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Vaccinazione antitetanica e decreto salva-leggi
Di Graziano Frigeri e Anna Guardavilla
Il 16 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 213/2010, cosiddetto “decreto salva-leggi”, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad un decreto dell’anno precedente (D.Lgs. n. 179/2009) che aveva a suo tempo sottratto all’abrogazione tutta una serie di disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, “di cui”, recita testualmente la rubrica del decreto, “si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.”
Il fatto che tra le leggi contenute negli elenchi del decreto del 2009, sottratte all’abrogazione e quindi “salvate”, vi fosse (e vi sia tuttora) anche la legge 292/1963 che impone la vaccinazione antitetanica obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, poi estese - queste ultime - da successivi provvedimenti, unito alla circostanza che tale decreto fosse stato oggetto di modificazioni e integrazioni dal decreto del 2010, ha portato alcuni a ritenere che la legge 292/1963 fosse stata abrogata.
Ma in realtà, a ben vedere, non è così.
Se è vero, infatti, che il decreto del 2010 contiene (nell'allegato B) l'elenco delle norme "espunte" - cioè eliminate - dall'elenco delle norme “salvate” contenute nell'Allegato I del decreto del 2009, tuttavia il punto (1899) di quest’ultimo decreto che fa riferimento alla Legge 292/1963 sulla vaccinazione antitetanica non viene in alcun modo “toccato” dall’elenco del 2010.
Pertanto tale legge resta in vigore in quanto a tutt’oggi contemplata tra le norme salvate dall'abrogazione dal decreto del 2009, che resta in vigore semplicemente modificato e integrato dal decreto del 2010 per altre voci elencate. Né infine la legge sull'antitetanica è contemplata tra le "voci dell'allegato C" del decreto del 2010 che "sostituiscono le corrispondenti voci dell'Allegato I" del decreto del 2009.
Per quanto riguarda poi la legge 14 dicembre 1970 n. 1088 (che pure alcuni hanno collegato alle modifiche al decreto salva-leggi), istitutiva - per alcune categorie - della vaccinazione antitubercolare, va ricordato che essa è successiva al 1° gennaio 1970, laddove invece il decreto n. 179/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 213/2010, sottrae all’abrogazione norme anteriori al 1° gennaio 1970.
Va infine ricordato in termini più generali che il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.Lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a), che è obbligatoria, per il datore di lavoro, “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.
Tale disposizione è poi completata dal comma 5 dello stesso articolo che stabilisce che “il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni”, oltre che “sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizioni a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI”, anche “sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione".
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: TS - likes: 0 | 22/02/2011 (11:35:39) |
io credo che sia obbligo del datore di lavoro provvedere a mettere a disposizione dei propri lavoratori i vaccini necessari, ma che sia anche un diritto del lavoratore decidere se effettuarli o meno. Ci sono opinioni assai diverse sui vaccini, tanto che sono divenuto facoltativi anche per i neonati. Non vedo dunque perchè una persona per poter lavorare debba essere obbligata a "subirlo". |
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0 | 23/02/2011 (09:09:42) |
Perchè (detto in parole semplici da me che non sono certo un esperto giurista) secondo la Costituzione italiana la tutela della salute (e quindi anche l'igiene e sicurezza sul lavoro) è un bene supremo di interesse collettivo quindi indisponibile ai singoli. Giusto? Sbagliato? Qui la discussione diverrebbe lunga e probabilmente contrastata. Fatto sta che ove presente il rischio relativo la vaccinazione deve essere pretesa e fatta fare (e nel caso del rifiuto assoluto del lavoratore ciò forse potrebbe configurare gli estremi del licenziamento per giusta causa?), sennò se ne risponderà davanti al giudice in caso di evento che poteva essere prevenuto da questa precauzione normalmente nota, disponibile e attuabile. |
Rispondi Autore: MORANDO SERGIO - likes: 0 | 25/02/2011 (09:44:14) |
Vaccinazioni...ma se in alcune ditte INTERINALI o con contratti atipici coco, a progetto, aripartiti, a ritenuta d'acconto ,sociolavoratori etc. NON si fanno NEPPURE LE VISITE MEDICHE anche se siete a contatto con materiali di ferri arruginiti o altri materiali allergici o a contatto con alimenti e personale pubblico etc!!! Altro che antitetanica io personalmente per questi motivi sono andato VOLONTARIAMENTE a fare l'antitetanica all' ASL competente di zona anche se mi hanno chiesto perchè non la fa sui posti di lavoro con la visita medica spiegato al medico del Asl pubblico per questi motivi descritti sopra NIENTE VISITA MEDICA ED ANTITETETANICA con questi pseudo contratti capestro!INOLTRETUTTO si è assunti per una qualifica e te ne ordinano sul lavoro altre altrettanto pericolose in quanto mai fatte!Ed ancora SENZA alcuna vista medica inerente al cambio qualifica! Lo sanno tutto questo gli ispettori INAIL ? SPRESAL ? Ministeri vari a Roma? AGGIUNGO ANCHE: NIENTE CORSI INDIVIDUALI AMBIENTALI ETC:SULLA SICUREZZA DI LEGGE N.I.E.N.T.E. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! se volete le prove ve le posso fornire ! Nonostante anche denuncie fatte ! Solo i giornali telematici e Voi di Punto sicuro almeno pubblicate quanto scritto per questo siete da elogiare ! Comunque l'ufficiale medico sentendo tutto questo mi fa GRATIS l'antitetanica dicendo se ci sono altri colleghi come nel mio caso di mandarli è gratis anche per loro.. Sergio Morando. |
Rispondi Autore: Marco Pignattini - likes: 0 | 01/03/2011 (09:25:33) |
A me pare che il chiarimento dei chiarimenti, crei un tale brodo, che tutti ci possano "sguazzare" dentro. Nella mia esperienza vedo che i "recalcitranti" alla vaccinazione corrano a fare SUBITO il vaccino al primo "taglietto" durante il lavoro. Personalmente rimarrei sul FORTEMENTE RACCOMANDATO; poi ognuno se lo gestisce, ma con liberatoria per il DDL, in caso di opposizione alla vaccinazione! |