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Sostanze chimiche: il regolamento Reach e le piccole e medie imprese
Helsinki, 28 Ott – “Tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, sono responsabili dell’uso sicuro delle sostanze che immettono all’interno del mercato europeo”.
Inizia così la parte dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) del sito dell’ Helpdesk Reach nazionale, un servizio di assistenza ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori e utilizzatori per ricevere informazioni sulle responsabilità e sui rispettivi obblighi del Regolamento per le sostanze chimiche, il Regolamento REACH.
Si indica inoltre che “il primo passo da fare quando ci si avvicina al Regolamento REACH è quello di comprendere i propri obblighi e i propri diritti. Questo dipenderà dal proprio ruolo nella catena di approvvigionamento, dal tipo di sostanza che si importa, produce, immagazzina o che si usa, come pure dalla pericolosità della sostanza stessa”.
E tra l’altro è importante che le piccole e medie imprese, che detengono obblighi ai sensi del REACH, sappiano di poter beneficiare di alcuni vantaggi in virtù della loro ridotta dimensione.
Ed è dunque essenziale, pertanto, “identificare la corretta dimensione della propria impresa. I criteri per l'identificazione della dimensione sono stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC”.
E si indica che nel caso tale documentazione non sia sufficiente ad identificare con chiarezza la corretta dimensione, le imprese italiane possono anche avvalersi del parere della "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive” istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
Segnaliamo che tra i vantaggi delle piccole e medie imprese c’è la possibilità di “beneficiare di una riduzione delle tariffe da versare in relazione agli obblighi previsti dai Regolamenti REACH, CLP (riduzioni tariffe per SME) e Biocidi. La riduzione può arrivare fino al 95% della tariffa standard nel caso di una registrazione REACH”.
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Per fornire strumenti e orientamenti pratici alle piccole e medie imprese soggette a responsabilità ai sensi della legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche, sono presenti molte informazioni anche sul sito dell' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un’agenzia che rappresenta nell’Unione Europea la forza motrice per l'attuazione dell'innovativa legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche allo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente e di promuovere l'innovazione e la competitività.
Nel sito sono disponibili diverse guide pratiche e opuscoli che aiutano le imprese ad orientarsi verso la corretta identificazione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità e a familiarizzare con la terminologia del Regolamento REACH.
Ci soffermiamo oggi in particolare su un nuovo strumento informativo online presente nel sito, una “Introduzione al Reach per le PMI”.
In questa introduzione – che si rivolge direttamente ai rappresentanti delle imprese - si sottolinea che in tutto lo Spazio economico europeo (SEE), che comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, “sono applicate le stesse norme per la fabbricazione, l'approvvigionamento e l'uso sicuro delle sostanze chimiche”.
E poiché queste norme “si applicano alle imprese a prescindere dalla posizione che occupano nella catena di approvvigionamento e dai prodotti che fabbricano, importano, esportano, forniscono o usano”, molto probabilmente la normativa – indica il documento – “si applica in qualche misura alla vostra attività”.
In particolare la normativa:
- “riguarda tutti i settori che fabbricano, importano, distribuiscono o usano le sostanze chimiche come materie prime o prodotti finiti (non soltanto il settore chimico);
- si applica a prescindere dalla dimensione dell'impresa;
- vi attribuisce la responsabilità dell'uso sicuro delle sostanze che usate o immettete sul mercato;
- dispone che ciascun attore della catena di approvvigionamento comunichi le informazioni sull'uso sicuro delle sostanze chimiche;
- conferisce ai consumatori il diritto di chiedere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute nei vostri articoli”.
Si ricorda poi che i compiti previsti per ciascun attore della catena “dipendono dal tipo di prodotto utilizzato o immesso sul mercato: sostanze in quanto tali, inclusi i metalli, miscele o
articoli”. E chi immette sul mercato prodotti pericolosi è “soggetto a obblighi supplementari”.
Nello spazio sul sito dedicato alle PMI si cerca di aiutare a identificare il proprio ruolo nella catena di approvvigionamento in relazione a ciascun prodotto, ricordando che una singola impresa può anche svolgere ruoli diversi.
Questi i ruoli su cui il sito si sofferma con riferimento alle caratteristiche della funzione e agli obblighi in relazione ai regolamenti europei:
- Fabbricante;
- Importatore;
- Rappresentante esclusivo;
- Distributore;
- Utilizzatore di sostanze chimiche;
- Fabbricante al di fuori del SEE;
- Commerciante di sostanze chimiche molto pericolose;
- Fornitore o utilizzatore di biocidi.
Concludiamo la presentazione di questo spazio offerto dal sito dell' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) segnalando che viene ricordata anche la possibilità di esenzioni.
Se in realtà nessuna azienda è esente dai requisiti per la sicurezza chimica, si potrebbero infatti avere esenzioni dai regolamenti europei.
Ad esempio le sostanze chimiche e le miscele già disciplinate da altre normative, ad esempio medicinali, cosmetici, sostanze radioattive e rifiuti sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi dei regolamenti REACH e CLP.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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