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Inail: D.n.a. e trasmissione on line

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

19/01/2007

Dall’Istituto indicazioni applicative sugli adempimenti, previsti dalla Finanziaria, connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Deroghe per colf e badanti.

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Con la circolare n.2 del 2007, l’Inail ha fornito indicazioni applicative sulle novità introdotte dalla Finanziaria su alcuni adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

La Finanziaria 2007 ha introdotto innovazioni concernenti il sistema delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. 

Nelle nuove disposizioni è contemplata l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con le nuove modalità e termini e, conseguentemente, della denuncia nominativa  degli assicurati (D.N.A) all'INAIL ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 38/2000.

La Finanziaria (Art. 1, comma 1182) ha tuttavia previsto che l'obbligo della D.N.A - da effettuare esclusivamente con strumenti informatici - resti in vigore fino a quando il nuovo sistema non diventerà effettivamente operativo.

Per i profili che riguardano l’Inail, l'unica novità introdotta dall'attuale legge finanziaria rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000 consiste, quindi, nell'esclusività dell'invio dei dati relativi alla D.N.A attraverso mezzi informatici.
“Ad eccezione di tale ultimo aspetto – precisa l’Inail -, restano confermate tutte le precedenti istruzioni e precisazioni diramate sullo specifico argomento, compresi i termini per l'inoltro della comunicazione (24 ore dall'inizio o cessazione del rapporto di lavoro).”

Quanto alle modalità di trasmissione dei dati, i soggetti interessati potranno utilizzare unicamente i seguenti strumenti informatici:

- DNA on-line sul sito www.inail.it– sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inail per l'accesso alla funzione;
- Posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it, disponibile per tutte le categorie di datori di lavoro, inclusi coloro che non sono tenuti ad instaurare il rapporto assicurativo in forma diretta con l'Istituto, come nel caso in cui i premi assicurativi sono versati in forma unificata all'INPS (ad esempio, datori di lavoro agricoli);
- Collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati all'accesso.
Con decorrenza 1 febbraio 2007, non saranno prese  in considerazione dall’Inail le  comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle elencate.

L’Inail ha previsto tuttavia alcune deroghe per alcune particolari categorie di “datori di lavoro” che, secondo l’Inail, “almeno nell'immediato, sono oggettivamente impossibilitati ad utilizzare gli attuali strumenti informatici, in quanto sprovvisti delle necessarie capacità tecniche o mezzi per accedervi.”

Si tratta, in particolare, di soggetti privati che, per esigenze familiari, assumono colf o badanti.

In precedenza la comunicazione obbligatoria perveniva prevalentemente per posta, per fax, con consegna manuale del modello cartaceo presso gli sportelli di qualsiasi Sede ovvero tramite contact- center.

"Tali mezzi sono considerati privi di efficacia anche per questi soggetti.” Tuttavia, nell'attesa di adattare i programmi alle esigenze di questi soggetti, attraverso procedure informatizzate di più agevole accesso, l’Inail  stabilisce che “in sede di prima applicazione e per i soli rapporti di lavoro relativi alle colf ed alle badanti, i datori di lavoro privati possono continuare ad effettuare la DNA anche tramite Contact Center (numero verde 803.164). “

La circolare dell’Inail è consultabile in Banca Dati.

 
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