccesivamente prolisso, parliamo anche di costi.. Sei persone dovrebbero sostenere il costo di: affitto del terreno su cui fare la prova pratica, il noleggio della trattrice, di una attrezzatura frontale, di una laterale, di una posteriore e di un carro. Più il costo del docente, i costi di organizzazione e logicamente un'assicurazione. Ma sappiamo quali sono le dimensioni medie di un azienda agricola? Li conosciamo i nostri imprenditori agricoli? L'agricoltura non è minimamente paragonabile agli altri settori economici! Questo va capito prima di parlare! Questi corsi, per come sono stati impostati, danno l'impressione di avere altri scopi, ben diversi dall'obiettivo di migliorare la sicurezza sul lavoro, specialmente in agricoltura. Se quello che ci sta a cuore è la sicurezza e la salute cerchiamo soluzioni possibili ed efficaci. Tutto il resto serve ad altro. |
Rispondi Autore: riccardo borghetto - likes: 0 | 12/03/2013 (11:51:04) |
Il punto essenziale è che vi sono due tipi di saperi, uno teorico (sapere) e uno pratico (saper fare). Sono completamente diversi, come anche l'ASR puntualizza negli allegati, dedicando tempi, requisiti diversi dei docenti/istruttori e dettagli nella progettazione della prova pratica. A me sembra assurdo dire che uno vale l'altro. Punto. Anche il rapporto 1:6 nelle prove pratiche ha una logica che è comprensibile a chi ha progettato ed erogato corsi pratici. |
Rispondi Autore: Paolo Segantin - likes: 0 | 12/03/2013 (11:54:21) |
Al di là che mi sembra un po' eccessivo parlare di legittimità o meno, vorrei far presente che, occupandomi di sicurezza, ho dei grossi dubbi che 3 ore di pratica possano fare la differenza (se non dal punto di vista economico) per una serie di punti che non possono essere conosciuti da chi "fa sicurezza" da dietro uno schermo di computer. Primo: trovatemi qualcuno che possa essere in grado di insegnare ad usare il trattore ad uno che lo usa da 40 anni.. sulla base di cosa è più esperto? perchè è laureato? Seconda cosa: il tipo di trattore.. ci rendiamo conto che il trattore non è un muletto ed esistono macchine diversissime tra loro per età, funzionamento, attività, marca? Terzo: l'accordo non tiene minimamente conto di una cosa.. i trattori si rovesciano sui pendii, non in pianura! se si deve parlare di sicurezza che si venga a fare le esercitazioni sulle colline del prosecco per esempio, poi vediamo chi viene a fare l'insegnante. Per chiudere, non voglio essere eccesivamente prolisso, parliamo anche di costi.. Sei persone dovrebbero sostenere il costo di: affitto del terreno su cui fare la prova pratica, il noleggio della trattrice, di una attrezzatura frontale, di una laterale, di una posteriore e di un carro. Più il costo del docente, i costi di organizzazione e logicamente un'assicurazione. Ma sappiamo quali sono le dimensioni medie di un azienda agricola? Li conosciamo i nostri imprenditori agricoli? L'agricoltura non è minimamente paragonabile agli altri settori economici! Questo va capito prima di parlare! Questi corsi, per come sono stati impostati, danno l'impressione di avere altri scopi, ben diversi dall'obiettivo di migliorare la sicurezza sul lavoro, specialmente in agricoltura. Se quello che ci sta a cuore è la sicurezza e la salute cerchiamo soluzioni possibili ed efficaci. Tutto il resto serve ad altro. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/03/2013 (12:52:02) |
ORA BASTA. Eccessivo parlare di legittimità? Dunque in Italia la legalità è un OPTIONAL? Io i praticoni dela sicurezza, quelli che da 40 anni di lavoro sostituiscono la conoscenza corretta in materia di sicurezza non li reggo più, ho visto troppi lavoratori con 40 anni di lavoro MORIRE SUL LAVORO, uccidersi con i mezzi di lavoro, trattori compresi. Basta con l'ELUSIONE DELLE REGOLE, con i metodi spannometrici, con l'ignoranza elevata a metodo di lavoro. Il Mondo va avanti grazie a chi è in possesso delle giuste conoscenze, e troppo spesso l'esperienza non è altro che un ineiem di metodi errati