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L'esercizio abusivo della professione di installatore

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

07/09/2012

L'esercizio abusivo della professione di installatore: una sentenza non recente, ma esemplare. Di Rolando Dubini.

 
1. Aspetti generali
Esiste uno specifico reato di abuso dell'attività di installatore, che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa a da euro 103 a euro 516.).
 
La sentenza n. 909/2008 del 25 gennaio 2008, depositata il 26 gennaio, del Tribunale di Milano include nel campo di applicazione di detto articolo proprio l'esercizio abusivo della professione di installatore. La fattispecie riguarda un cittadino italiano che aveva agito e operato impropriamente, senza esserne abilitato, su una caldaia, provocando con il proprio intervento imprudente e imperito, nonché violatore di leggi, regolamenti e discipline tecniche, la morte dei coinquilini per intossicazione da monossido di carbonio.
Oltre all'omicidio colposo l'imputato è stato condannato per violazione della normativa vigente sugli impianti a gas (artt. 1, 3, 5 Legge 1083/1971) ed esercizio abusivo della professione di installatore (art. 348 Codice Penale). L'articolo 5 della Legge 1083/71 prevede l'arresto fino a 2 anni o l’ammenda fino a 2065 euro se si violano gli articoli 1 e 3, in quanto chi realizza gli impianti deve essere iscritto agli specifici albi presso le Camere di Commercio (ex Legge 46/90 e D.M .37/08).
 


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L'installatore abusivo aveva attuato un’erronea attività di manutenzione (smontaggio e nuova
installazione) di uno scaldabagno a gas, e a causa di ciò aveva colposamente cagionato la morte, per intossicazione da monossido da carbonio, di una famiglia.
 
Il giudice ha riconosciuto la penale di tale soggetto per i reati di omicidio colposo (articolo 589 del Codice penale), di violazione della normativa sul gas (articoli l, 3, 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083) e di esercizio abusivo della professione di installatore (articolo 348 del Codice penale). E ha condannato l’imputato per tutti e tre i predetti reati contestatigli.
 
Tra l'altro la sentenza sottolinea quanto segue: “( .. ) deve considerarsi, oggettivamente, che le attività di smontaggio e in particolare di rimontaggio dell’apparecchiatura furono compiute dall’imputato, come analiticamente e fondatamente descritto nei capi di imputazione, in spregio alle disposizioni vigenti. È opportuno ricordare che laddove l’installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole Uni-Cig per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio, incorre nella sanzione prevista dalla legge 1083/71 che all’articolo 5 punisce con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da 103 a 2.065 euro i trasgressori degli articoli l e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate Uni-Cig).
 
Il combinato disposto degli articoli 2, 3, 5 punisce con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da 103 a 2.065 euro i realizzatori, gli installatori, gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:
• non siano realizzati attenendosi ai canoni di sicurezza;
• siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare e non dotati, fin dalla distribuzione, di un odore caratteristico;
• non siano realizzati con le regole Uni-Cig indicate dall’articolo 3.
 
Proprio per la delicatezza della tecnologia in materia di gas il legislatore riserva (D.Lgs. 37/08) soltanto agli iscritti nell’albo degli installatori istituito presso le Camere di commercio e agli operai specializzati del gas gli interventi sui predetti impianti, vietando espressamente lo svolgimento di tutte tali attività al comune cittadino”.
 
2. L'approfondimento della Cassazione
Da tempo vi è un contrasto non risolto in giurisprudenza circa la estensione del campo di applicazione del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) a comportamenti che non sono riservati in via esclusiva a una determinata professione ma sono solo "tipici" di essa e vengano svolti in modo continuativo, sistematico e organizzato da un non abilitato a quella professione.
 
La Sezione VI penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36951/2011 del 13/10/2011, ha rimesso lo scioglimento definitivo del dubbio alle Sezioni Unite. Anche se la questione in concreto sottoposta alle SS.UU. è riferita alla professione di dottore commercialista e di ragioniere, la risposta delle SS.UU. sarà estensibile a tutte le professioni. Ecco un estratto del provvedimento di rimessione. 
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pena di due anni di reclusione e 300 Euro di multa, inflitta dal locale Tribunale a .... per i reati di truffa continuata (artt. 81 cpv. e 640 c.p., e art. 61 c.p., n. 11), falsità materiale continuata (artt. 81 cpv., 482 e 476 c.p.), abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.), per avere abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista.
 
2. La condanna per quest'ultimo reato è fondata sull'orientamento di questa Corte, secondo cui, "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p., (abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui al D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1, (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p., in quanto esse comprendono anche quelle "relativamente libere" previste nella prima parte del succitato D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale" (Cass. Sez. 6 n 49/2003, rv. 223215, Notaristefano).
 
3. Ricorre per cassazione l'imputato che deduce, innanzitutto, l'erronea applicazione dell'art. 348 c.p., richiamando altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) la compilazione delle denunce dei redditi e dell'IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri ai sensi della L. 28 dicembre 1952, n. 3060, art. 1, lett. "a", e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro sono riservate - da un'apposita norma - alla professione considerata (Cass. Sez. 6, n. 13124/2001, Meloni, rv 218306).
 
4. Effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste un risalente e non risolto contrasto tra due opposti filoni, già segnalato con relazione dell'Ufficio del Massimario n. 16/2003, redatta a seguito del deposito della sentenza "Notaristefano" sopra indicata, relazione che ha indicato le diverse sentenze espressive dei due indicati indirizzi.
 
5. Successivamente a quella data non sono intervenuti significati ulteriori interventi giurisprudenziali utili per la soluzione del contrasto, per cui al Collegio appare necessario rimettere la decisione della questione alle Sezioni unite, tanto più che il ricorrente assume a fondamento della corretta applicazione dell'art. 348 c.p., proprio l'orientamento giurisprudenziale non seguito dai giudici di merito.
P.Q.M.
La Corte rimette la decisione del ricorso alle Sezioni unite.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
 


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Rispondi Autore: Marco Belli - likes: 0
07/09/2012 (09:47:17)
Buongiorno,
sono il responsabile di una squadra di elettricisti di uno stabilimento e i miei manutentori eseguono spesso dei lavori legati al gas in quanto sulle macchine c'è una fiammatrice che spesso si rompe e che quindi siamo costretti a sostituire con altre che nel frattempo abbiamo riparato. leggendo l'articolo mi è venuto questo dubbio:ma siamo abilitati a svolgere questo compito?
Grazie a tutti,
Marco
Rispondi Autore: Marco Belli - likes: 0
07/09/2012 (13:28:25)
Buongiorno,
sono il responsabile di una squadra di elettricisti di uno stabilimento e i miei manutentori eseguono spesso dei lavori legati al gas in quanto sulle macchine c'è una fiammatrice che spesso si rompe e che quindi siamo costretti a sostituire con altre che nel frattempo abbiamo riparato. leggendo l'articolo mi è venuto questo dubbio:ma siamo abilitati a svolgere questo compito?
Grazie a tutti,
Marco
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
08/09/2012 (08:42:21)
Nel Vostro caso il problema è del datore di lavooro che Vi ha incaricati e designati, l'articolo fa riferimento a soggetti che offrono il proprio servizio a imprese e privati, non ai dipendenti di una impresa.

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