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VIA elettrodotti connessi a impianti FER: il MASE chiarisce la competenza

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto all'interpello ambientale avente ad oggetto gli " Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità dell’art. 7bis commi 4bis e 4ter ovvero degli “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del MATTM per gli impianti F.E.R.”.
Il documento in oggetto costituisce la risposta del MASE ad un'istanza presentata dalla Provincia di Taranto, che chiedeva specificamente: "Se per gli impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale, che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II bis della parte II dell’ex D.lgs. 152/2006, debba essere svolta la procedura così come normato dall’art. 7bis commi 4bis e 4ter dell’ex. D.lgs. 152/2006 o se per gli stessi valgano sempre e solo le indicazioni riportare negli indirizzi interpretativi del MATTM del 2013".
Viene preliminarmente rilevato che l'istituto dell'interpello ambientale, introdotto per fornire chiarimenti su istanze di ordine generale sull'applicazione della norma statale in materia ambientale, nel caso specifico "fa riferimento ad un iter autorizzatorio in essere e non presenta il carattere di generalità richiesto dalla norma, tanto più che il procedimento è interessato da un ricorso giurisdizionale pendente". Nonostante ciò, data la "rilevanza generale del tema", l'affinità con altre istanze e l'approssimarsi di una Conferenza di servizi, il MASE fornisce dei criteri interpretativi.
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Con specifico riguardo alle opere connesse, il MASE richiama un chiarimento già espresso dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sul riparto delle competenze, che evidenzia l'opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all’opera principale. Tale autorità dovrebbe "valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’opera nel suo complesso, incluse le opere accessorie/connesse che possono essere di competenza di altra autorità".
Viene citata la Circolare MATTM del 21 ottobre 2013, intitolata "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Secondo questa circolare: "Acclarato che l’elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all’opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell’opera sull’ambiente, non può essere valutata separatamente dall’opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un’Autorità diversa (Ministero dell’Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l’opera principale possa essere valutata separatamente dall’opera connessa".
La separazione delle competenze amministrative non deve generare una valutazione degli impatti ambientali incoerente con le finalità della direttiva VIA 2011/92/UE, che prevede la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, incluse le opere accessorie che ne rappresentano parte integrante. Questo approccio è supportato da una nota interpretativa della Commissione Europea. Pertanto, "la ripartizione delle competenze amministrative, non può modificare l’unicità della valutazione degli effetti ambientali dell’opera nel suo complesso".
Viene altresì richiamato il D.M. 10/09/20106. In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, esso dispone che "non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005...". In tali casi, se l'intervento sull'elettrodotto è assoggettato alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale, gli esiti confluiscono nel procedimento unico regionale.
In coerenza con i principi sopra esposti e le posizioni già adottate in casi analoghi, la risposta fornita dal MASE al quesito della Provincia di Taranto è la seguente: "laddove l’elettrodotto non sia presente all’interno del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. e sia opera connessa e propedeutica alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, necessaria per l’immissione nella RTN dell’energia elettrica dallo stesso prodotta, l’Autorità competente in materia di VIA per l’opera principale è competente a valutare unitariamente anche gli impatti ambientali delle opere connesse".
RFG

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