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Apparecchi di sollevamento: vita residua e verifiche periodiche

Apparecchi di sollevamento: vita residua e verifiche periodiche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

23/10/2013

La conoscenza della vita residua delle apparecchiature di sollevamento è imprescindibile nelle verifiche periodiche. I commenti dei lettori.

 
Ospitiamo e pubblichiamo un commento all’articolo “ L’importanza delle prove di carico sulle attrezzature di sollevamento” pubblicato il 1° agosto 2013 e che ha scatenato un interessante scambio di opinioni.
Invitiamo i lettori a  riprendere l’articolo e a leggere i commenti riportati in fondo prima di procedere con la lettura di quanto segue.
Questo commento è a cura dell’ Ing. Massimo Trolli, ex dirigente Arpa Settore Verifiche Impiantistiche.

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La conoscenza della vita residua delle apparecchiature di sollevamento è imprescindibile nelle verifiche periodiche.
 
In riferimento al commento del sig. Alessandro Ferrari, vorrei precisare che le operazioni inerenti alle  verifiche periodiche (successive alla prima) di apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (Gruppi SC e SP) non si limitano solo a controlli visivi e prove funzionali bensì (All. II punto 2 a, stesso Decreto) “sono finalizzate ad accertare le conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
 
C’è da aggiungere poi che quanto sopra non è compito solo dei soggetti privati abilitati assurti alla qualifica di “incaricati di pubblico servizio” (figure previste in premessa del DM 11/04/11) con le conseguenti implicazioni di legge, ma pure dei funzionari di ASL ed Arpa, soggetti titolari della funzione. E quindi non è certo prerogativa di Ispettori INAIL, Ispettori dei Vigili Del Fuoco, Ispettori del Lavoro come invece lasciava intendere il commento del Sig. Sergio Morando.
 
Detto questo è pacifico che i controlli non distruttivi (CND) e le valutazioni di vita residua di apparecchi di sollevamento non competono né ai soggetti titolari di funzione né ai soggetti privati abilitati i quali tuttavia possono avvalersi di collaborazioni esterne, con forme dirette o indirette di subappalto, nei “casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione” (All. I punto 1 b, DM 11/04/11).
 
Il mio primo commento del 2/08/2013 su Punto Sicuro era teso ad evidenziare che, oltre al Datore di Lavoro ovviamente, gli aspetti riguardanti la sicurezza strutturale e l’integrità degli apparecchi di sollevamento DEVONO esser oggetto di accurata attenzione da parte dei VERIFICATORI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI a tale scopo durante i loro controlli periodici, ovvero dai verificatori ASL/Arpa e da quelli appartenenti ai soggetti privati abilitati, non certo da pompieri, ispettori INAIL (che si occupano solo di prime verifiche quando l’esiguità del personale a disposizione glielo consente), o ispettori del Ministero del Lavoro, come erroneamente supposto dal Sig. Morando.
Quanto di ovvio specificato dal commento del Sig. Alessandro Ferrari non fa purtroppo che confermare la tendenza, del tutto tipica nel settore, di considerare di altri competenze che si presumono non rientrare nei propri doveri quando invece lo sono eccome.
Vorrei non pensare ad una verifica, condotta da verificatori istituzionalmente preposti, che non contempli l’esame seppur solo visivo di parti di macchine sottoposte per loro conformazione progettuale a sollecitazioni di flessione o trazione, o che non prenda in considerazione l’integrità di snodi o giunzioni, innesti o saldature, dadi, bulloni, spinotti, circuiti di comando e dei componenti di tenuta e di lavoro e via dicendo.
Inoltre la richiesta di prove non distruttive o di vita residua, in pratica le indagini supplementari del punto 2 c dell’All. II del DM 11/04/11 che, per opportuna conoscenza, prevedono l’applicazione della norma UNI ISO 9927-1 e norme ad essa collegate (ad es. EN ISO 17637, 17638, 17640), è fondamentale sia fatta da quei verificatori non solo per attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, come specificatamente previsto da Legge, ma pure per tutte quelle macchine che presentino carenze (accertate anche solo visivamente) dal punto di vista strutturale e quindi della sicurezza. Inutile poi aggiungere che il verificatore “ufficiale” non può esimersi dal richiedere prove non distruttive e valutazioni di vita residua anche per quelle attrezzature di lavoro non contemplate dal punto 3.2.3 dell’All. II di cui sopra.
Ad esempio forse non è molto noto fra i verificatori in questione il fatto che per i carri ponte ed apparecchiature di analoga specie ( gru a bandiera, a cavalletto ecc.) debbano esser predisposte indagini similari a quelle che portano ad una valutazione di vita residua (ed in questi casi, sempre per opportuna conoscenza, le norme applicabili, oltre quelle già citate, sono ad es. la ISO 4301-5 o la FEM 9.775) dopo dieci anni (e non venti) dalla loro messa in esercizio od anche prima quando le condizioni della macchina lo richiedono, in coerenza con le disposizioni dell’Art. 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi del Datore di lavoro).
Tanto volevo precisare augurandomi che per tutti gli addetti al controllo delle apparecchiature di lavoro lo scopo precipuo sia la determinazione della loro sicurezza e non l’individuazione di competenze non proprie.
 
