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Come affrontare il rischio microclimatico nelle piccole aziende?

Come affrontare il rischio microclimatico nelle piccole aziende?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Artigianato e PMI

06/04/2017

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sul microclima: i rischi per la salute, i dispositivi di protezione e i suggerimenti correlati alla temperatura del luogo di lavoro.


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Milano, 6 Apr – Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008) all’articolo 63 (Requisiti di salute e sicurezza) indica che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati dall’allegato IV.

E l’allegato IV del decreto fornisce indicazioni anche sul microclima nei luoghi di lavoro, ad esempio sottolineando l’importanza che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, in relazione ai metodi di lavoro applicati e agli sforzi fisici imposti ai lavoratori. E si chiede che “nel giudizio di adeguatezza si considerino l’influenza che possono esercitare l’umidità e il movimento dell’aria”.



A presentare brevemente il rischio microclimatico nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al mondo dell’artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI), è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

 

Dopo aver riportato alcune indicazioni normative, il documento, riguardo ai rischi per la salute dei lavoratori, indica che quando si parla di microclima ambientale “si fa riferimento ad alcuni fattori (temperatura, umidità, ventilazione), la cui diversa combinazione comporta sensazioni di benessere o fastidio, nonché possibilità di creare problemi fisici o disturbi”.

Ad esempio  una cattiva combinazione dei tre elementi riportati “può dar luogo a specifiche condizioni di disagio termico fino a veri e propri quadri di malattia, quali sindromi da perfrigerazione (condizione patologica dovuta al congelamento di parti del corpo esposte al freddo in condizioni di eccessiva umidità o costrizione di indumenti), eczemi disidrosici (malattia cutanea che si manifesta soprattutto sulle dita con senso di bruciore, prurito e comparsa di vesciche), eritema cutaneo, colpo di calore, ecc”...

 

Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi indicazioni sulla sorveglianza sanitaria, sulla cartellonistica di sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Riguardo ai DPI si segnala che parlando di microclima “non si devono considerare solamente le condizioni ambientali del singolo luogo di lavoro, ma occorre anche valutare le differenze ‘microclimatiche’ esistenti tra luoghi di lavoro distinti ma praticati dallo stesso lavoratore”.

In questo senso possono essere obbligatori “ indumenti antifreddo per gli addetti ad operazioni all’aperto (carico e scarico mezzi, addetto ad una stazione di rifornimento di carburante, ecc.) o per operatori la cui mansione preveda l’ingresso nelle celle frigorifere”.

Il Testo Unico “chiede infatti in maniera esplicita che quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si provveda alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

 

Dopo aver ricordato che in materia di rischio microclimatico non è richiesta una formazione specifica (benché occorra garantire che ai lavoratori vengano impartite le informazioni circa i rischi specifici legati allo svolgimento della mansione e in merito all’obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI forniti), il documento si sofferma più ampiamente su cosa sia possibile fare nei luoghi di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza.

 

Si segnala che “può rendersi necessario valutare il rischio anche attraverso la determinazione degli indici di stress o benessere termico, in modo tale da potere individuare anche i fattori ambientali che dovranno essere oggetto di correzione (aerazione, climatizzazione, ecc.)”. E occorre che “la temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso sia conforme alla destinazione specifica di questi locali, anche laddove non è possibile modificare le condizioni microclimatiche per ragioni legate al ciclo di lavoro”.

 

In modo schematico il documento indica che può essere utile conformarsi a quanto sotto riportato in relazione alla temperatura riscontrata nel luogo di lavoro.

 

Temperatura superiore a 26 °C:

- “l’umidità relativa dell’aria deve essere inferiore a 60%;

- deve essere garantita la circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde;

- la durata di esposizione dei lavoratori in ambienti caldi deve essere limitata;

- deve essere previsto un periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neoaddetti alle mansioni o di ritorno da periodi feriali, con la limitazione della durata di esposizione al calore al 50% il primo giorno e l’aumento progressivo del 10% al giorno;

- devono essere previste visite mediche periodiche per i lavoratori esposti alle alte temperature;

- devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti”.

 

Temperatura inferiore a 18 °C:

- “i lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti per la protezione dal freddo;

- devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti”.

 

Temperatura compresa tra 18 °C e 26 °C:

- “l’umidità relativa deve essere prossima a 50% e comunque tale da evitare la formazione di nebbie e di condense;

- le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere dotate di schermi di protezione e isolamento tali da evitare un soleggiamento eccessivo;

- le superfici calde/fredde devono essere opportunamente isolate e schermate;

- le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone devono essere opportunamente controllate;

- la temperatura dei locali di riposo, servizi igienici, mense e pronto soccorso deve essere compresa tra 20 °C e 23 °C;

- la temperatura nei locali di lavoro deve tenere conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori (sollevamento e trasporto pesi, percorrenza di scale)”. 

 

Ricordiamo, in conclusione, che il documento riporta una breve check list relativa alla verifica del rischio microclimatico nel luogo di lavoro.

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

 

 

RTM



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