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25/07/2025: Tutela dei rider: profili assicurativi Inail
Una recente nota dell’Istituto fornisce informazioni e chiarimenti, per gli aspetti di competenza, a seguito della circolare del Ministero del Lavoro su classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali
ROMA - Precisati nella circolare Inail n. 40 del 4 luglio 2025 i profili assicurativi di competenza Inail per il lavoro dei ciclo-fattorini nell’ambito delle piattaforme digitali, già oggetto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9 del 18 aprile 2025.
Quadro generale e finalità. L’evoluzione digitale ha trasformato profondamente il mondo del lavoro, coinvolgendo moltissimi lavoratori, come ad esempio quelli impegnati nelle consegne di beni per conto altrui tramite piattaforme digitali. Sebbene sia garantita una tutela minima per i lavoratori autonomi, numerosi contenziosi hanno messo in luce la necessità di definire con precisione la natura di questi rapporti di lavoro. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2025 ha individuato il connesso panorama normativo, rappresentato, sul piano nazionale, dal capo V bis del d.lgs. 81/2015 e, in ambito europeo, dalla direttiva UE 2024/2831 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026 e per la quale l’articolo 11 della recente legge n. 91 del 13 giugno 2025 (legge di delegazione europea 2024) ha stabilito i princìpi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva stessa.. Ciò al fine di offrire indicazioni chiare sul corretto inquadramento dei rider, per assicurare loro tutele adeguate, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata nei singoli casi. In esito alla diffusione di tale documento per consentire gli opportuni allineamenti, l’Inail ha di recente emanato la circolare n. 40, con la quale sono stati precisati i profili assicurativi di competenza dell’Istituto.
Indicazioni operative Inail. I profili applicativi Inail rimangono sostanzialmente confermati secondo le indicazioni già contenute nella nota Inail n. 866 del 23 gennaio 2020. I ciclo-fattorini che operano in via autonoma in ambito urbano con velocipedi, veicoli a motore o anche senza mezzi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dal relativo Testo unico (dpr 1124/1965), dal 1° febbraio 2020. La base imponibile per il premio è la retribuzione convenzionale minima giornaliera, rapportata ai giorni effettivi di lavoro. Le imprese titolari delle piattaforme digitali sono tenute a rispettare tutti gli adempimenti previsti per i datori di lavoro, e pertanto il premio è a loro carico, così come tutte le connesse denunce.
Modalità delle prestazioni lavorative. Come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 9 del 18 aprile 2025, a seconda delle concrete modalità attraverso le quali l’attività lavorativa è resa, la consegna di beni per conto altrui da parte dei ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato. Il lavoro autonomo ricorre quando il rider opera in autonomia, con piena libertà di rifiutare consegne o disconnettersi senza conseguenze pregiudizievoli per successive collaborazioni. Il rapporto di lavoro subordinato ricorre quando il lavoratore è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell’organizzazione aziendale e conseguente limitazione dell’autonomia (controllo da app, ranking reputazionale, slot orari, tracciamento), eventualmente anche nella forma del lavoro intermittente, se ne ricorrono i presupposti con applicazione dell’indennità di disponibilità. Infine la cosiddetta collaborazione etero organizzata ricorre quando il lavoratore autonomo svolge attività continuativa con modalità esecutive determinate dall’impresa titolare della piattaforma e si applica, pertanto, la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato.
Il ruolo delle piattaforme digitali. La distinzione principale si basa sulle caratteristiche operative delle piattaforme. In linea con la direttiva Ue 2024/2831 e con la raccomandazione Ilo 198/2006, la circolare ministeriale n. 9/2025 e le correlate indicazioni dell’Inail contenute nella circolare n. 40/2025 privilegiano l’analisi delle modalità concrete di esecuzione del lavoro piuttosto che la definizione formale del rapporto stesso (c.d. principio del “primato dei fatti”). Per questo motivo, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre prestare attenzione alle specifiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dell’algoritmo utilizzato, che possono limitare l’autonomia del lavoratore configurando i poteri tipici del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato (direttivo, di controllo e disciplinare).
La normativa assicurativa applicabile. Per i lavoratori autonomi si fa riferimento all’art. 47 septies del d.lgs. 81/2015, con il committente responsabile dell’assicurazione Inail, che va calcolata sulla retribuzione convenzionale minima proporzionale ai giorni effettivamente lavorati. Per le collaborazioni etero organizzate e i lavoratori subordinati, il trattamento assicurativo segue il regime dei dipendenti e l’imponibile si basa sulla retribuzione effettiva o contrattuale secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere, con premi calcolati in base al tasso di rischio della voce di tariffa Inail pertinente a carico dell’impresa titolare della piattaforma (art. 27 dpr 1124/1965).
Un approccio concreto e aggiornato. In conclusione, una lettura combinata della circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2025 con le indicazioni operative dell’Inail contenute nella recente circolare n. 40 dell’Istituto consente una chiara ricognizione delle tipologie di contratti di lavoro adottabili per l’attività dei ciclo-fattorini, con la definizione dei connessi obblighi assicurativi. L’obiettivo è quello di fare in modo che siano sempre conosciute e applicate in maniera chiara e certa le tutele offerte dall’ordinamento giuridico in un contesto lavorativo in rapida evoluzione tecnologica.
- Circolare Inail n. 40 del 4 luglio 2025
Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”. Profili assicurativi Inail
Fonte: INAIL
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