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Rifiuti: le proroghe e le modifiche al regolamento del SISTRI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

11/01/2012

Prorogata l’entrata in vigore del SISTRI. Alcuni punti determinanti e le novità del decreto di modifica e integrazione del regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

 
Roma, 11 Gen – La normativa relativa al SISTRI ( Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) - un sistema centralizzato per la tracciatura dei movimenti dei rifiuti che è stato oggetto di vari provvedimenti legislativi – sappiamo non essere di facile lettura. E anche noi, come gli stessi operatori che istituzionalmente offrono informazioni alle imprese, abbiamo bisogno di continui aggiornamenti per poter stare al passo delle continue, a volte piccole, a volte grandi, variazioni.
 
Qualche mese fa abbiamo parlato dell’ emendamento relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 138/2011 che ha salvato dall’abrogazione il Sistema di tracciabilità dei rifiuti e abbiamo ricordato l’ Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Abbiamo fornito in quel contesto anche alcune date importanti. Ad esempio relative all’entrata in vigore del SISTRI.

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Tuttavia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto “milleproroghe” -Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - il termine di entrata in operatività del SISTRI, per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato prorogato al 2 aprile 2012 (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 3).
 
Non solo. Il “milleproroghe” viene anche a modificare (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 4) il Decreto  Legislativo  3  dicembre 2010, n. 205: con questa modifica l’obbligo di iscrizione al SISTRI è prorogato al 2 luglio 2012 per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Ricordando che sono considerati occasionali e saltuari:
- “i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
- i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”.
 
Ricordiamo ai nostri lettori che oltre alle nuove proroghe sopraelencate, in queste settimane si sono avvicendate nuove normative e regolamenti che interessano il SISTRI.
 
Stiamo parlando del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 10 novembre 2011, “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”, decreto che è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale e che è entrato in vigore il 6 gennaio 2012.
 
Il decreto - con riferimento all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI e alle necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 – apporta alcune novità.
Ne riportiamo alcune sottolineando anche alcuni punti significativi del nuovo regolamento:
 
- la gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI  è estesa ora a tutta l’Arma dei Carabinieri;
 
- vengono offerte nuove definizioni di “unità locale” (UL) e di “unità operativa” (UO), definizioni utili per comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari per ciascun operatore;
 
- cambia la custodia delle chiavette USB che passa al titolare dell’impresa obbligata al Sistri. Tuttavia il delegato resta titolare della firma elettronica ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti;
 
- un’altra novità è relativa al dispositivo USB per la interoperabilità tra SISTRI e software gestionali delle imprese. Se l’impresa ha accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l’interoperabilità e deve dichiarare il luogo nel quale viene custodito il dispositivo;
 
- se si verifica una sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i dispositivi Usb per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
 
- in merito alla videosorveglianza e in presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Inoltre il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti (…) è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio;
 
- l'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate.
 
Infine ricordiamo che il nuovo decreto abroga e sostituisce gli allegati IA (procedura d’iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede Sistri) del precedente decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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