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Recepite in Italia le direttive europee sull'inquinamento atmosferico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

30/04/2002

Pubblicato in G.U. numero 87 il decreto del Ministero dell'Ambiente che fissa i valori limite delle sostanze velenose presenti nell'aria.

Il decreto numero 60 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002, recepisce le due direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio sui valori limite delle sostanze velenose presenti nell'aria.
Dal 28 aprile 2002 anche l'Italia è tenuta ad adottare misure specifiche per il controllo della qualità dell'aria mediante la valutazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, piombo, benzene e monossido di carbonio.
L'art.1 del Capo I specifica che il decreto stabilisce:
"a) i valori limite e le soglie di allarme;
b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme
g) il formato per la comunicazione dei dati".

Gli allegati VIII e IX specificano, invece, rispettivamente "I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio " e "Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti , da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione è obbligatoria ".

L'art. 7 del Capo II stabilisce, ad esempio, la rilevazione del valore medio del biossido di zolfo ogni dieci minuti , mentre l'art. 11 specifica che "Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati …sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora".

Per il benzene, in particolare, essendo una sostanza cancerogena , l'allegato V stabilisce il valore limite in 5 microgrammi al metro cubo.

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