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La sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti
Pubblichiamo i chiarimenti del Ministero del lavoro circa la sicurezza sul luogo di lavoro per stagisti e tirocinanti, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?
Dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Ministero del lavoro - FAQ – Stage e tirocini formativi (formato PDF, 9 kB).
Fonte: Ministero del Lavoro.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Silvia Cocco - likes: 0 | 23/10/2012 (15:57:18) |
buongiorno... e i tesiti? coloro che fanno la tesi in azienda e la loro presenza in azienda è saltuaria? come ci si comporta con loro in termini di formazione? grazie a chi risponde |
Rispondi Autore: Antonio Cantarutti - likes: 0 | 05/11/2012 (08:43:45) |
Lavoratore: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere" ed "o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” e non per ultimo "l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali". I tesisti, universitari o no, sono quindi, secondo me,equiparati ai lavoratori subordinati. |