PNRR Semplificazioni: aspetti di tutela dell’ambiente
E' stata pubblicata, la Legge n. 108/21, di conversione, con modificazioni, del DL 77/21, il cd Decreto Semplificazioni, in vigore dal 31 luglio 2021, che mantiene l'impianto in 2 Parti, ma gli articoli passano da 67 a 121:
PARTE I - Governance per PNRR
- Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11-bis)
- Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
- Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17 - 37-quater)
- Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43) con la conferma dell'istituzione del SGD e cioè del sistema di gestione delle deleghe con SPID e le novità per gli atti costitutivi delle start-up innovative e PMI innovative;
- Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
- Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56-quater)
- Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-60-bis)
- Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63-bis) in materia di silenzio assenso;
- Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67).
In generale le Semplificazioni, di carattere procedurale riguardano il mondo ambientale/energetico e nello specifico le autorizzazioni ambientali (VIA-VAS), energia (autorizzazioni per le rinnovabili), e altre modifiche in materia di rifiuti. Con la conversione in legge sono state apportate modifiche limitate alle disposizioni riguardanti le autorizzazioni ambientali. Diversamente, per quanto riguarda le autorizzazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la gestione dei rifiuti sono state apportate diverse e significative modifiche, in ottica di semplificazione della procedura e di correzione di precedenti disposizioni che avevano apportato incongruenze e difficoltà operative (es: semplificazioni nella gestione delle attività di spurgo pozzi neri e simili).
La tabella riepilogativa
Riportiamo una tabella riepilogativa dei principali contenuti riguardanti la tutela dell’ambiente presenti nel DL 77/2021 dopo la sua conversione in legge. Le parti aggiunte con la conversione in legge sono evidenziate in grassetto, mentre le parti eliminate sono barrate.
Oltre ai sottostanti contenuti, segnaliamo inoltre che nel DL sono riportate diverse disposizioni per semplificare le procedure per la costruzione, l’avvio e l’utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio.
Articolo DL 77/2021 | Contenuto |
2 – cabina di regia | Modifiche a D.Lgs.152/06 Art.57-bis : viene modificata la composizione del Comitato Tecnico a supporto del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica - CITE |
12 – poteri sostitutivi | In casi di inerzia o mancata attuazione dei progetti rientranti nel PNRR da parte della Pubblica Amministrazione, viene prevista la possibilità di nominare soggetti in sostituzione di tali P.A., che possono anche operare in deroga alle norme vigenti, ad esclusione delle norme penali e previa autorizzazione della Cabina di regia nel caso in cui la deroga riguardi le norme sulla salute, sulla sicurezza e l’incolumità pubblica, l’ambiente ed il patrimonio culturale. |
13 – superamento del dissenso | In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto rilasciato da una Pubblica Amministrazione che possa bloccare un intervento rientrante nel PNRR, viene previsto il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri. |
17 – Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR – PNIEC | Modifiche a D.Lgs.152/06: Art.8 – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale: sono ampliati i compiti per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale di competenza statale a carico della Commissione Tecnica per i progetti rientranti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC anche per quelli rientranti nel PNRR o nel relativo fondo complementare definito con il D.L.n.59/2021. La Commissione darà la precedenza ai progetti con valore superiore a 5 mln € o che permettano una maggiore occupazione attesa superiore a 15 persone oppure a progetti già autorizzati e la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza. Dietro apposita richiesta di una Commissione parlamentare, può essere modificato l’elenco dei progetti attuativi del PNIEC riportati nell’allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06. |
18 – Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC | Modifiche a D.Lgs.152/06: art.7-bis -competenze in materia di VIA e screening: i progetti rientranti nel PNRR o nel PNIEC ed elencati nel nuovo allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06 costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. |
18-bis – Infrastrutture strategiche – intesa Regioni | Per le opere del nuovo allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06 le Regioni devono esprimere la loro intesa entro 30 giorni dalla conclusione positiva della conferenza dei servizi. |
19 – Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva | Modifiche a D.Lgs.152/06: Art.19 - procedura di screening: è ridotto da 45 a 30 giorni il periodo entro il quale è possibile inviare osservazioni su progetti rientranti in screening. Viene prevista la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni per verificare l’esclusione dalla procedura di VIA. Viene specificato che la valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VIA dev’essere comunicata entro 30 giorni; con la conversione in legge del DL 77/2021 è stato ridotto da 60 a 45 giorni il periodo di sospensione dei termini richiedibile dal proponente l’opera per presentare integrazioni. Art.20 – consultazione preventiva: l’autorità competente deve trasmettere il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di consultazione preventiva. Questa disposizione si applica anche ai progetti in attuazione del PNRR, del PNIEC o del fondo complementare |
