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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Chiarimenti sul Libro Unico del Lavoro
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In vista della scadenza del 16 febbraio 2009, data dell’entrata in vigore dell'obbligo di compilazione del Libro Unico del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile on line un Vademecum che risponde si quesiti tecnici e aiuta a chiarire i dubbi circa l’applicazione dello stesso.
Ricordiamo che il Libro Unico del Lavoro è stato chiamato a sostituire libro matricola, libro paga e tutti gli altri libri obbligatori nei diversi settori e che, grazie all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ne è già possibile la piena operatività.
Inoltre il Ministero del Lavoro aveva già emanato nel mese di agosto 2008 la circolare n. 20 che già chiariva molti dei dubbi operativi e garantiva una ottimale gestione del periodo transitorio dal vecchio al nuovo regime.
Tra le indicazioni riportate nel documento troviamo chiarimenti circa la firma digitale, il supporto magnetico, le modalità e le responsabilità della compilazione, i centri di elaborazione dati, il sistema sanzionatorio.
Anche l'INAIL, con nota del 9 dicembre 2008, fornisce istruzioni in materia di vidimazione del Libro unico del lavoro. In particolare:
“- Numerazione unitaria
Il DM 9.7.2008 prevede che la gestione della numerazione unitaria avvenga esclusivamente per via telematica. È stata predisposta apposita procedura informatica che sarà operativa a decorrere dal 12 dicembre 2008.
La data del 31 dicembre 2008 individuata nella nota in relazione ai soggetti già autorizzati alla numerazione unitaria è da intendersi con riferimento all'estensione del periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e quindi la data ultima per realizzare operativamente l'incombente è il 16 gennaio 2009.
- Stampa laser
Ai fini di una semplificazione degli adempimenti, è prevista una autorizzazione preventiva del tracciato elaborato dalle case di software.
- Vidimazione
L'INAIL è l'unico ente preposto ad effettuare la vidimazione del Libro unico, anche nel caso dei datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti.
Per poter procedere alla vidimazione, detti soggetti dovranno effettuare apposita registrazione.”
È inoltre disponibile sul sito dell’INAIL una pagina di approfondimento sulle istruzioni operative contenute nella circolare del 9 dicembre 2008.
Il Vademecum del Ministero del lavoro(formato PDF, 123 kB).
Federica Gozzini
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