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Nota azienda di telefonia mobile condannata per "getto pericoloso di cose"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

09/11/2000

E' questa la definizione dell'articolo 674 del codice penale che, per la prima volta, e' stato applicato anche alle onde elettromagnetiche dalla sentenza di condanna di un tribunale torinese.

"Getto pericoloso di cose". Con questa definizione, la Omintel è stata condannata per un suo ripetitore che superava le soglie massime di emissioni di onde elettromagnetiche.

Il procuratore torinese Raffele Guariniello ha quindi applicato per la prima volta un'interpretazione, già ritenuta valida dalla Cassazione, secondo la quale l'art. 674 del codice penale, che punisce il "Getto pericoloso di cose", si applica anche alle onde elettromagnetiche "atte a molestare le persone" in quanto superanti i valori massimi di emissione prescritti.

L'azienda telefonica ha così adeguato la potenza del suo ripetitore, facendolo rientrare nei limiti del decreto Ronchi, con la giusta felicità degli abitanti del condominio su cui è installata l'antenna e dal quale era partita la denuncia.
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