applicati per troppo lungo tempo. L'OBBLIGO DI FORMAZIONE ESISTE, E' PREVISTO DALAL LEGGE, ARTICOLO 37, E NON FARLO IN BASE A TALE ARTICOLO DEL DECRETO 81 E' UN REATO PENALE DI PERICOLO, tutto il resto sono chiacchere da bar sport, concezioni della sicurezza arretrate che in nome della libertà imprenditoriale giustificano l'ignoranza che porta infortuni e malattie professionali. Contro l'insicurezza tolleranza zero, basta orfani e vedove sul lavoro. Basta difendere ad oltranza prassi distorte ed esperienza sbagliate. Quando vado a visitar ei luoghi di lavoro, mi fermo, sto li a fissare quelli che lavorano in modo inutilmente pericoloso, e sono tantissimi, PERCHE'? E più sono esperti più spesso fanno idiozie inenarrabili. Vogliamo parlare di questo,e del fatto che da quando si inizia a fare, a macchia di leopardo, formazione più seriamente gli infortuni DIMINUISCONO? Chissà perchè i pubblici ministeri nei processi mettono sempr eil dito nella piaga della carente formazione dell'infortunato ... L'IGNAVIA PORTA SOLO LUTTI SUL LAVORO, si deve accogliere quel che di nuovo arriva, e non difendere a spada tratta ignoranza e incapacità di prevenire. Un giovane che ha studiato ha moltissimo da insegnare ad un anziano ignorante. L'ignoranza non serve a nulla e fa solo danni. |
Rispondi Autore: Giorgio Roaro - likes: 0 | 12/03/2013 (14:57:08) |
Volevo chiedere all'avvocato Dubini se questo accordo Stato/Regioni si applica anche al privato che occasionalmente utilizza un mezzo (di quelli in elenco, es.il trattore) proprio per fini personali. Grazie |
Rispondi Autore: Paolo Segantin - likes: 0 | 13/03/2013 (09:40:39) |
Resto allibito nel leggere certi interventi, così pieni di arroganza e superbia. La cosa non mi riguarda, non mi spavento e continuerò a dire che le norme possono anche essere criticate se vanno nella direzione contraria rispetto a quello per cui sono state scritte. E mi felicito quando vedo che si fa un passo avanti, come nel caso della circolare n.12, rispetto a un testo controverso. Mai parlato di elusione e non è mio interesse promuovere l'illegalità. Per quanto riguarda i trattori la prova pratica dell'accordo è piena di incongruenze, presenta costi elevatissimi e mi permetto di dubitare relativamente all'efficacia di tale intervento formativo. Faccio presente che l'accordo stato regioni nasce per ottemperare quanto scritto nel comma 5 dell'art. 73. L'art. 37 fa riferimento alla formazione obbligatoria per i lavoratori indipendentemente dall'utilizzo di attrezzature particolari. In entrambi i casi non si fa riferimento a prove pratiche di guida. BASTA ai morti sul lavoro e basta a chi specula sull'insicurezza. |
Rispondi Autore: mario ingegnere - likes: 0 | 17/03/2013 (20:41:02) |
..quello che stupisce e che alcuni credono che da sola la formazione possa essere la soluzione al problema della sicurezza. Magari fosse così !!... ma sappiamo tutti che la formazione (elemento importantissimo)non è assolutamente sufficiente; ci sono i comportamenti dei lavoratori. E i comportamenti non cambiano solo con la formazione ma cambiano anche con le esperienze positive e negative.... troppa aspettative da queste "lenzuolate" di norme, accordi, aggiornamenti... il dubbio è leggittimo che ci sia qualcuno che sta "certamente" speculando sulla formazione... ma io affermo con fermezza che la formazione è necessaria ma non sufficiente... occorre lavorare sui comportamenti ; ma questo è un percorso innanzitutto di CULTURA della Sicurezza che si matura negli anni... e' inutile massacrare così le aziende e i datori di lavoro !!... le cose imposte non hanno mai funzionato... |
Rispondi Autore: Giovanni Saba - likes: 0 | 18/03/2013 (12:23:27) |
