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Detenuti e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

25/03/2004

L’Inail chiarisce i dubbi sull’obbligo assicurativo per i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e per i detenuti addetti ad attività di volontariato.

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In seguito alle richieste di chiarimento presentate da alcune amministrazioni, riguardo all’obbligo assicurativo per i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e per i detenuti addetti ad attività di volontariato, l’Inail ha emesso delle istruzioni operative in merito.

Condannati ai lavori di pubblica utilità
Il Decreto legislativo n.274/2000 prevede, all'art. 58, comma 1, che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria".
In particolare, lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, fissa i criteri di ragguaglio da applicare in materia di sanzioni, stabilendo, tra l'altro, che un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare od a tre giorni di lavoro di pubblica utilità.
Pertanto, in base alla norma richiamata ed alle disposizioni volte a favorire il "lavoro" svolto dai condannati negli istituti penitenziari, il concetto di "detenuto", riferito a "colui che sconta una pena restrittiva della libertà personale", deve intendersi comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Conseguentemente, per garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a favore di un Comune debbono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati (a norma dell'art.4, n. 9 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/6, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette previste dall’art. 1 del T.U).

Detenuto addetto ad attività di volontariato
L’Inail ha preso in esame un quesito riguardante i detenuti che vengono avviati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un Comune.
Tale attività viene esercitata nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario e per un periodo pari alla pena da scontare, ciò che configura una misura alternativa alla detenzione.
In caso di esito positivo, l'affidamento al servizio sociale estingue la pena ed ogni altro effetto penale e presuppone la sospensione dell'esecuzione della pena se già iniziata e la liberazione del condannato, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il servizio sociale cui il condannato alla misura alternativa è affidato controlla il comportamento del soggetto e riferisce periodicamente al Magistrato di sorveglianza.
Analogamente a quanto detto per i condannati al lavoro di pubblica utilità, l'affidamento in prova al servizio sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale ed in questo senso deve essere considerato come una pena detentiva.
Anche in questo caso, quindi, il soggetto addetto ad attività di volontariato nell'ambito dell'affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti previsti dall'art. 4, n.9), del Testo Unico, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette, e quindi assicurato.


Datore di lavoro e base imponibile
L'onere di pagare il premio dovuto per i condannati al lavoro di pubblica utilità, nonché per i detenuti addetti ad attività di volontariato fa carico comunque alla rispettiva amministrazione - che in concreto si identifica nel Comune - tenuta ad accendere apposito rapporto assicurativo presso la competente Sede Inail ed a provvedere agli ulteriori obblighi in qualità di datore di lavoro stabiliti dal Testo Unico.
Quanto alla base imponibile utile per la determinazione del premio, si deve fare riferimento, in entrambi i casi, alla retribuzione convenzionale annuale, secondo quanto prevedono le istruzioni vigenti per i detenuti degli istituti di pena.

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