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Nuove disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento
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Entrerà in vigore il 7 maggio 2005 il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I.
L’allegato I comprende un lungo elenco di attività, tra le quali, ad esempio, figurano: impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, raffinerie di petrolio e di gas, vari tipi di impianti per la trasformazione ed il trattamento dei metalli, numerosi tipi di impianti chimici, impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alcuni tipi di impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, alcuni impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili, alcuni tipi di impianti per la concia delle pelli, alcuni tipi di macelli e di impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari.
Il D.Lgs. 59/2005 prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle attività dell’allegato I nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Il provvedimento disciplina inoltre il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
Il testo integrale del D.Lgs. 59/2005 è consultabile in Banca Dati.
Entrerà in vigore il 7 maggio 2005 il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I.
L’allegato I comprende un lungo elenco di attività, tra le quali, ad esempio, figurano: impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, raffinerie di petrolio e di gas, vari tipi di impianti per la trasformazione ed il trattamento dei metalli, numerosi tipi di impianti chimici, impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, alcuni tipi di impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, alcuni impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili, alcuni tipi di impianti per la concia delle pelli, alcuni tipi di macelli e di impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari.
Il D.Lgs. 59/2005 prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle attività dell’allegato I nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Il provvedimento disciplina inoltre il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
Il testo integrale del D.Lgs. 59/2005 è consultabile in Banca Dati.
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