La mia vuole essere solo una osservazione su quelli che sono i risultati in due contesti lavorativi differenti. Mi occupo di sicurezza da diversi anni, l'azienda in cui sono RSPP svolge attività manutentiva in diverse aziende del territorio, che evidentemente interpretano la sicurezza in modo differente, nel 2011 nella stesura della relazione annuale sulla sicurezza, ho annotato che nelle attività svolte in uno stabilimento a fronte di 107.000 ore di lavoro, ci sono state zero ore di assenza per inforutnio, mentre l'attività all'interno di un altro stabilimento con medesime caratteristiche, le ore di lavoro sono state 17.000 con assenza per infortunio purtroppo di 400 ore. Naturalmente in entrambe le realta lavorative l'RSPP è sempre il sottoscritto, e la formazione che viene impartita ai lavoratori è la medesima,in conclusione è importante la formazione ma deve essere avvallata da una cultura sulla sicurezza dell'azienda madre. |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 18/03/2013 (14:44:13) |
Vorrei entrare, sommessamente, nella discussione; riconoscendo la problematicità e la legittimità dei diversi interventi. Pare a me che la circolare n.12, al suo punto 3, sia chiara.. ma non chiarissima. Giustamente l'Avv. Dubini riporta il testo del punto 6.2. dell'Accordo S-R e richiama come tutti gli Allegati dal III in poi prevedano l'obbligo di "esercitazioni pratiche operative". Specificherei, tuttavia, che tutti tali Allegati, laddove titolano:VALUTAZIONE, prevedono al secondo capoverso (ovviamente numerato in base ai diversi Allegati) che: "Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) AVRA' LUOGO UNA PROVA PRATICA di verifica CONSISTENTE NELL'ESECUZIONE di almeno due delle prove.." La specifica serve a stabilire la distinzione tra quelle che l'Avv. Dubini chiama correttamente "esercitazioni pratiche operative" con (gli argomenti dei) moduli pratici di cui al punto 6.2. dell'Accordo S-R, col punto 3 della circolare n. 12 e coi contenuti degli Allegati dal III° in poi (ad esclusione delle prove pratiche "esecutive"). Il problema allora permane quello di stabilire DOVE e QUANDO all'interno del modulo di aggiornamento dovranno svolgersi le prove pratiche operative: - non i aula e non nelle 3 ore, ovviamente; - non nell'ora residua: lo vietano gli Allegati, laddove stabiliscono: "al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici". E tuttavia, pur non seguendo la lettera , la circolare n. 12 indica che l'obbligo debba intendersi nel senso di svolgere il modulo di aggiornamento per la parte teorico/pratica -fino a tre ore- in aula, con un numero massimo di partecipanti non superire a 24 unità. E che l'ora residua debba venir dedicata, secondo le previsioni dell'Allegato I, alle prove pratiche "esecutive", alle quali potranno partecipare fino a 24 discenti. Io almeno la interpreto così. Anche perchè mantiene valore, a mio avviso, la considerazione del primo interlocutore, Riccardo Borghetto, sulla cautela con la quale affrontare il punto 3 della circolare n. 12. Posto che il modulo di aggiornamento effettivamente sana la omissiva "situazione precedente"(punto 9.1., lett. b)c) Accordo S-R); ed è dunque indubitabile che tale modulo debba prevedere le prove pratiche "esecutive". Ci si può ragionare ancora. Ma era così difficile per la circolare -per sua natura esplicativa- essere più chiara? cordialmente, ferrari |
Rispondi Autore: silvia Cestari - likes: 0 | 19/03/2013 (16:43:22) |
ma....come mai i chiarimenti vengono dati sempre dopo? |
Rispondi Autore: Andrea Travella - likes: 0 | 04/12/2013 (15:49:57) |
Buongiorno a tutti, vorrei segnalare un aspetto dal mio punto di vista controverso della circolare ministeriale (già postato in un altro articolo di PuntoSicuro), che in un passaggio afferma che "La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle attrezzature. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”. Da quando la manutenzione non è un'attività lavorativa? Il D.Lgs.81/08, art.69, definisce l'uso di una attrezzatura di lavoro come "qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio". Per quale motivo queste esenzioni valgono per le attrezzature agricole e non per le altre attrezzature di lavoro oggetto dell'Accordo del 22 febbraio 2012? Tra l'altro è uno dei settori con gli indici infortunistici più alti.... |