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Cassazione: sicurezza sul lavoro a prova di errore umano

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Attrezzature e macchine

02/08/2010

L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso è rientrante in un normale contesto lavorativo. A cura di G. Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 21511 del 7 giugno 2010 (u. p. 15 aprile 2010)  -  Pres. Campanato – Est. D’Isa – P.M. Gialanella - Ric. D. V. F. e D. B. F. P.  

Commento a cura di G. Porreca.

La sicurezza sul lavoro deve essere anche a prova dell’errore umano. E’ questo il primo commento che viene da fare dopo la lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione penale. L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro, sostiene infatti la suprema Corte, ribadendo in verità un principio già consolidato presente nella giurisprudenza, serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso rientra in un normale contesto lavorativo. Se tutti i dipendenti del resto, ha osservato la Corte di Cassazione, fossero tutti diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di alcun sistema di protezione.

Un’altra interessante osservazione che deriva dalla lettura di questa sentenza è che l’applicazione delle norme di prevenzione relative ai lavori effettuati in vicinanza di linee elettriche in tensione di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 164/1956 (ora art. 117 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81) non è circoscritta alle attività costruttive in senso stretto ma si estende anche ad opere diverse da quelle edilizie tra cui è ricompresa certamente la realizzazione di impianti elettrici e di opere idrauliche alle quali va assimilata la realizzazione di un impianto di climatizzazione di cui alla sentenza in esame.





Il caso
L’amministratore unico di una società committente e quello di una società che stava eseguendo in appalto dei lavori di installazione di un impianto di climatizzazione, condannati dal Tribunale in ordine ai reati contravvenzionali ed al delitto ci cui all’art. 589 c.p.p. comma 2, hanno fatto ricorso in Cassazione a seguito delle sentenza della Corte di Appello che aveva confermata la condanna nei loro confronti. La condanna si riferiva ad un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice nel mentre, all'interno di un capannone della ditta committente ove si stavano eseguendo i lavori di installazione dell’impianto di climatizzazione, stava spostando, per poter collocare all'esterno del capannone la tubazione del climatizzatore, un trabattello che urtava una linea elettrica a 20.000 volt posta nelle immediate vicinanze. A seguito del contatto il lavoratore rimaneva folgorato decedendo.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente hanno evidenziato elementi di colpa a carico di entrambi gli imputati per avere omesso di predisporre, trattandosi di lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche e quindi da eseguire ad una distanza non minore di cinque metri, un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse contrariamente a quanto previsto dall’articolo  11 del D.P.R. n. 164 del 1956 ed inoltre, per non avere liberato dal materiale di ingombro esistente sul piazzale le aree ove si svolgevano i citati lavori, onde consentire che potessero essere utilizzate facilmente in piena sicurezza senza che i lavoratori, operanti nelle vicinanze della linea elettrica, corressero alcun rischio.

Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione
Gli imputati hanno fatto ricorso, quindi, alla Corte di Cassazione sostenendo fra l’altro che era stato proprio l’infortunato, che era caposquadra e che dava direttive sul posto di lavoro, a decidere di trasportare il trabattello all'interno del capannone, come riferito in dibattimento da un altro operaio presente al momento dell’infortunio, senza prima averlo smontato come si era soliti fare in casi del genere e che quindi il suo comportamento anomalo era stata la causa esclusiva dell'evento. Sostenevano, altresì, gli stessi che secondo il buon senso doveva essere cura dei tre operai incaricati del montaggio del climatizzatore e per essi del caposquadra di non oltrepassare i cinque metri, cosa che ovviamente tutti e tre sapevano.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendo infondate le motivazioni ed ha annullata l'impugnata sentenza, senza rinvio, limitatamente però ai reati contravvenzionali  in quanto estinti per intervenuta prescrizione con la conseguente eliminazione dell’ammenda inflitta. La stessa ha posto in evidenza che la morte del lavoratore era stata causata dalla scarica elettrica determinata dal contatto del trabattello con i cavi dell'alta tensione che correvano lungo il piazzale e che il trabattello era stato sempre spostato ancora montato nonostante la presenza dei cavi elettrici. La Sez. IV ha inoltre ritenuto perfettamente aderente al dettato normativo l’applicazione al caso concreto dell’articolo 11 della normativa antinfortunistica di cui al D. P. R. n. 164 del 1956 “rilevandosi correttamente che l'ambito di operatività del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 non è circoscritto alle attività costruttive in senso stretto, essendo contemplate anche le opere realizzate con materiali diversi dalla muratura e del cemento armato e le opere diverse da quelle edilizie, tra cui certamente la realizzazione di impianti elettrici ed opere idrauliche cui deve essere assimilata l'installazione di impianto di climatizzazione”. “Di conseguenza”, ha proseguito  la Sez. IV, “va riaffermato che il divieto posto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 11 di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche in aree in assenza di adeguate protezioni è applicabile a qualsiasi tipo di lavoro”.

I giudici della Corte di Cassazione non hanno, quindi, avuto alcun dubbio sulla posizione di garanzia e sulla responsabilità individuate in capo agli imputati. Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del datore di lavoro hanno evidenziato che lui stesso aveva suggerito l'uso del trabattello, che poi è venuto a contatto con la fonte del pericolo, pur essendo consapevole dell'esistenza della linea elettrica che attraversava l'area all'interno della sua azienda dove era utilizzato il trabattello senza che la stessa fosse stata debitamente segnalata. In merito alla posizione del committente hanno quindi fatto osservare i giudici della Corte suprema che “il committente risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dall'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità”.

Per quanto riguarda poi il contestato comportamento scorretto del lavoratore, la Corte suprema ha posto in rilievo, infine, che “l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza” e che “nel caso di specie, stante la vicinanza fra la sede dell'impresa appaltatrice ed il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, l'iniziativa del lavoratore di riportare il trabattello presso la sede della propria ditta, senza provvedere al suo smontaggio, costituiva comportamento del tutto prevedibile da parte degli imputati, che erano ben consapevoli dell'utilizzazione di detto ponteggio mobile all'esterno del capannone e della presenza della fonte di pericolo. Era del tutto prevedibile il rischio che, nel trasportare il trabattello, il lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare folgorato”.

L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro” ha concluso la Sez. IV, “sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione”.




Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 21511 del 7 giugno 2010 (u. p. 15 aprile 2010)  -  Pres. Campanato – Est. D’Isa – P.M. Gialanella - Ric. D. V. F. e D. B. F. P. - L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso e’ rientrante in un normale contesto lavorativo.
 



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