Chiarimenti sull’omessa istituzione ed esibizione dei libri obbligatori
La Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare del 22 maggio 2007, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1178, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede una sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.
Tra le precisazioni, Il ministero sottolinea “che, con riferimento all’illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori, lo stesso si configura in relazione all’ “originale” del libro di matricola o di paga”, “pertanto occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza in altro luogo di documenti vidimati prima di procedere alla contestazione della citata sanzione.”
Inoltre, è precisato che, “in sede di visita ispettiva, l’eventuale accertamento circa l’assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (in particolare, come già evidenziato, le comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego o l’invio del codice fiscale dei lavoratori all’INAIL) deve tener conto dei tempi tecnici strettamente necessariperché tale documentazione possa essere effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) al personale ispettivo nel luogo di lavoro, tempi che comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del personale di vigilanza”.
Sono inoltre fornite precisazioni in merito alla documentazione fatta pervenire attraverso strumenti informatici o telematici sul luogo di lavoro nel periodo di ispezione e alla conformità agli originali dei libri obbligatori.
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