20 – Nuova disciplina della valutazione d’impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR - PNIEC | Modifiche a D.Lgs.152/06: |
21 – Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art. 23 – VIA avvio del procedimento e consultazione del pubblico: ampliato da 10 a 15 giorni il periodo di tempo dell’Autorità competente per verificare la documentazione presentata. Nello stesso termine devono essere richieste eventuali integrazioni; Art.24 - VIA consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere: viene ridotto da 60 a 30 giorni il periodo di tempo a disposizione del pubblico per le osservazioni riguardanti progetti rientranti nel PNRR o nel PNIEC. |
22 – Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art.27 – VIA provvedimento unico ambientale: il provvedimento unico ambientale non comprende più ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale, ma solo le autorizzazioni riportate nel comma 2 dell’articolo 27. Inoltre, è stato incrementato da 5 a 10 giorni dalla verifica della documentazione il termine entro il quale l’Autorità competente deve pubblicare l’avviso dell’avvio del procedimento unico. |
23 – VIA regionale – fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale | Modifiche al D.Lgs.152/06: viene introdotto nel D.Lgs.152/06 l’articolo 26-bis “Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale”: per progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, il proponente può richiedere una fase preliminare per definire le informazioni da inserire nello studio d’impatto ambientale, analogamente a quanto previsto con la fase di “scoping” per la definizione preventiva dei contenuti dello studio d’impatto ambientale. |
24 – VIA regionale – provvedimento autorizzatorio unico regionale | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art.24-bis: la realizzazione, modifica, potenziamento o rifacimento di strutture ricettive sono sottoposte ad autorizzazione unica regionale; Art.27-bis – Provvedimento autorizzatorio unico regionale: vengono apportate alcune modifiche alle procedure ed alle tempistiche per il rilascio del provvedimento. |
25 – Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art.7-bis – Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA: sono definite le modalità operative in caso di progetti rientranti in più tipologie soggette a VIA / screening; Art.6 – VIA oggetto della disciplina: per VIA di competenza statale, se l’Autorità competente coincide con quella che autorizza il progetto, la VIA viene rilasciata dell’Autorità che ha la competenza per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio. |
26 – Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art.28 – VIA monitoraggio: vengono modificate le modalità di costituzione degli osservatori ambientali a supporto della verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di VIA o screening.
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27 – Interpello ambientale | Modifiche al D.Lgs.152/06: nella Parte Prima “Disposizioni comuni e principi generali” viene inserito il nuovo articolo 3 – septies “Interpello in materia ambientale”: viene prevista la possibilità di inviare al MiTE istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Questi interpelli possono essere inviati da soggetti sia pubblici sia privati, quali associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, associazioni di protezione ambientale di livello nazionale o presenti in almeno cinque regioni. Le risposte costituiscono criteri interpretativi per le attività di competenza delle P.A., salvo rettifiche con valenza limitata ai comportamenti futuri del richiedente. Le risposte agli interpelli devono essere pubblicate sul sito internet del MiTE. La presentazione delle istanze non ha effetti sulle scadenze previste dalle norme, sulla decorrenza di termini e non implica interruzioni o sospensioni dei termini di prescrizione. La risposta dev’essere fornita entro 90 giorni. |
34 – Cessazione della qualifica di rifiuto | Modifiche al D.Lgs.152/06: Art.184-ter – cessazione della qualifica di rifiuto: le autorizzazioni regionali per il recupero di rifiuti rilasciate in assenza di criteri nazionali od europei possono essere rilasciate solo previo parere vincolante ed obbligatorio di ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente. Conseguentemente, vengono soppressi i limiti temporali entro i quali ISPRA o ARPA dovevano concludere le proprie procedure nel caso di controlli a campione e viene abrogata la disposizione che prevede il rilascio di un parere da parte del MiTE. |
35 – Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare | Modifiche al D.Lgs.152/06:
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37 – Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali | Vengono stabilite procedure semplificate per la bonifica di siti da poter destinare a progetti rientranti nel PNRR |
37 bis – fanghi di depurazione | Viene modificata la norma riguardante l’utilizzo dei fertilizzanti (D.Lgs.75/2010), limitando le possibilità di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione |
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