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Riciclare le pile per tutelare l'ambiente

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

10/07/2006

Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva per garantire, entro il 2008, la raccolta di batterie e accumulatori. Le pile raccolte dovranno essere riciclate. Fissati rigorosi limiti al contenuto in cadmio e mercurio. Gli obblighi per i produttori.

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Dopo due anni di negoziati (vedere PuntoSicuro n. link al documento) una direttiva volta a garantire, entro il 2008, l'attuazione in tutta Europa di sistemi per la raccolta di batterie e accumulatori che, ad oggi, sono applicati solamente in sei Stati membri. Le pile raccolte dovranno essere riciclate. Sono stati anche fissati rigorosi limiti al contenuto in cadmio e mercurio per tutelare meglio la salute. Occorrerà poi sviluppare nuove tecnologie meno inquinanti e informare meglio i consumatori.

Ogni anno, circa 800.000 tonnellate di batterie per auto, 190.000 tonnellate di batterie industriali e 160.000 tonnellate di pile portatili (di cui 30% ricaricabili) vengono immesse sul mercato nella UE. Se durante l'utilizzo, non sono particolarmente nocive per l'ambiente o la salute umana, quando le pile si esauriscono il loro contenuto in mercurio, piombo e cadmio comporta dei rischi. Attualmente, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile usate in Europa sono frammentari, mentre quasi la metà di tutte le batterie vendute negli Stati membri della UE a 15 nel 2002 è stata smaltita in inceneritori o in discariche. Solo Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia dispongono di un sistema nazionale di raccolta di tutti i tipi di batterie usate destinate al riciclaggio.

Nel novembre 2003, la Commissione ha quindi presentato una proposta di direttiva volta ad abrogare e sostituire la normativa comunitaria sulle pile. La proposta contiene una serie di norme relative alla commercializzazione di pile e accumulatori, nonché alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di pile ed accumulatori usati. Le principali disposizioni in essa contenute prevedono obiettivi per la raccolta di pile portatili, divieto di smaltimento delle batterie industriali e automobilistiche in discariche o inceneritori, requisiti minimi di riciclaggio per tutte le batterie raccolte, requisiti minimi per i piani nazionali di raccolta e riciclaggio e assunzione di responsabilità da parte dei produttori per la gestione di tutte le pile una volta allo stato di rifiuti. 

Il Parlamento ha ora approvato la direttiva e gli Stati membri saranno tenuti a trasporre la direttiva nel diritto nazionale entro due anni.

Ambito d'applicazione

La direttiva si applicherà a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall’uso cui sono destinati, ma non alle pile e agli accumulatori utilizzati in apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico (ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari) e alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Vietato commercializzare pile inquinanti

In base all'accordo raggiunto, è stato stabilito un divieto generale di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio, ma non delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso. E' inoltre vietata la vendita di pile e accumulatori contenenti più dello 0,002% in peso di cadmio. In questo caso, peraltro, sono previste delle esenzioni per pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza, in attrezzature mediche e in utensili elettrici senza fili. Tale disposizione, tuttavia, sarà oggetto di revisione quattro anni dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Gli Stati membri dovranno poi adottare le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso.

Obiettivi: raccolta differenziata e riciclaggio

La direttiva stabilisce che gli Stati membri, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, dovranno adottare le misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, «così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori». Gli Stati membri, inoltre, potranno ricorrere a strumenti economici per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di prodotti contenenti meno sostanze inquinanti, «adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata». In tal caso, tuttavia, dovranno notificare alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.

Dovranno inoltre provvedere a che siano predisposti «adeguati sistemi di raccolta» che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze e che impongano ai distributori di recuperare gratuitamente i rifiuti. Questi sistemi, peraltro, non dovranno comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. I punti di raccolta, peraltro, non saranno soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione previsti dalla direttiva sui rifiuti pericolosi. La direttiva, consentendo agli Stati membri di esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi, permette loro di mantenere dei sistemi alternativi già esistenti, a condizione che una valutazione (obbligatoria) dimostri che tali metodi offrono un'efficacia pari almeno a quella del ritiro da parte del distributore, ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva

