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Con la circolare n.8/2005 il ministero del Lavoro ha voluto fare chiarezza sulla disciplina dell’organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare sul D.Lgs. 66/2003 e successive modificazione, che ha recepito la direttiva comunitaria n.93/104/CE.
La lunga circolare si sofferma sui seguenti aspetti: orario settimanale di lavoro, durata massima dell’orario di lavoro, lavoro straordinario, riposi giornalieri e riposi settimanali, ferie, lavoro notturno, pause.
Nella trattazione di quest’ultimo aspetto, oltre alle disposizioni generali, viene affrontato specificatamente il caso dei videoterminalisti, integrando quanto previsto dall’ art. 8 del D.Lgs. 66/2003 con le specifiche disposizioni dell’art.54 del D.Lgs.626/94.
L’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 prevede che il lavoratore abbia diritto ad un’interruzione di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro. Se non diversamente stabilito nell’ambito della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.
Nel caso del “videoterminalista”, (intendendo con questo termine colui che utilizza un’attrezzatura il vdt in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali), l’art. 54 del D.Lgs. 626/94 prevede che il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
L'art.54 prevede che:
“ […] 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al viedoterminale.
[…]
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.”
La circolare n.8/2005 chiarisce che il periodo di pausa di cui all’articolo 8 del del D.Lgs. 66/2003 è assorbito da quello previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 626/94 quando quest’ultimo comporti una interruzione dell’attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell’attività.
Di seguito riportiamo il testo integrale del punto 13 della circolare n.8/2005 relativo alle pause. [Il testo completo della circolare è invece consultabile in Banca dati].
[…]“
13. Pause
Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro.
Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate nell’esigenza di consentire il recupero delle energie, nell’eventuale consumazione del pasto e nell’attenuazione del lavoro ripetitivo e monotono.
La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di contrattazione collettiva che preveda una pausa per una finalità qualsiasi, anche ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.
Il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro, in quanto la finalità della pausa è quella di costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione, ma non può essere sostituito da compesazioni economiche. La eventuale “concentrazione” della pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, che determina in sostanza una sorta di riduzione dell’orario di lavoro, può essere ritenuta lecita come disciplina derogatoria, ex art. 17 comma 1 e per il legittimo esercizio della quale è necessario accordare ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque, assicurare una appropriata protezione. Quindi si ritengono superate, dalle disposizioni di legge, quelle regole collettive o individuali che prevedono al posto della pausa la sola compensazione economica.
La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro. Quindi, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa.
La pausa minima stabilita per legge e corrispondente a 10 minuti deve essere fruita consecutivamente affinché possa essere raggiunta la finalità per la quale è prevista. I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.
I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. In particolare non sono retribuiti i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro ; le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione.
Pausa per alcune particolari attività
I lavoratori che utilizzino un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro ore consecutive, ad una pausa stabilita, nelle modalità, dalla contrattazione collettiva. Qualora nulla disponga la contrattazione collettiva, questi lavoratori hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
Il periodo di pausa di cui all’articolo 8 è assorbito da quello appena indicato quando quest’ultimo comporti una interruzione dell’attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell’attività.
[…]”
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Orario di lavoro: chiarimenti dal Ministero
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Con la circolare n.8/2005 il ministero del Lavoro ha voluto fare chiarezza sulla disciplina dell’organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare sul D.Lgs. 66/2003 e successive modificazione, che ha recepito la direttiva comunitaria n.93/104/CE.
La lunga circolare si sofferma sui seguenti aspetti: orario settimanale di lavoro, durata massima dell’orario di lavoro, lavoro straordinario, riposi giornalieri e riposi settimanali, ferie, lavoro notturno, pause.
Nella trattazione di quest’ultimo aspetto, oltre alle disposizioni generali, viene affrontato specificatamente il caso dei videoterminalisti, integrando quanto previsto dall’ art. 8 del D.Lgs. 66/2003 con le specifiche disposizioni dell’art.54 del D.Lgs.626/94.
L’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 prevede che il lavoratore abbia diritto ad un’interruzione di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro. Se non diversamente stabilito nell’ambito della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.
Nel caso del “videoterminalista”, (intendendo con questo termine colui che utilizza un’attrezzatura il vdt in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali), l’art. 54 del D.Lgs. 626/94 prevede che il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
L'art.54 prevede che:
“ […] 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al viedoterminale.
[…]
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.”
La circolare n.8/2005 chiarisce che il periodo di pausa di cui all’articolo 8 del del D.Lgs. 66/2003 è assorbito da quello previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 626/94 quando quest’ultimo comporti una interruzione dell’attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell’attività.
Di seguito riportiamo il testo integrale del punto 13 della circolare n.8/2005 relativo alle pause. [Il testo completo della circolare è invece consultabile in Banca dati].
[…]“
13. Pause
Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro.
Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate nell’esigenza di consentire il recupero delle energie, nell’eventuale consumazione del pasto e nell’attenuazione del lavoro ripetitivo e monotono.
La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di contrattazione collettiva che preveda una pausa per una finalità qualsiasi, anche ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.
Il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro, in quanto la finalità della pausa è quella di costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione, ma non può essere sostituito da compesazioni economiche. La eventuale “concentrazione” della pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, che determina in sostanza una sorta di riduzione dell’orario di lavoro, può essere ritenuta lecita come disciplina derogatoria, ex art. 17 comma 1 e per il legittimo esercizio della quale è necessario accordare ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque, assicurare una appropriata protezione. Quindi si ritengono superate, dalle disposizioni di legge, quelle regole collettive o individuali che prevedono al posto della pausa la sola compensazione economica.
La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro. Quindi, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa.
La pausa minima stabilita per legge e corrispondente a 10 minuti deve essere fruita consecutivamente affinché possa essere raggiunta la finalità per la quale è prevista. I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.
I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. In particolare non sono retribuiti i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro ; le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione.
Pausa per alcune particolari attività
I lavoratori che utilizzino un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro ore consecutive, ad una pausa stabilita, nelle modalità, dalla contrattazione collettiva. Qualora nulla disponga la contrattazione collettiva, questi lavoratori hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
Il periodo di pausa di cui all’articolo 8 è assorbito da quello appena indicato quando quest’ultimo comporti una interruzione dell’attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell’attività.
[…]”
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Rispondi Autore: Tommaso Dea - likes: 0 | 05/04/2011 (14:43:23) |
Il decreto stabilisce che non vi è "possibilità di cumulo all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro". Questo vale anche se si cumula la pausa all'interno dell'orario di lavoro? Per esempio: 8 ore di lavoro al VDT dalle 9 alle 17 = 1 ora totale di pausa. E' possibile fare 30 minuti la mattina e 30 minuti il pomeriggio? |