 
 

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Rispondi Autore: Mario Padroni - likes: 0
24/10/2013 (03:26:57)
Buongiorno, la valutazione della vita residua di un apparecchio di sollevamento, tranne i casi in cui sia visivamente evidente, va effettuata obbligatoriamente solo dopo 10 o 20 anni? Grazie
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0
26/10/2013 (08:45:24)
Purtroppo per il relatore che ne ha fatto occasione comunque di un nuovo pregevole articolo ma il sig. Ferrari ha perfettamente ragione e non intende dire che non occorre la determinazione della vita residua ma che la stessa non può essere fatta ma solo pretesa dal verificatore. L'incompatibilità tra determinazione della vita residua che è considerata lavoro di consulenza tecnica e effettuazione delle verifiche periodiche che è considerato attività di incaricato di pubblico servizio è stata ribadita con chiarezza e proprio con riferimento al verificatore e non al soggetto abilitato dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 9 del 5 marzo 2013. La possibilità che il singolo verificatore possa dare un subappalto a spese del datore di lavoro mi sembra una ipotesi da non poter prendere in considerazione. Invece sarebbe opportuno una opportuna vigilanza da parte del Ministero perchè tutti i soggetti abilitati si comportino come parte terza così come indicato dal sig. Ferrari e non come tecnici tuttofare a prezzi standard per acquisire quote di mercato. Non è una assurdità osservare infatti che senza alcun controllo ministeriale il settore delle verifiche periodiche rischia di diventare un semplice business dove, come in tutti i mercati, il prodotto cattivo caccerà il prodotto buono.
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
28/10/2013 (12:48:28)
Il sig. Mannelli dà voce al Sig. Ferrari affermando, purtroppo per me, che egli “non intende dire che non occorre la determinazione della vita residua ma che la stessa non può essere fatta ma solo pretesa dal verificatore”. Francamente non ho letto queste parole nel commento del Sig. Ferrari, ma solo una precisa presa di posizione su chi deve fare cosa. Leggendo poi meno superficialmente il mio commento il Sig. Mannelli si accorgerà che nemmeno io pretendo che il verificatore esegua quello che non gli compete, anzi affermo che “è pacifico che i controlli non distruttivi (CND) e le valutazioni di vita residua di apparecchi di sollevamento non competono né ai soggetti titolari di funzione né ai soggetti privati abilitati” e quindi è del tutto superfluo che egli si appelli alla C.M. n. 9 del 5/3/2013, che ribadisce lo stesso principio da me espresso. Il Sig. Mannelli poi con la frase “La possibilità che il singolo verificatore possa dare un subappalto a spese del datore di lavoro mi sembra una ipotesi da non poter prendere in considerazione” compie un altro esercizio di interpretazione su quanto dispone il D.M. 11/4/2011 nell’All. I al punto 1. b) che avevo già citato e che di seguito riporto integralmente: “I soggetti pubblici o privati … devono operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione”. Pertanto non è il verificatore che impone al datore di lavoro le spese per un subappalto per l’esecuzione di controlli non distruttivi nell’ambito delle indagini supplementari, ma è lo stesso soggetto abilitato che può avvalersi a proprie spese di collaborazioni specializzate esterne per gli scopi in questione. Ma la solidarietà del Sig. Mannelli con il Sig. Ferrari continua auspicando un controllo del Ministero sui soggetti abilitati che devono comportarsi (seriamente) come parte terza, e sinceramente non mi sembra proprio che il Sig. Ferrari abbia mai espresso questo pensiero.
Sono invece completamente d’accordo col Sig. Mannelli sul rischio che il settore delle verifiche diventi un semplice business, sempre che non lo sia già diventato! Credo che a ridurre tale rischio concorrano soprattutto la preparazione del verificatore, la sua professionalità e la sua capacità di “leggere” le Leggi a favore della sicurezza e di … recepire i buoni consigli.

Rispondi Autore: scola maurizio - likes: 0
16/09/2019 (17:22:39)
buon giorno volevo sottoporvi due domande .sotto ad un carroponte costruito nel 1965 ora fermo da 30 anni non utilizzato si puo' costruire un ufficio in cartongesso ove dovrebbero entrare a lavorare circa 12 persone .
e se no, quali numeri di normative esistono e chi e' che puo' intervenire.
ringrazio anticipatamente -

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