Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Al via i benefici previdenziali per gli esposti all’amianto
Pubblicità
Con una circolare del 29 dicembre 2004, l’Inail ha illustrato la nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, introdotta dal Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004. [Si veda PuntoSicuro del 21.12.2004].
In particolare, il Decreto:
- prevede due diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all’amianto fosse soggetto o non soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
- stabilisce, per tutti indistintamente i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all’amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;
- fissa, per tutti indistintamente i lavoratori, il 15 giugno 2005 come data ultima per la presentazione all’INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all’amianto , pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.
La circolare Inail affronta, precisando ambito di applicazione della legge e le modalità di presentazione della domanda, tre distinti casi, precisamente: lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi “misti”, e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. In questa ultima categoria rientrano, ad esempio, ferrovieri e postali.
La circolare Inail affronta infine il caso dei lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall’INAIL.
Al riguardo il Decreto interministeriale non detta disposizioni, nulla cambia, quindi, rispetto alle istruzioni impartite in passato sull’argomento [art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche].
“Pertanto – precisa l’Inail - , l’Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all’amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall’Istituto stesso, con l’avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.[…] Per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.”
Il testo integrale della circolare Inail è consultabile in Banca Dati.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Con una circolare del 29 dicembre 2004, l’Inail ha illustrato la nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, introdotta dal Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004. [Si veda PuntoSicuro del 21.12.2004].
In particolare, il Decreto:
- prevede due diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all’amianto fosse soggetto o non soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
- stabilisce, per tutti indistintamente i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all’amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;
- fissa, per tutti indistintamente i lavoratori, il 15 giugno 2005 come data ultima per la presentazione all’INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all’amianto , pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.
La circolare Inail affronta, precisando ambito di applicazione della legge e le modalità di presentazione della domanda, tre distinti casi, precisamente: lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi “misti”, e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. In questa ultima categoria rientrano, ad esempio, ferrovieri e postali.
La circolare Inail affronta infine il caso dei lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall’INAIL.
Al riguardo il Decreto interministeriale non detta disposizioni, nulla cambia, quindi, rispetto alle istruzioni impartite in passato sull’argomento [art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche].
“Pertanto – precisa l’Inail - , l’Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all’amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall’Istituto stesso, con l’avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.[…] Per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.”
Il testo integrale della circolare Inail è consultabile in Banca Dati.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2004 Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.