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Sicurezza sul lavoro: le nuove disposizioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

29/08/2007

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 123/2007 sono entrate in vigore alcune importanti misure.

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Con l’entrata in vigore il 25 agosto 2007 della Legge 3 agosto 2007, n.123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.”, non solo è stato fissato il termine del 25 maggio 2008 entro il quale il Governo dovrà approvare il Testo Unico, ma sono entrate anche in vigore alcune misure di immediata attuazione di contrasto agli infortuni e al lavoro nero.
 
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, come abbiamo già avuto modo di commentare in occasione della sua approvazione definitiva al Senato il 1° agosto 2007, ha introdotto ad esempio l’obbligo di indicare i costi della sicurezza in tutti i contratti di appalto, l’obbligo di indicare in tutte le gare di appalto i costi della sicurezza col divieto di ribasso d’asta, l’obbligo del committente nell’appalto di elaborare un documento unico sui rischi lavorativi da interferenza nelle diverse lavorazioni (art.3 comma 1, lettera a), l’obbligo (dal 1° settembre 2007) del tesserino per i dipendenti di tutti appalti pubblici e privati (non solo nei cantieri).
 
Di grande rilevanza è inoltre la possibilità, prevista all’art. 5 della Legge 123/2007 di sospensione di una attività imprenditoriale (non solo edilizia) in caso di impiego di personale irregolare e di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
“Il  personale  ispettivo  del Ministero del Lavoro e della previdenza  sociale,  [….],   può   adottare provvedimenti  di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri  l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra  documentazione  obbligatoria  in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in  caso   di   reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di  cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  e  successive  modificazioni,  ovvero  di  gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza  sul lavoro.”
Le disposizioni dell’art. 5, per le quali il Ministero del Lavoro ha già fornito una circolare esplicativa (si veda articolo successivo), integrano quanto già previsto per l’edilizia dall’art. 36-bis del Decreto Bersani.
 
Tra le misure di immediata attuazione, l’art.2 della Legge 123/2007 prevede che  “in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico  ministero ne  da'  immediata  notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di  parte civile e dell'azione di regresso.”
 
Misure di immediata attuazione sono presenti nell’art. 3 della legge 123/2007, contenente modifiche al D.Lgs. 626/94.
Nei contratti di appalto o d’opera è previsto l’obbligo di un unico documento di valutazione dei rischi; il comma 3 dell' articolo 7 del D.Lgs. 626/94 è stato sostituito dal seguente:
"3,  il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al  comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di  appalto o d'opera. Le  disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".
 
Negli appalti pubblici dovranno essere indicati costi relativi alla sicurezza.
La legge 123/2007, modificando il D.Lgs. 626/94 ha aggiunto all'articolo 7, dopo il comma 3-bis il seguente:
"3-ter. Ferme restando le  disposizioni in materia di sicurezza e salute  del  lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei  contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del  lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18  e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.".
 
Maggiori diritti per gli RLS e gli RLST (territoriali e di comparto) sono previsti dalle lettere c), e),f) del comma 1 dell’art. 3 della legge 123/2007, tra i quali il fatto che il datore di lavoro sia tenuto a consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento  del documento di valutazione dei rischi e del  registro degli infortuni sul lavoro.
 
Con l’entrata in vigore della Legge 123/2007 assumono nuovi poteri anche gli organismi paritetici.
L’art. 7 dispone infatti quanto segue:
“1.  Gli  organismi  paritetici  di cui all'articolo  20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di  lavoro  rientranti nei territori  e  nei comparti produttivi di competenza  sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti  norme  in  materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici  possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di' vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli  in  materia  di  sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni."
 
L’art. 8 della Legge 123/2007 modifica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), prevedendo che “nella predisposizione  delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e  sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e  risultare  congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture.”
 
L’art. 9 della Legge 123/2007 prevede l’applicabilità del D.lgs 231/2001 a fronte di condanne per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
 
Con l’art.11 della Legge 123/2007 è stato corretto un “errore” presente nella legge Finanziaria che escludeva le ispezioni per i datori di lavoro che avessero presentato domanda di regolarizzazione.
 
Entrerà in vigore dal 1° settembre 2007, l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (art.6 della Legge 123/2007).
La tessera deve essere corredata di fotografia, e deve contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
L’obbligo è previsto anche per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la  propria  attività nel medesimo  luogo di lavoro.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente  competente, da  tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi  del personale giornalmente impiegato nei lavori.
 
A decorrere dal 2008, l’art.10 della Legge 123/2007 prevede agevolazioni per i datori di lavoro per le spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori  a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
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