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La sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Associazioni

08/03/2013

Informazioni sulla tutela della salute e sicurezza nelle attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. La normativa attuativa del Testo Unico, il campo di applicazione e gli scenari di rischio individuati.

 
Urbino, 08 Mar –  Per alcuni settori di attività - come le attività relative ai compiti delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, ... - le disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 si applicano (art.3, comma 2) tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
In particolare (art. 3, comma 3bis) nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Provvedimenti attesi anche per la delicatezza del ruolo degli organismi dedicati alla protezione civile, organismi che garantiscono la sicurezza del territorio intervenendo spesso in situazioni di pericolo e con un’urgenza legata alla necessità di portare aiuto alle persone colpite, eliminare le cause del disastro ed impedire il diffondersi dello stesso.
 
Su questi temi interviene il dott. Balduino Simone (Dirigente Generale di P.S. - Incaricato agli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato) nella sezione “ Diritto della salute e della sicurezza per gli operatori della sicurezza” del sito dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus).
 
In “Protezione Civile e Volontariato: definiti gli scenari di rischio e definite le procedure di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro” si sottolinea l’attività della Protezione Civile e l’importanza della professionalità dei suoi operatori che devono riuscire a garantire insieme la propria sicurezza e l’efficacia dell’intervento svolto.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario, come indicato dalla legislazione, “definire gli scenari operativi ed elaborare, per ognuno di essi, linee guide a tutti note e da tutti condivise, visto l’alto numero di persone che è chiamata ad intervenire a seguito di eventi calamitosi o di incidenti rilevanti”.
 
Il dott. Balduino Simone propone a questo proposito una raccolta di normative in adempimento a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008.
 
Ad esempio con riferimento al D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, e successivamente, il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011, con il quale vengono disciplinati diversi aspetti che interessano la Protezione Civile.
 
Intanto raccogliamo una definizione necessaria.
Con “organizzazione di volontariato della protezione civile” si deve intendere “ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie”.
 
Nelcampo di applicazione del decreto del 13 aprile 2011 si indica che le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco, quali:
-necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
-organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
-imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
-necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
Ricordando che l’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, (...) tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.
 

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Inoltre ai fini dell’applicazione del presente decreto, il volontario aderente alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (di seguito denominate organizzazioni) è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. E ai fini dell’applicazione del decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
 
Riguardo agli obblighi delle organizzazioni (art. 4), le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti,riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali (...). Inoltre le organizzazioni curano che il volontario aderente, sempre nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
 
L’intervento, che vi invitiamo a visionare interamente, si sofferma poi sul Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 - Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, che disciplina, tra le altre cose: scenari di rischio, compiti svolti dai volontari, attività formative, accertamenti medici, sorveglianza sanitaria, ... 
 
Si ricorda, ad esempio, che per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza. Gli scenari considerati sono ad esempio correlati a eventi atmosferici avversi; rischio idrogeologico - alluvione; rischio idrogeologico - frane; rischio sismico; rischio vulcanico; rischio incendi boschivi e di interfaccia; rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti; rischio ambientale, igienico-sanitario; scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa, ...)
 
Riguardo alle attività formative, sono riportati gli indirizzi comuni e i criteri di massima per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.
 
Il dott. Balduino Simone conclude che la normativa riportata “costituisce un modello di riferimento per tutti gli altri organismi indicati al comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008, che devono procedere alla regolamentazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarità organizzative ed operative. Questi organismi, per adempiere agli obblighi di formazione e di addestramento dei propri operatori dovranno preventivamente indicare queste specificità e definirne gli scenari di rischio, altrimenti la specificità si trasformerebbe in assenza di regole e, quindi, in mancanza di tutela”.
 
E in attesa che tutti questi Enti e Organismi adottino le regolamentazioni prescritte e determinino gli scenari di rischio, deve essere “elogiato quanto realizzato dalla Protezione Civile, che ha avuto il coraggio di definire, con una elencazione analitica e, per quanto possibile esaustiva, tutti gli scenari che potranno vederne impegnati i suoi operatori. Scenari che si riferiscono agli eventi in cui la stessa potrà avvalersi di un’importante risorsa aggiuntiva, come il volontariato, proprio in virtù della regolamentazione operata e dei percorsi formativi che ne seguiranno, ove quegli scenari di rischio delineati saranno l’oggetto primario delle procedure da conoscere, condividere ed osservare”.
 
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Protezione Civile e Volontariato: definiti gli scenari di rischio e definite le procedure di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro”,  a cura del dott. Balduino Simone, Dirigente Generale di P.S. - Incaricato agli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato (formato PDF, 399 kB).
 
 RTM
 
 


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