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Orario di lavoro: entrate in vigore le nuove disposizioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

02/09/2004

Il D.Lgs. 213/2004 determina le sanzioni per le inadempienze alle disposizioni del D.Lgs. n.66/2003.

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Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro.
E’ entrato in vigore il 1° settembre il decreto legislativo 19 luglio 2004, n.213, che modifica ed integra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 riguardante la disciplina dell’orario di lavoro.
Analizziamo ora alcune delle principali novità introdotte dal decreto.

Ferie
I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
La violazione delle di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Lavoro notturno
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche, specificate nell’ articolo 11 del decreto, o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del dlgs 626/94, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
La violazione di queste disposizioni è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

Riguardo alle seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori :
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Nel caso le succitate categorie di lavoratrici/lavoratori siano adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, tale violazione del datore di lavoro , è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro.

La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 (L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.) è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Gravidanza
La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro.

Durata dell’orario di lavoro La violazione delle disposizioni riguardanti la durata dell’orario di lavoro all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento indicato nei commi 3 e 4 dell’art.4, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. La violazione di tale disposizione (art.4, comma 5) è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

Orario normale di lavoro - Lavoro straordinario
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1,( L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.) e 5, commi 3 (In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.) e 5 (Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.), è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Riposo giornaliero e riposi settimanali
La violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero (cfr. art.7 – almeno 11 ore consecutive)) e sui riposi settimanali (cfr. art.9, comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

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