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"Io scelgo la sicurezza", n. 3/2011
Torino, 28 Ott - È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter " Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Analisi del Decreto 11 aprile 2011
di P. Gatti (ASL AL)
Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 – di seguito DM - (pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011) dà attuazione al comma 13 dell’articolo 71 del D.lgs. 81/08 e smi e disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti sia privati che pubblici che potranno effettuare tali verifiche in supporto all’INAIL e alle AA.SS.LL.
L’entrata in vigore del decreto, prevista per il 28 luglio 2011, è stata posticipata al 24 gennaio 2012 con decreto interministeriale del 22/07/2011, pubblicato su G.U. n. 173 del 27/07/2011.
Per illustrare le complesse procedure previste dal DM, partiamo dall’obbligo imposto al datore di lavoro dal comma 11 dell’art. 71 del Decreto 81 ovvero quello di sottoporre tutte le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche finalizzate a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La prima di queste verifiche deve essere effettuata dall’ISPESL (ora INAIL) che vi deve provvedere entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Le verifiche successive alla prima, con la periodicità indicata allo stesso Allegato VII, sono effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali (le quali, in alcune Regioni, si avvalgono delle ARPA) che vi devono provvedere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In entrambi i casi, decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Il comma 12 dell’articolo 71 del decreto 81, precisa che INAIL e ASL per l’effettuazione delle rispettive verifiche nei tempi imposti dal decreto, possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati che acquisiscono la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e che rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
A tal proposito il comma 4 dell’articolo 2 del DM stabilisce che presso l’INAIL e presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere.
Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l’elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
Questi elenchi devono essere messi a disposizione dei datori di lavoro richiedenti e ricomprendono solo soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti indicati nell’allegato I al DM, che hanno richiesto l’iscrizione negli elenchi e che si sono impegnati al rispetto dei termini temporali imposti dal decreto per l’effettuazione delle verifiche (60gg. e 30gg.).
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Compete ad un’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la formulazione di pareri circa l’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati richiedenti, la costituzione e l’aggiornamento di tali elenchi nonché l’effettuazione degli accertamenti tecnicoamministrativi necessari sui soggetti richiedenti l’abilitazione, ecc.
Le modalità con le quali procedere all’effettuazione delle verifiche (sia la prima che le successive) sono puntualmente precisate nell’allegato II al DM.
Il datore di lavoro, all’atto della richiesta della verifica, dovrà indicare il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato (ricompreso negli elenchi) di cui il soggetto titolare della funzione si avvarrà qualora non sia in grado di provvedere direttamente.
Ma cosa succede se trascorsi i termini temporali imposti dal decreto le verifiche non sono state effettuate?
La risposta è contenuta al comma 8 dell’articolo 2 del DM: “Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco previsto nell’allegato III.”
Si tratta di un secondo elenco cosiddetto “ministeriale” predisposto con le modalità e i criteri indicati nell’allegato III al DM.
I soggetti abilitati ricompresi negli elenchi INAIL e ASL devono far parte dell’elenco previsto nell’allegato III (vedi comma 7, art. 2 del DM). Ne consegue che, una volta istituito l’elenco “ministeriale” conforme ai criteri procedure dell’allegato III al DM, da tale elenco potranno “pescare” INAIL e ASL per costituire i propri rispettivi elenchi di soggetti abilitati di cui avvalersi per il rispetto dei termini temporali di effettuazione delle verifiche.
[...]
Costi
Il comma 3 dell’art. 3 del DM stabilisce che: “Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.”
I compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione (INAIL e ASL) e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3 sopra riportato.
Il soggetto abilitato, pubblico o privato, che ha effettuato la verifica su incarico del titolare della funzione nei tempi previsti dalla norma dovrà corrispondere al titolare della funzione il 15% della tariffa applicata, destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione,
di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica. (art. 3, comma 1 del DM) Il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, in quanto non esperita nei tempi di Legge, corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata. (art. 3, comma 2, lett. c) del DM).
Come richiedere le verifiche
Le modalità ed i tempi con le quali effettuare le richieste di verifica da parte del datore di
lavoro sono indicate nella seconda parte dell’allegato II al DM.
“5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne da’ immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da
cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento
dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1. 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore
di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
5.3. Disposizioni comuni
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonchè le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo
spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati”.
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