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Rendite Inail, unioni civili e convivenze di fatto: cosa cambia?
Cosa cambia con la recente approvazione della legge che regolamenta le unioni civili? Come si modificano le regole che riguardano, ad esempio, le regole per la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di un lavoratore morto sul lavoro? Le regole valgono anche per le convivenze di fatto?
A provare a dare una risposta è un recente comunicato stampa dell’Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ( Anmil) che pubblichiamo integralmente.
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BETTONI (ANMIL): “Rendite Inail, unioni civili e convivenze di fatto, crescono le tutele sociali ma non tutte le coppie rientrano nel diritto”.
Con l’approvazione definitiva della “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta Legge Cirinnà), l’equiparazione delle figure del compagno e del coniuge, con i rispettivi diritti e doveri, viene regolamentata, sotto i profili legali, fiscali e previdenziali, anche tutta una serie di casi sino ad oggi rimasti sospesi nell’incertezza normativa.
In particolare per quanto concerne la pensione di reversibilità con la nuova legge sulle unioni civili viene stabilito che al coniuge o al compagno con cui è stata stipulata l’unione civile, spetta il 60% della pensione del defunto, a meno che non intervengano riduzioni connesse al possesso dei redditi.
“Con ciò – commenta il Presidente dell’ANMIL Franco Bettoni - riteniamo, per estensione analogica, che analoghe disposizioni valgano per la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di un lavoratore morto sul lavoro e, quindi, da questo punto di vista, si può dire che viene sanata un’ingiustizia nei confronti del compagno omosessuale di un lavoratore deceduto in quanto la rendita a superstiti veniva erogata soltanto al coniuge e ai familiari aventi diritto”.
In questo senso all’unione civile vengono riconosciuti tutti i diritti assistenziali e decisionali in caso di malattia, ricovero e morte, le detrazioni fiscali per coniuge a carico, l’assegno familiare e le prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che prima erano riservate soltanto al coniuge.
“Tuttavia – aggiunge Bettoni - nella legge c’è una seconda parte tutta dedicata alle ‘convivenze di fatto’, sia omosessuali sia eterosessuali, la quale prevede che le convivenze registrate abbiano molti diritti simili a quelli del matrimonio: parliamo dell’assistenza in carcere, ma anche l’assistenza per la malattia e, inoltre, che il convivente sia il rappresentante con pieni poteri rispetto alla malattia e alla morte.
“È previsto anche il subentro dell’affitto e quello agli alloggi popolari – spiega il Presidente dell’ANMIL – mentre sono esclusi i diritti di tipo patrimoniale e previdenziale, come la pensione di reversibilità e la successione, Diritti che, come già detto, sono previsti invece nella normativa per le unioni civili omosessuali che hanno molti punti in comune con il matrimonio”.
“Rimane dunque irrisolto il nodo, che purtroppo si verifica di frequente – conclude Bettoni – ovvero quello riguardante i lavoratori morti sul lavoro per i quali non viene riconosciuta alcuna rendita dall’INAIL in quanto il lavoratore stesso risultava non coniugato ma soltanto convivente. Nel solo anno 2014 sui 695 infortuni mortali riconosciuti dall’INAIL ben 152 non hanno dato luogo ad alcuna rendita per mancanza di superstiti aventi diritto: certamente una quota significativa, soprattutto trattandosi di giovani vittime, è dovuta al fatto che il lavoratore non era coniugato ma aveva la ‘colpa’ di convivere, magari da molti anni, con una compagna”.
Il comunicato stampa dell’Anmil (formato PDF, 205 kB).
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