D'altra parte, la direttiva impone loro di provvedere a che anche i produttori di pile e accumulatori industriali non si sottraggano dal riprendere i rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall’origine. Lo stesso vale per i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli che dovranno introdurre sistemi di raccolta presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze. E' poi precisato che, in caso di prodotti destinati a autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri saranno tenuti a conseguire un tasso di raccolta pari ad almeno il 25% che, quattro anni dopo, dovrà raggiungere il 45%. Il Parlamento, in realtà, aveva chiesto un obiettivo più ambizioso (55%) per il riciclaggio delle batterie diverse da quelle al nichelio-cadmio e piombo-acido. Sosteneva, inoltre, l'introduzione di un circuito chiuso per il riciclaggio di tutto il piombo e il cadmio contenuto nelle batterie una volta allo stato di rifiuti e intendeva obbligare gli Stati membri a garantire che i processi di riciclaggio raggiungessero tali obiettivi. Tuttavia, visti gli altri miglioramenti ottenuti nel corso della procedura e nel quadro di un accordo globale, la delegazione del Parlamento ha deciso di accettare la posizione del Consiglio sugli obiettivi del riciclaggio.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, i produttori introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori «basati sulle migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente». Saranno inoltre tenuti a garantire che tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi, come minimo, alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

I processi di riciclaggio dovranno poi conseguire le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;

50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

Lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli sarà vietato, fatti salvi i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio. In assenza di un mercato finale disponibile, le pile e gli accumulatori contenenti cadmio, mercurio o piombo potranno però essere smaltiti in discarica o stoccati sottoterra. Le batterie potranno anche essere smaltite mediante questi sistemi nel quadro di una strategia di graduale eliminazione dei metalli pesanti, ma solo qualora una valutazione dettagliata delle conseguenze ambientali, economiche e sociali dimostri che tale opzione di smaltimento è preferibile al riciclaggio.

Costi a carico dei produttori

Saranno i produttori o i terzi che agiscono a loro nome a dover finanziare tutti i costi netti derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali o per autoveicoli raccolti a norma della direttiva, «indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato» (rifiuti storici). Gli Stati membri dovranno tuttavia provvedere a che tale obbligo «non implichi un doppio addebito» per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti da altre direttive comunitarie. D'altra parte, i produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse.

 

Piccoli produttori

Il Parlamento si era opposto a un nuovo articolo introdotto dal Consiglio nella sua posizione comune che stabiliva delle esenzioni potenzialmente ampie per i piccoli produttori dai requisiti di registrazione e finanziamento contenuti nella proposta. Il testo comune prevede delle esenzioni a favore dei produttori molto piccoli dall'obbligo di finanziare i costi netti relativi alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di pile e accumulatori, purché ciò non ostacoli l'opportuno funzionamento dei programmi di raccolta e riciclaggio. Il testo impone a tutti i produttori l'obbligo di registrazione presso le competenti autorità nazionali, ma stabilisce che i requisiti procedurali di registrazione siano gli stessi in ciascuno Stato membro per ridurre il carico amministrativo sui produttori più piccoli che commercializzano batterie in più di uno Stato membro.

Nuove tecnologie e ricerca

Gli Stati membri saranno anche tenuti a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Dovranno poi promuovere l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale.

Inoltre incomberà loro di promuovere la ricerca e incoraggiare miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

Informare i consumatori: etichette, istruzioni e campagne d'informazione

Tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie dovranno essere opportunamente contrassegnati con un simbolo, le cui dimensioni sono precisate dalla direttiva, raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb. Ai sensi dell'accordo raggiunto, inoltre, l'indicazione della capacità sull'etichetta di tutte le pile e gli accumulatori portatili e automobilistici dovrà essere introdotta entro 12 mesi a decorrere dalla data di trasposizione della direttiva. 

Come fortemente voluto dal Parlamento, gli Stati membri dovranno provvedere a che i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Gli apparecchi in cui sono incorporati, inoltre, dovranno essere corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e, se del caso, informare l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

Gli Stati membri dovranno assicurare, in particolare mediante campagne di informazione, che gli utilizzatori finali siano pienamente informati dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori. Così come dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio. Gli utilizzatori finali dovranno inoltre essere informati dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione, del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e del significato del simbolo. Gli Stati membri dovranno anche esigere che i produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, prendano a proprio carico tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

Fonte: Parlamento europeo

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