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In arrivo modifiche al D.Lgs.626/94?
Nel novembre 2001 la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per l’incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE sulla Sicurezza e salute dei lavoratori.
In particolare la Corte di Giustizia aveva rilevato che l’Italia:
-non aveva prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
-aveva consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'azienda sono insufficienti, e
-non aveva definito le capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per i primi due punti il legislatore è intervenuto direttamente con la Legge Comunitaria 2001 (39/2002, art.21), mentre per il terzo punto è stato delegato Governo ad emanare un decreto legislativo di modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Uno schema di decreto legislativo è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri di venerdì 31 gennaio.
Lo schema di decreto introduce l'obbligo del ricorso a servizi di prevenzione e protezione esterni al luogo di lavoro quando quelli interni siano insufficienti e prevede l'individuazione delle attitudini e delle capacità di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Lo schema di decreto introduce un articolo alla 626/94 che individua i titoli ed i requisiti degli addetti e dei responsabili della sicurezza in base al tipo di rischio presente.
Ad esempio nel caso di rischi derivanti da agenti fisici, chimici o biologici, viene richiesto il possesso di diplomi di laurea o di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione e la frequenza documentata a specifici corsi di formazione organizzati dalle Regioni, dalle università, dagli Ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dagli organi paritetici o dai vigili del fuoco.
Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al possesso dei titoli già previsti per gli addetti, il decreto prevede l’attestazione della partecipazione a specifici corsi di formazione, ad esempio in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di tecniche della comunicazione in azienda.
Il decreto prevede una disposizione transitoria che riconosce come adeguate le capacità e i requisiti professionali dei soggetti che dimostrino di avere svolto, all'entrata in vigore del decreto in esame, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.
In particolare la Corte di Giustizia aveva rilevato che l’Italia:
-non aveva prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
-aveva consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'azienda sono insufficienti, e
-non aveva definito le capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per i primi due punti il legislatore è intervenuto direttamente con la Legge Comunitaria 2001 (39/2002, art.21), mentre per il terzo punto è stato delegato Governo ad emanare un decreto legislativo di modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Uno schema di decreto legislativo è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri di venerdì 31 gennaio.
Lo schema di decreto introduce l'obbligo del ricorso a servizi di prevenzione e protezione esterni al luogo di lavoro quando quelli interni siano insufficienti e prevede l'individuazione delle attitudini e delle capacità di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Lo schema di decreto introduce un articolo alla 626/94 che individua i titoli ed i requisiti degli addetti e dei responsabili della sicurezza in base al tipo di rischio presente.
Ad esempio nel caso di rischi derivanti da agenti fisici, chimici o biologici, viene richiesto il possesso di diplomi di laurea o di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione e la frequenza documentata a specifici corsi di formazione organizzati dalle Regioni, dalle università, dagli Ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dagli organi paritetici o dai vigili del fuoco.
Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al possesso dei titoli già previsti per gli addetti, il decreto prevede l’attestazione della partecipazione a specifici corsi di formazione, ad esempio in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di tecniche della comunicazione in azienda.
Il decreto prevede una disposizione transitoria che riconosce come adeguate le capacità e i requisiti professionali dei soggetti che dimostrino di avere svolto, all'entrata in vigore del decreto in esame, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.
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