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Sicurezza sul lavoro: le nuove disposizioni
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Con l’entrata in vigore il 25 agosto 2007 della Legge 3 agosto 2007, n.123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.”, non solo è stato fissato il termine del 25 maggio 2008 entro il quale il Governo dovrà approvare il Testo Unico, ma sono entrate anche in vigore alcune misure di immediata attuazione di contrasto agli infortuni e al lavoro nero.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, come abbiamo già avuto modo di commentare in occasione della sua approvazione definitiva al Senato il 1° agosto 2007, ha introdotto ad esempio l’obbligo di indicare i costi della sicurezza in tutti i contratti di appalto, l’obbligo di indicare in tutte le gare di appalto i costi della sicurezza col divieto di ribasso d’asta, l’obbligo del committente nell’appalto di elaborare un documento unico sui rischi lavorativi da interferenza nelle diverse lavorazioni (art.3 comma 1, lettera a), l’obbligo (dal 1° settembre 2007) del tesserino per i dipendenti di tutti appalti pubblici e privati (non solo nei cantieri).
Di grande rilevanza è inoltre la possibilità, prevista all’art. 5 della Legge 123/2007 di sospensione di una attività imprenditoriale (non solo edilizia) in caso di impiego di personale irregolare e di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
“Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, [….], può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”
Le disposizioni dell’art. 5, per le quali il Ministero del Lavoro ha già fornito una circolare esplicativa (si veda articolo successivo), integrano quanto già previsto per l’edilizia dall’art. 36-bis del Decreto Bersani.
Tra le misure di immediata attuazione, l’art.2 della Legge 123/2007 prevede che “in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.”
Misure di immediata attuazione sono presenti nell’art. 3 della legge 123/2007, contenente modifiche al D.Lgs. 626/94.
Nei contratti di appalto o d’opera è previsto l’obbligo di un unico documento di valutazione dei rischi; il comma 3 dell' articolo 7 del D.Lgs. 626/94 è stato sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".
Negli appalti pubblici dovranno essere indicati costi relativi alla sicurezza.
La legge 123/2007, modificando il D.Lgs. 626/94 ha aggiunto all'articolo 7, dopo il comma 3-bis il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.".
Maggiori diritti per gli RLS e gli RLST (territoriali e di comparto) sono previsti dalle lettere c), e),f) del comma 1 dell’art. 3 della legge 123/2007, tra i quali il fatto che il datore di lavoro sia tenuto a consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.
Con l’entrata in vigore della Legge 123/2007 assumono nuovi poteri anche gli organismi paritetici.
L’art. 7 dispone infatti quanto segue:
“1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni."
L’art. 8 della Legge 123/2007 modifica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), prevedendo che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture.”
L’art. 9 della Legge 123/2007 prevede l’applicabilità del D.lgs 231/2001 a fronte di condanne per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Con l’art.11 della Legge 123/2007 è stato corretto un “errore” presente nella legge Finanziaria che escludeva le ispezioni per i datori di lavoro che avessero presentato domanda di regolarizzazione.
Entrerà in vigore dal 1° settembre 2007, l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (art.6 della Legge 123/2007).
La tessera deve essere corredata di fotografia, e deve contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
L’obbligo è previsto anche per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
A decorrere dal 2008, l’art.10 della Legge 123/2007 prevede agevolazioni per i datori di lavoro per le spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
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